di Marcovalerio Pozzato
Il controllo concomitante costituisce, come noto, un elemento di peculiare novità nel quadro dei controlli di gestione effettuati dalla Corte dei conti.
La genesi di tale controllo va ricercata nell’art. 11 della L. n. 15/2009, cui si ricollega, nell’attualità ordinamentale, l’art. 22 del D.L. n. 76/2020.
Lo scenario oggetto del nostro esame è da porre in relazione agli sviluppi normativi legati alla necessità del rilancio delle infrastrutture nazionali e dell’economia, particolarmente sensibili alle negatività e alla situazione di conseguenti alla nota emergenza pandemica.
L’impulso agli interventi legati a tali finalità, a sua volta, è garantito dagli investimenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui importanza postula un percorso collaborativo di verifiche pubbliche.
A tale itinerario di riscontri appartiene pienamente il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, chiamato dalla legge ad accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, imprimendo dunque un effetto propulsivo all’azione di governo del sistema.
L’inquadramento della tematica del controllo concomitante richiede tuttavia, preliminarmente, una breve disamina con riferimento alla collocazione di quest’ultimo nell’ambito generale dei controlli svolti dalla Corte dei conti.
Occorre all’uopo premettere che questi ultimi rappresentano attività tipiche di verifica, caratterizzate dalla terzietà, profondamente modificatesi nel tempo.
La c.d. “funzione di controllo” si ricollega, ab origine, al riscontro proprio del controllo preventivo di legittimità sugli atti ministeriali e successivo sul bilancio consuntivo dello Stato, in affiancamento alla c.d. “funzione giurisdizionale”, ricollegata nel medesimo contesto primigenio ai giudizi di conto.
Ambedue le funzioni si ricollegano a un’idea centrale, quella di un medesimo Organo – connotato da indipendenza, imparzialità e specifica competenza tecnica – deputato al loro svolgimento, caratterizzato dall’essere il “Guardiano del Pubblico Erario”: la Corte dei conti.
Questa figura, responsabile della diretta protezione del pubblico denaro svolgeva quindi, nell’originario disegno cavouriano, compiti aventi conseguenze impeditive (per quanto concerne il c.d. controllo preventivo di legittimità) – con inserimento del competente Ufficio di controllo nell’iter procedimentale, nella fase cosiddetta integrazione dell’efficacia dell’atto amministrativo – ovvero conseguenze eventualmente sanzionatorie, con riferimento alla pronuncia ripristinatoria a carattere patrimoniale nei giudizi di conto.
Nella disamina odierna i nostri riferimenti saranno peraltro indirizzati al genus dei controlli amministrativi, volendo intendere tutte le attività di verificazione della conformità di un atto, di un’attività o di un comportamento a determinati canoni o prescrizioni, onde esprimere un giudizio e adottare le misure conseguenti.
Se il quadro normativo sino agli novanta (in primo luogo, la Costituzione; la Legge di contabilità generale dello Stato, il Testo unico delle Leggi sulla Corte dei conti, Leggi comunali e provinciali) evidenziava un primario ruolo dei controlli preventivi – caratterizzati dall’essere di natura “susseguente” rispetto a atti emanati ma non ancora efficaci, aventi la specifica funzione di intervenire nella fase c.d. “integrativa dell’efficacia”, il centro di gravità degli itinerari di verifica va a spostarsi, dagli anni novanta, al momento successivo dell’adozione degli atti, in un percorso evolutivo che prende in esame l’attività amministrativa nel suo complesso (come insieme coordinato e omogeneo dei singoli provvedimenti), privilegiando al sistema dell’asettica e preventiva comparazione con il parametro legale, la ponderazione dell’efficacia, economicità e efficienza dell’agire amministrativo (il sistema delle c.d. “3 E”).
La variazione nel baricentro del sistema di controllo della Corte dei conti si pone quindi in una scia di maturazione dell’attività della P.A., riconoscendo il superamento di uno schema ottocentesco fondato sulla sanzione e sull’effetto impeditivo delle verifiche (imperniate sul modello del “visto” e della “registrazione”).
