Sentenza causa T-224/25 relativa al metodo di determinazione del valore in dogana – valore di transazione dichiarato

di Luigi Fruscione

Con la recente sentenza del 3 giugno 2026 (causa T-224/25), il Tribunale dell’Unione Europea ha definito con precisione la portata degli obblighi documentali in capo al rappresentante doganale indiretto.
Secondo i giudici europei, in caso di controllo, il rappresentante non può limitarsi a presentare la classica documentazione richiesta per lo sdoganamento.
Se le autorità doganali lo richiedono, è infatti obbligato a produrre e mettere a disposizione tutti i documenti relativi alle merci importate.

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