di Giorgia Farella
Il quadro normativo
Presentato dalla Commissione europea a novembre 2016 e approvato nella sua più recente versione a giugno 2019, il Clean Energy for all Europeans Package comprende diverse misure volte a promuovere il ruolo attivo dei consumatori nell’ambito della transizione energetica. A riguardo, uno degli strumenti abilitanti riguarda gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” (c.d. “Autoconsumo Collettivo”), nuovo attore dell’ecosistema energetico, introdotto per la prima volta nel quadro normativo europeo attraverso due Direttive previste dal Clean Energy for all Europeans Package:
- La Renewable Energy Directive 2018/2001 (meglio conosciuta come RED II), pubblicata a dicembre 2018; e
- La Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944 (cosiddetta Direttiva IEM), pubblicata a giugno 2019.
L’obiettivo del pacchetto normativo europeo è di superare alcuni limiti posti dalle legislazioni nazionali relativi al ruolo delle utenze energetiche, promuovendo forme di energia da fonti rinnovabili (necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni dell’Unione Europea nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici).
In data 28 febbraio 2020 è stato approvato in via definitiva il decreto Milleproroghe 2020, che al suo interno include l’Art. 42-bis con l’obiettivo di attivare le configurazioni di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, anticipando i tempi di recepimento della direttiva RED II (ovvero introducendo di fatto una fase sperimentale). Quanto definito dal Milleproroghe non era infatti definitivo, bensì propedeutico alla definizione dell’assetto definitivo della configurazione di autoconsumo collettivo.
La novità essenziale della nuova disciplina consiste nell’abilitare tutti i consumatori finali, comprese le famiglie, a diventare piccoli “venditori” di energia rinnovabile per l’energia non autoconsumata, trasformandoli da soggetti passivi a consumatori attivi (detti anche “autoconsumatori”). Fino all’avvio di questa nuova disciplina, un utente poteva infatti produrre l’energia e consumarla in proprio, ma era obbligato a cedere l’eventuale surplus alla rete. La normativa in commento consente infatti una partecipazione attiva dei clienti finali d’energia elettrica favorendo la condivisione dell’energia con tutti i soggetti appartenenti – per l’appunto – all’ “Autoconsumo Collettivo”, includendo non solo i nuclei familiari, ma anche eventuali esercizi commerciali, officine, supermercati, banche ed uffici vari, purché non abbiano la produzione e vendita di energia elettrica come oggetto principale della propria attività.
Il Decreto Legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 – modificato col decreto legislativo 1° marzo 2022, n. 17 (cosiddetto “Decreto Energia”) – porta invece a termine il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II).
Ad oggi si attendono quindi le linee guida che permettano operativamente di recepire quanto definito dall’ultimo decreto citato. Un parere a riguardo è stato dato con il documento di consultazione 390/2022/R/eel, in cui ARERA (l’Autorità per Energia, Reti e Ambiente) ha proposto i propri orientamenti in merito all’innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell’autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri. Tale documento serve anche a raccogliere opinioni degli operatori del settore (che dovevano essere inviate ad ARERA entro il 9 settembre 2022), e ad esso seguiranno le direttive definite dell’Autorità e un aggiornamento delle linee guida tecniche del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Diffusione
Stime preliminari basate sul database COMETS mostrano una penetrazione diversa paese per paese, nonostante la diffusione in tutta Europa: i fattori critici sono probabilmente identificabili nella forza del sostegno governativo e degli schemi di incentivi, nelle dipendenze storiche del sistema energetico e nelle preferenze sociali e tecnologiche.
A livello italiano, a dicembre 2021 sono prevenute al GSE 12 istanze di accesso agli incentivi previsti per autoconsumo collettivo. Tutti i progetti prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici e sono caratterizzati da una potenza media degli impianti di produzione inferiore a 40 kW.
Proprio per incentivare la diffusione di questi meccanismi di energia rinnovabile, distribuita e condivisa, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono previsti 2,2 miliardi di euro per l’installazione di 2 GW di impianti rinnovabili in configurazioni di autoconsumo collettivo e in comunità energetiche, specificamente per le aree a rischio di spopolamento (piccoli comuni).