L’introduzione del c.d. “controllo concomitante” a partire dai primi anni del nuovo millennio costituisce un ulteriore step nella maturazione della consapevolezza dell’azione amministrativa e nel sistema di affinamento della stessa: se nel caso del controllo preventivo l’atto non può essere emanato o comunque non diviene efficace, nell’applicazione del controllo concomitante il soggetto controllato dovrà conformare la sua attività agli esiti del controllo (per esempio snellendo le procedure, o verificando l’impegno dei fondi).
In questo quadro, il controllo concomitante costituisce un momento a cavallo tra i più tradizionali controlli preventivi e successivi (nel quadro di questi ultimi, ricordiamolo, l’atto ha già spiegato i suoi effetti e l’Amministrazione può solo intervenire per rimuoverli, eventualmente sanzionando il soggetto responsabile).
La valutazione dell’attività della P.A., in altre parole, si pone non solo in termini di corrispondenza o meno ad uno specifico modello regolato dalla Legge, ma si modella anche alla luce degli ulteriori profili sopra delineati (secondo i princìpi di economicità, efficienza ed efficacia).
Le grandi riforme della P.A. che hanno contrassegnato i primi anni novanta non vanno considerate, in questo scenario, fenomeni isolati, ma elementi coerenti di una strategia unica: la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi, le forme partecipative, nel quadro dell’attività procedimentale, devono coniugarsi a una nuova concezione di Amministrazione, operante non per schemi e archetipi legali, ma alla ricerca del risultato, ovverossia della perfomance pubblica.
Il concetto di responsabilità del dirigente, sempre in questo scenario, va ricollegato quindi non più solo alla possibile applicazione di misure sanzionatorie per la violazione di regole di condotta in collegamento agli obblighi di servizio, ma anche e soprattutto al mancato raggiungimento dei risultati previsti in termini giuridico-socio-economici.
Il sindacato esercitato dalla Corte dei conti in quest’ultima sede si esprime in termini di referto agli organi assembleari, operando in funzione propulsiva, essendo volto a indirizzare il potere autocorrettivo da parte dell’Amministrazione, in un quadro in cui il potere gestionale non viene compartecipato, né viene attuata alcuna valutazione preliminare in ordine a possibili danni erariali.
L’art. 17, c. 30 quater, del D.L. n. 78/2009 (convertito dalla L. n. 102/2009) ha peraltro costituito un turning point ordinamentale, giacché introduce l’esonero da responsabilità amministrativo-contabile per gli atti ammessi al visto nell’esercizio del controllo.
Il Codice di giustizia contabile (c.g.c.), entrato in vigore nel 2016, ha per altro verso introdotto un ulteriore fattore di sicura novità, tenuto conto che l’art. 69, c. 2, prevede che “Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave quando l’azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”.
A sua volta, l’art. 95, c. 4, c.g.c., dispone che “Il giudice, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”.
Ciò posto, l’allontanamento del sindacato di controllo della Corte dei conti dai parametri della stretta legalità postula invece l’avvicinamento a un giudizio di carattere empirico, ispirato, più che a precisi parametri normativi, a canoni di comune esperienza che trovano la loro razionalizzazione nelle conoscenze tecnico-scientifiche proprie delle varie discipline utilizzabili ai fini della valutazione dei risultati dell’azione amministrativa.
Nel medesimo contesto di evoluzione ordinamentale emerge il nuovo genus di controllo “concomitante”, mutuato dalle procedure in essere durante lo svolgimento delle operazioni aziendali, allo scopo di monitorare l’andamento della gestione aziendale e di garantire, entro i limiti del possibile, il rispetto degli obiettivi che erano stati fissati in sede di programmazione, consentendo, ove i risultati intermedi rilevati non risultino coerenti con quelli attesi, interventi di correzione tempestivi.
Dal punto di vista teorico-aziendalistico tale forma di riscontro presuppone l’analisi periodica degli indicatori, attraverso la rilevazione dei costi diretti e indiretti sostenuti per il raggiungimento dei risultati predeterminati.
L’approccio di “pre-azione” presuppone che le eventuali “correzioni di rotta” si verifichino nel corso della gestione, senza dovere attendere il completamento delle attività.
In questo quadro il giudizio va riconnesso a quattro fasi fondamentali, identificate in 1) fissazione degli obiettivi, 2) rilevazione periodica dei risultati, 3) analisi causale, 4) interventi correttivi.
Per quanto concerne la fissazione degli obiettivi (1), è opportuno rammentare la necessità di individuare entità realistiche e chiaramente definite, onde non ritrovarsi in situazioni di scarsa comprensibilità (in termini di proficuità dell’indirizzo aziendale). In questo quadro, un obiettivo non in linea con la fattibilità tecnica o la domanda del mercato potrebbe, ad esempio, determinare non solo strozzature o blocchi nei procedimenti, ma causare stress nel personale interessato.
Circa la rilevazione periodica dei risultati (2), il fattore tempestività nell’elaborazione e nella distribuzione dei dati si rivela decisivo ai fini della correzione utile delle attività interessate.
L’analisi causale (3) è correlata all’esigenza di indicare le specifiche cause dell’eventuale divaricazione fra gli obiettivi e i risultati; costituisce il momento centrale della valutazione tecnica, in quanto affianca gli uni e gli altri evidenziando le non concordanze e le criticità a queste associabili, individuando la necessità di percorsi correttivi.
Gli interventi correttivi (4) possono rivolgersi tanto alle prestazioni all’interno dell’ente, che agli obiettivi; nel primo caso, riallineano le attività con la programmazione, senza variare gli obiettivi, nel secondo caso, modificano gli obiettivi armonizzandoli con le attività in concreto esigibili all’interno dell’organizzazione.
Il sistema normativo
Il controllo concomitante è stato, come già accennato, originariamente introdotto nell’Ordinamento dall’art. 11, c. 2, della L. n. 15/2009.
L’art. 22 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, novella questa attività sindacatoria inquadrandola organicamente nel più vasto ambito delle funzioni di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, attribuite in via generale alla Corte dei conti dall’art. 100, c. 2, Cost.
Il controllo concomitante evidenzia ampie aree in comune con il controllo sulla gestione, condividendone ambiti e principi ispiratori ma differenziandosene per finalità, tempi, modalità ed esiti. In particolare, nell’ambito delle funzioni intestate alla Corte dei conti, il Legislatore ha avvertito la necessità di introdurre, intensificandone l’efficacia, nuove forme di controllo in grado di assicurare – assieme alle consolidate verifiche di legittimità sui singoli atti e alle valutazioni ex post sulle gestioni condotte dai soggetti pubblici al fine, non rinunciabile, di orientarne e correggerne l’attività – una verifica tempestiva e un’azione propulsiva finalizzate al corretto impiego delle risorse disponibili, in parte provenienti anche dall’Unione europea e rimesse alla gestione pubblica.
La finalità è quella di intercettare e, ove possibile, prevenire, attraverso un dialogo aperto con le stesse Amministrazioni, gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o euro-unitarie, ovvero da direttive del Governo.
Il ruolo del controllo concomitante si rivela, in tal senso, inedito e incisivo, in un contesto di garanzia, con tempi e modalità più immediati e stringenti, di quell’efficacia dell’azione amministrativa radicata nel principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Tale ruolo si declina non tanto nel riscontro della legittimità dei singoli atti e nella verifica di una corretta gestione delle Amministrazioni centrali o locali al fine di indicarne ex post i correttivi; trova piuttosto corrispondenza in un controllo che affianca, passo dopo passo, l’azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione delle diverse misure e interventi voluti dal Legislatore e bisognosi di trovare, per essere efficaci, corretta e tempestiva attuazione presso le Amministrazioni competenti (cfr. Corte dei conti, Coll. contr. concomitante, del. n. 8/2023).