Le risorse sono erogate tramite finanziamenti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili (durata massima di 10 anni) per costruire gli impianti e sono suddivise come segue:
- 1.600 milioni alle comunità di energia rinnovabile;
- 600 milioni per l’autoconsumo collettivo.
Destinatari della misura saranno le Pubbliche Amministrazioni, i privati cittadini e le PMI nei comuni con meno di 5.000 abitanti. In ogni caso, viene mantenuto il limite di 200 kW di potenza per gli impianti incentivati, e gli stessi dovranno entrare in funzione entro e non oltre il 2026.
Questa misura incentivante sarà valida per 5 anni, ovvero dal quarto trimestre 2021 alla metà del 2026. Non sarà cumulabile con gli incentivi del FER 1 (DM 4 luglio 2019), mentre si abbina agli incentivi per l’autoconsumo collettivo e per le comunità energetiche in vigore.
Definizione
Secondo le Regole Tecniche pubblicate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) il 4 aprile 2022, “un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.”
Contratto
I rapporti tra i soggetti appartenenti all’autoconsumo collettivo sono regolati da un contratto di diritto privato. Tale contratto:
- Prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- Individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE (responsabile dell’erogazione dei contributi);
- Consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato (es: indennizzo che copra una quota parte degli investimenti sostenuti) per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Il contratto deve inoltre avere i requisiti previsti all’art. 42bis del decreto-legge n. 162/19 e descritti al par. 2.1.1 delle regole tecniche di cui sopra.
Per esempio, nel caso in cui l’autoconsumo collettivo fosse costituito in un condominio, il contratto può essere semplicemente costituito dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
Requisiti
Integrando l’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le successive modifiche (di seguito evidenziate in corsivo) introdotte dal decreto legislativo 1° marzo 2022, n. 17 (cosiddetto “Decreto Energia”), si rileva quanto segue.
“1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
- realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In tal caso, l’impianto dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all’installazione, all’esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
2. con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1 l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore»;
b) vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all’energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo».
2. Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:
- gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalità di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
- si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;
- l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.”
Secondo le Regole Tecniche del GSE pubblicate il 4 aprile 2022 (in cui è definito che i soggetti facenti parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile devono essere clienti finali e/o produttori che sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio), si evince quanto segue:
- Ulteriori produttori aventi impianti di produzione ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione del gruppo di autoconsumatori ma che non hanno sottoscritto il contratto di diritto privato di cui sopra possono conferire mandato al Referente, perché l’energia elettrica immessa dai suddetti impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Tecniche sopra citate del GSE. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori “terzi”).
- Ulteriori clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione del gruppo di autoconsumatori ma che non hanno sottoscritto il contratto di diritto privato di cui sopra possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica condivisa.
Gli impianti di produzione dell’energia elettrica devono inoltre essere alimentati da fonti rinnovabili, ovvero devono utilizzare per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuali dei processi di depurazione e del biogas.
Contributi economici
Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto che premia l’energia autoconsumata istantaneamente.
L’incentivo non è, perciò, applicato a tutta l’energia condivisa internamente alla configurazione, ma solo all’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW (soglia fissata, per la fase transitoria, a 200 kW) entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, e che risulti condivisa da impianti e utenze connesse sotto la stessa cabina primaria.
L’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale.
I contributi spettanti sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumo virtuale).
Quando è presente contemporaneità tra immissione e prelievo dalla rete, si identifica infatti una quantità di energia disponibile per l’autoconsumo condiviso o autoconsumo virtuale tra i membri dell’autoconsumo collettivo. L’autoconsumo virtuale è pari al minimo, in ciascuna ora, tra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata.
I contributi economici sono la somma di tre componenti.
- Incentivazione dell’energia elettrica condivisa
Si ha in primis una tariffa incentivante in forma di tariffa premio sull’energia condivisa, nella misura di 100 €/MWh. Questa tariffa è finalizzata a incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alla configurazione (cioè i membri dell’autoconsumo collettivo) e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata. La tariffa è, pertanto, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione.
Ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione di autoconsumo collettivo, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, questi clienti finali rilasciano al Referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata.