Il sindacato di tipo “concomitante” si riferisce, in questo quadro, a un controllo su gestioni “in corso di svolgimento”, cioè “… gestioni non ancora concluse, in ordine alle quali sono possibili interventi correttivi tali da poter determinare il mancato avverarsi, o quanto meno l’interruzione, di situazioni illegittime o pregiudizievoli” attraverso correttivi “in corso d’opera, mirati anche alla prevenzione, come tali più efficaci di quelli essenzialmente preordinati a misure di riparazione del danno o all’indicazione di correttivi” (cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 29/CONTR/09).
Gli esiti dell’attività di controllo concomitante possono trovare formale categorizzazione nei sensi che seguono:
- casi previsti dall’art. 11, c. 2, della L. n. 15/2009 (gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione), con espresso richiamo all’art. 22 del D.L. n. 76/2020 e riferimento alla comunicazione, per il tramite del Presidente della Corte dei conti, al Ministro, il quale può disporre la sospensione dell’impegno delle somme; casi di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e di programmi, di erogazione di contributi, ovvero nel trasferimento di fondi, con comunicazione al Ministro competente, che provvede alla rimozione degli impedimenti o adotta gli atti previsti dalla norma;
- casi previsti dall’art. 22 del D.L. n. 76/2020 (gravi irregolarità gestionali o rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi), con comunicazione all’Amministrazione ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001.
Qualora, nell’esercizio delle funzioni di controllo concomitante, venga altresì accertata la presenza di ritardi o di carenze gestionali non tali da integrare la soglia di gravità prevista dalle soprariferite disposizioni ex L. n. 15/2009 e D.L. n. 76/2020, il competente Collegio del controllo “può indirizzare all’Amministrazione specifiche raccomandazioni e avvisi (warning), affinché venga stimolato un percorso auto-correttivo che l’Amministrazione stessa potrà declinare sia sul piano delle modifiche delle decisioni normative, dell’organizzazione amministrativa, delle attività gestionali, sia sul piano dei “controlli interni”, al fine di pervenire ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie” (cfr. Corte dei conti, Coll. Contr. concomitante, del. n. 2/2022).
Nel quadro ordinamentale è manifesta la necessità di intensificare e prevedere un controllo tempestivo con intenti propulsivi (“acceleratori”), in correlazione al corretto impiego delle risorse disponibili, in parte provenienti anche dall’Unione europea e rimesse alla gestione pubblica, al fine di intercettare e, ove possibile, prevenire, attraverso un dialogo aperto con le stesse Amministrazioni, gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo.
Il controllo concomitante è chiamato, pertanto, ad attenzionare in itinere deviazioni e scostamenti in grado di compromettere investimenti di rilievo anche strategico per il Paese, lasciando al contempo all’Amministrazione la responsabilità di attivarsi per evitare il “fallimento” della propria azione.
In questo contesto, il Collegio intende continuare ad avvalersi dello strumento della “raccomandazione” – oltre che degli esiti normativamente previsti – che risulta particolarmente adatto a stimolare un percorso auto-correttivo – declinabile dall’Amministrazione sia sul piano delle proposte di atti normativi, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei “controlli interni” – in modo da portare ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie (Corte dei conti, Coll. Contr. Concomitante, del. n. 1/2023).
Gli interventi del PNRR
A questo punto, ci si rivolgerà quindi alla più specifica tematica in trattazione, concernente il controllo concomitante sugli interventi del PNRR.
La funzione di controllo concomitante è esercitata sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale di cui risultano titolari le Amministrazioni, sulla base di un programma annuale deliberato dallo stesso Collegio del controllo concomitante.
In questo quadro deve essere quindi esaminato il fondamentale documento di programmazione dei controlli espresso dal Collegio del controllo concomitante per l’anno 2023 (cfr. cit., del. n. 1/2023), in cui il Consesso evidenzia la necessità di “dare continuità alle attività di controllo già avviate nella fase di start-up della struttura, conferma la scelta di concentrare, anche per il presente anno, l’attività istruttoria prevalentemente sui “piani, programmi e progetti” già individuati nel corso del 2022″ (cfr. del. n. 1/2023; del. n. 1/2022 e 12/2022).
Il Collegio conferma, altresì, la scelta di porre particolare attenzione agli interventi oggetto del PNRR e del Piano nazionale complementare, attesa la rilevanza strategica che occupa questo Piano – ed i correlati interventi nazionali – nel quadro delle iniziative di rilancio e sviluppo economico-sociale del nostro Paese, essendo caratterizzati da maggiore rilevanza finanziaria, impatto socio-economico su cittadini e imprese, nonché dalla possibilità di colmare i tanti gap, anche di natura infrastrutturale, accumulati dal nostro Paese negli ultimi decenni. Fermo restando che, come previsto dallo stesso art. 22 del D.L. n. 76 del 2020, il Collegio potrà essere attivato “anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari”.
Al contempo ritiene, tuttavia, di dover aggiungere a questi ultimi, alcuni progetti oggetto di recenti interventi normativi e della legge di bilancio per il 2022, finalizzati, in particolare, al contrasto delle emergenze idriche ed energetiche verificatesi nell’ultimo periodo e tuttora di stretta attualità, avviando in tal modo il fisiologico spostamento del baricentro del controllo concomitante di competenza di questo Collegio verso l’area “extra PNRR”.
“Quanto agli strumenti del controllo concomitante (nel rinviare anche in questo caso alla del. n. 1 del 2022), l’attività istruttoria sarà svolta, nel rispetto del principio del contraddittorio con le amministrazioni, con le consuete metodologie del controllo sulla gestione – in questo caso in itinere o real time – auspicando peraltro, con riferimento ai progetti oggetto del PNRR, il superamento del perdurante insufficiente popolamento dei dati, e soprattutto dei documenti, sul sistema ReGis, ossia sull’applicativo che dovrebbe costituire “lo strumento unico attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR” (cfr. Circolare MEF-RGS 21 giugno 2022, n. 27). A tale ultimo riguardo, si ribadisce, anche in questa sede, come la completezza, la tempestività e l’esaustività della documentazione (e non dei soli dati) disponibile online, in forma digitale, sul ReGis, consentirebbe una maggiore celerità della prima fase istruttoria di competenza di questo Collegio, evitando in tal modo di onerare le amministrazioni con eccessive richieste istruttorie (in omaggio al “principio di non aggravamento istruttorio”, già richiamato nella citata deliberazione n. 1/2022)” (cfr. cit., del. n. 1/2023).
Nell’allegato 1 alla sopra riferita delibera n. 1/2023 sono evidenziati, per ciascuna area tematica di interesse, i piani, programmi e progetti statali le cui attività prevedono tappe intermedie di attuazione già nel corso del 2023 e che, pertanto, saranno oggetto di controllo concomitante nell’anno in corso, la maggior parte dei quali, come detto, già oggetto di controllo concomitante nel corso del 2022, con espressa riserva di integrazione o modifica relazione all’eventuale evoluzione del quadro normativo relativo agli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale.
Un caso pratico, la tutela del verde nel territorio urbano e extraurbano
Nel quadro dei riscontri in esame è stato segnalato, da parte del Collegio (del. n. 8/2023, depositata il 15 marzo 2023), il ritardo nella realizzazione dei progetti sulla tutela verde nel territorio urbano e extraurbano.
Il riferimento è all’allocazione di risorse PNRR nel quadro della realizzazione degli obiettivi europei concernenti la piantumazione.
Il progetto prevede una serie di azioni, rivolte ai territori di 14 città metropolitane, particolarmente esposte a problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, attraverso la piantumazione di almeno n. 6.600.000 alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane).
Gli obiettivi principali dell’intervento si correlano a 1) miglioramento della qualità dell’aria e della vita in 14 città metropolitane (Bari; Bologna; Cagliari; Catania; Palermo; Firenze; Genova; Milano; Messina; Napoli; Reggio Calabria; Roma; Torino; Venezia) e 2) tutela della biodiversità.
L’investimento prevede, a valere sulle risorse stanziate per il PNRR, un importo complessivo di euro 330.000.000,00, tra “Progetti in essere” e “Progetti nuovi” (di cui euro 300.000.000,00 per i “Progetti nuovi”).