Non assumono, invece, rilievo i prelievi per i quali non è prevista l’applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ovvero laddove la potenza sia destinata unicamente al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l’impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente secondo quanto previsto all’art. 16.2 del “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (TIT 2020-2023), ovvero a sistemi di accumulo.
- Restituzione componenti tariffarie
Vi è poi un’ulteriore valorizzazione dell’energia elettrica condivisa mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera ARERA 318/2020/R/eel.
Questo ristoro riguarda le componenti tariffarie che ARERA ha riconosciuto tecnicamente non applicabili, quali la tariffa di trasmissione e la componente variabile della tariffa di distribuzione per le basse tensioni.
Tale ristoro è un corrispettivo unitario individuato come somma di:
- Somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione; e
- Un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica).
Quest’ultimo contributo aggiuntivo si ha solo nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, mentre non è presente nel caso di comunità energetiche.
- Ritiro dell’energia
Si ha infine un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, qualora il referente abbia esercitato la facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003 (cosiddetto “Ritiro dedicato”).
Relativamente ai tre contributi economici di cui sopra, la tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:
- alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione Superbonus 110%;
- alla quota di potenza quota d’obbligo;
- agli impianti fotovoltaici per i quali vige il divieto di accesso agli incentivi statali, ovvero con moduli collocati a terra in aree agricole.
Circa l’ultimo punto, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole è infatti previsto, ai sensi dell’art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, il divieto di accesso agli incentivi statali. Tale divieto, tuttavia, ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 120/2020, non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale o su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
Per gli impianti ai quali si applica il suddetto divieto, non può essere riconosciuta la tariffa premio sull’energia elettrica condivisa, fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell’impianto di produzione e la facoltà di cedere l’energia elettrica immessa dall’impianto al GSE.
Passando dai ricavi ai costi dell’autoconsumo collettivo, si ha un corrispettivo verso il GSE calcolato con una tariffa binomia da applicare per ogni singolo impianto, come da tabella che segue:
| Potenza [kW] | Corrispettivo fisso €/anno | Corrispettivo variabile €/kW/anno |
| P ≤ 3 | 0 | 0 |
| 3 < P ≤ 20 | 30 | 0 |
| 20 < P ≤ 200 | 30 | 1 |
Vi è inoltre un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punto di connessione facente parte della configurazione (numero massimo di punti registrati nell’anno nell’ambito della configurazione).
Nel caso in cui il Referente richieda al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione il ritiro dell’energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il GSE applica inoltre i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il Ritiro Dedicato.
Si evidenzia che l’ultima riga della tabella denota che la potenza è limitata a 200 kW (contrariamente a quanto stabilito nel RED II, ma coerentemente con quanto previsto nella fase transitoria): i corrispettivi andranno quindi aggiornati così da metabolizzare l’incremento di potenza (a 1 MW) previsto dal RED II.
Modalità e tempistiche di calcolo, comunicazione e fatturazione dei contributi
Il gestore di rete invia al GSE le misure entro il 15 del mese m+1 e può rettificare tali misure entro 5 anni.
Il GSE pubblica quindi, tramite il portale informatico, il contributo del mese m entro il 25 del mese m+3.
Il contributo viene riconosciuto tramite bonifico bancario entro il mese successivo alla pubblicazione dei contenuti, ovvero entro il 31 del mese m+4, salvo emissione della fattura da parte del Referente entro il mese di pubblicazione.
I corrispettivi a copertura dei costi amministrativi sono dovuti su base annua e riconosciuto al GSE mediante compensazione delle somme erogate.
Conclusioni
Il meccanismo dell’autoconsumo collettivo – come visto – è già attuabile coi limiti della fase transitoria. A breve il suo perimetro verrà però finalmente ampliato, rendendo l’autoconsumo collettivo ancor più interessante e conveniente (soprattutto in ambito industriale e terziario).
L’autoconsumo collettivo è e sarà una delle leve abilitanti i processi di transizione e indipendenza energetiche, favorendo la diffusione delle fonti rinnovabili e il setup di sistemi di generazione e consumo distribuiti. Retorico quindi sottolineare – in un momento di crisi energetica come quello che stiamo vivendo – quanto sia importante (per non dire fondamentale).