Per l’attuazione dell’Investimento è stata costituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una “Cabina di Regia”, con la partecipazione di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), CUFA (Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari) e ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e con il supporto del CIRBISES (Centro di Ricerca Interuniversitario Biodiversità, Servizi ecosistemici e sostenibilità), che ha il compito di seguire tutto il percorso operativo, a partire dal necessario sostegno tecnico e scientifico, fino alle fasi di monitoraggio degli effetti diretti e indiretti dei nuovi boschi urbani.
Il monitoraggio dell’avanzamento procedurale e fisico degli interventi si ricollega all’utilizzo dei sistemi informativi RGS.
I riscontri sul territorio sono stati effettuati dall’Arma dei Carabinieri, la quale ha riferito che, in senso difforme da quanto programmaticamente previsto, sono stati piantati in vivaio semi originari, anziché innestare (nei luoghi individuati) piante già sviluppate.
Nella sostanza, le criticità rilevate hanno riguardato sia il grande ritardo nella realizzazione degli interventi (perlopiù ancora allo stadio progettuale, o addirittura solo svolti nell’iter documentale amministrativo), sia difetti strutturali negli innesti (le piante si sono seccate, per incuria o per inadeguatezza).
Il Collegio ha segnalato, tecnicamente, la discrepanza sussistente fra la coltivazione dei semi e l’innesto di piante già in fase di sviluppo, suggerendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di verificare la corretta e tempestiva implementazione delle attività previste in ognuna delle città interessate dalla piantumazione dei 6.600.000 alberi in totale programmati.
Al termine delle verifiche della prima fase istruttoria condotte sulla misura “Rimboschimento urbano e tutela del verde PNRR M2 C4 – 3.1” il Collegio del controllo concomitante ha quindi 1) formalmente accertato che non sussistono criticità tali da implicare allo stato le conseguenze di cui all’art. 11 della L. n. 15/2009 e dell’art. 22 del D.L. n. 76/2020 e, nel contempo, 2) formulato diverse raccomandazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
In particolare:
- per i Progetti in essere, ha raccomandato di a) adottare le opportune iniziative per accertare la sussistenza dei requisiti progettuali e procedimentali previsti dal PNRR per l’ammissione a finanziamento; b) vigilare sulla corretta ed efficace esecuzione dei lavori presso ciascuna Città metropolitana;
- per i Progetti nuovi, di c) assumere ogni iniziativa idonea ad acquisire un pronunciamento certo della Commissione europea circa l’effettiva equiparabilità della semina o della coltivazione in vivaio alla messa a dimora in situ delle piante; d) adottare un cronoprogramma dettagliato sui tempi del “planting” e del “transplanting” necessari per ogni tipologia di specie arborea, ai fini del rispetto di entrambi i target europei Q4 2022 e Q4 2024.
Per entrambe le tipologie di progetto, ha raccomandato di monitorare con continuità l’attuazione, da parte dei Soggetti attuatori, delle ulteriori fasi del Piano (al fine di scongiurare eventuali ritardi che possano pregiudicare il raggiungimento del secondo target Q4 2024).
Il Collegio ha invitato l’Amministrazione a riferire, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della delibera, in merito alle eventuali misure che ha inteso adottare per superare le criticità segnalate, avvisando che, alla mancata comunicazione nel termine assegnato sarebbe stato attribuito il significato di mancata adozione di ogni misura.
Le criticità segnalate in fase di controllo concomitante sono state recepite nel senso che l’Amministrazione riferisce di avere avviato processi di correzione al fine di implementare l’effettiva piantumazione.
Il quadro complessivo del Piano di Resilienza induce a lamentare, peraltro, ripetuti ritardi; la visione strategica dell’Amministrazione, in tale scenario, parrebbe ricollegarsi non tanto alla necessità di ottenere proroghe nella realizzazione degli interventi, ma di modificare o addirittura cancellare, anche valorizzando le indicazioni ottenute in sede di controllo concomitante, in un quadro di flessibilità, i programmi che si manifestino incoerenti o scarsamente realizzabili con le modalità previste.


