Il whistleblowing quale strumento di ottimizzazione della gestione delle risorse umane e di superamento dei gap organizzativi, nella prospettiva di realizzare compiutamente il sistema di governance e la sua trasparente rappresentazione.
di Roberto Giordani e Emanuele Mazzaro
Whistleblowing: cenni storici
Nell’antica Roma nel 331 a.C. fu celebrato il primo processo per avvelenamento seriale della Storia. Stando allo storico Tito Livio (Ab Urbe Condita, VIII, 18), in quell’epoca diversi patrizi romani maschi erano morti, in seguito a quella che sembrava un’epidemia sconosciuta. Una schiava andò dal magistrato edile curule Quinto Fabio Massimo, spiegando che avrebbe rivelato la causa di quelle morti, solo se lui le avesse garantito l’incolumità per quella denuncia. Quinto Fabio Massimo ne informò i consoli, i quali chiesero l’approvazione del Senato. Il Senato quindi concesse l’immunità richiesta alla “delatrice” (https://it.wikipedia.org/wiki/Segnalatore_di_illeciti#Antecedenti_storici).
Whistleblowing: significato e scopo
Whistleblowing è una parola della lingua inglese la cui traduzione letterale in italiano risulta poco efficace; il cui uso, comunque, sta progressivamente diffondendosi nel linguaggio comune.
Letteralmente whistleblowing significa “soffiare con il fischietto”. Più pragmaticamente vi si può attribuire il significato di “segnalazione di reato o fatto illecito”. Da qui, whistleblower assume il significato di segnalatore di reato o fatto illecito.
È molto chiara ed interessante anche la definizione che segue. “Whistleblowing è il nome che si utilizza comunemente per riferirsi alla condotta del lavoratore che segnali reati o altre irregolarità di cui sia venuto a conoscenza sul posto di lavoro o, comunque, nell’ambito del rapporto di lavoro, normalmente riferibili ad altri lavoratori, al datore di lavoro o a soggetti comunque professionalmente sovraordinati. (Cap. Pierpaolo Travaglione – Il whistleblowing nella normativa italiana e straniera: luci e ombre di una riforma – Bimestrale di diritto e procedura penale militare, n. 1/2018).
Lo scopo che si prefigge il whistleblowing è la moralizzazione del comportamento di ogni singolo componente della collettività e, di riflesso, la moralizzazione dell’intera collettività. Aiuta in tal senso, la definizione che segue riguardante lo scopo del whistleblowing. “Il whistleblowing è uno strumento che richiede la partecipazione attiva della società civile, in un contesto di ampia collaborazione tra cittadino, istituzioni e organizzazioni con la funzione di segnalazione e di avvistamento preventivo delle irregolarità e dei rischi, a beneficio dell’intera collettività. (Transparency International Italia, G. Fraschini, N Parisi, D. Rinoldi, Protezione delle “vedette civiche”: il ruolo del whistleblowing in Italia, Dic. 2009, Presentazione, pag. VI).
Premessa e inquadramento normativo
Al fine di inquadrare il tema in presentazione, si citano i principali riferimenti internazionali:
- Convenzione Civile sulla Corruzione del consiglio d’Europa del 4 gennaio 1999, ratificata con la Legge n. 112/2012;
- Convenzione ONU contro la corruzione del 30 ottobre 2003, ratificata con la Legge n. 116/2009.
Più estesamente nell’ambito unionale, ogni Stato membro ha autonomamente adottato normative che nel tempo sono andate a costituire un quadro frammentario di discipline nazionali.
In ambito italiano, per il settore pubblico, il whistleblowing ha trovato la prima disciplina con la Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. Legge Severino), che ha modificato il D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, introducendo l’art. 54-bis – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
Infine, il legislatore ha emanato la Legge n. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Tale norma, ha esteso l’applicazione del whistleblowing anche al settore privato con modifica dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Si deve dare conto che ad oggi, per i soggetti del settore privato non rientranti nei settori regolati come si dirà più avanti, le norme relative al whistleblowing non sono espressamente obbligatorie per legge; lo sono implicitamente per i soggetti del settore privato che hanno adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, con la finalità che detto modello abbia a fornire garanzia di idoneità ai fini dell’esimente di reato.
Come appena citato, a margine della Legge n. 179/2017 sono vigenti norme specificamente applicate a settori regolati, che stabiliscono autonomi sistemi di segnalazione di reato o fatto illecito a cui sono tenuti i soggetti operanti in tali settori. Si citano a tal riguardo il Testo Unico Bancario (TUB – D.Lgs. n. 375/1993), il Testo Unico della Finanza (TUF – D.Lgs. n. 58/1998), la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), il Codice delle Assicurazioni Private (CAP – D.Lgs. n. 209/2005), il Testo Unico del Pubblico Impiego (D:Lgs. N. 165/2001).
Recentemente, in ottobre 2019, è stata emanata la Direttiva (UE) 2019/1937 con la finalità di offrire criteri e principi atti a costituire un quadro normativo omogeneo a cui gli Stati membri si dovranno adeguare con adozione di normative nazionali altrettanto omogenee e coerenti alla Direttiva stessa.
La norma di recepimento che il legislatore italiano andrà ad emanare comporterà certamente per le tante PMI, nuovi oneri ed impegni di risorse. Il nuovo adempimento andrà ad aggiungersi ai già numerosi adempimenti cui le PMI sono tenute. Molte PMI addirittura ignorano che dovranno attrezzarsi in osservanza della prevista norma di recepimento. Altre imprese, quelle più organizzate e di maggiori dimensioni, hanno già attivato progetti di adeguamento, per essere tempestivamente in compliance rispetto all’entrata in vigore della norma di recepimento.
Il percorso di formazione e applicazione della norma di recepimento della Direttiva
Come sopra riportato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno emanato la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26.11.2019 (di seguito, brevemente, la “Direttiva”).
Successivamente, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica italiana hanno approvato la Legge n. 53 del 22 aprile 2021, c.d. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – (brevemente “Legge di delegazione europea 2019-2020”). La Legge n. 53/2021 reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento di 38 direttive europee e l’adeguamento di 17 regolamenti europei. Qui interessa l’art. 23 della Legge n. 53/20211 che stabilisce a) principi e criteri direttivi generali per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ovvero, l’osservanza di norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea secondo la Legge n. 234/2012 e b) principi e criteri direttivi specifici, ovvero, tra gli altri, la modifica della vigente normativa in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni che attualmente in Italia è disciplinata dalla Legge n. 179/2017.
In relazione alle scadenze, si ritiene utile ricordare le seguenti (art. 26 della Direttiva):
- entro il 17 dicembre 2021 il legislatore nazionale di ciascun Stato membro, e quindi anche il legislatore italiano, deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva;
- entro il 17 dicembre 2023 i soggetti giuridici del settore privato con un numero di dipendenti superiore a 50 e inferiore a 250 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno.
La Direttiva non esplicita le scadenze entro cui i soggetti giuridici del settore privato con dipendenti in numero di 250 e oltre, dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno. Il legislatore italiano dovrà pertanto provvedere con apposito dispositivo al riguardo.
La “nuova” Direttiva (UE) 2019/1937
Di seguito si espone breve rassegna dei punti di principale interesse della Direttiva.
Gli autori anticipano e sottolineano che la Direttiva, in alcuni punti, presenta difficile interpretazione, anche per uso improprio di alcuni termini non sufficientemente allineati alla terminologia in uso in Italia in ambito normativo e dottrinale. È possibile che la traduzione del testo originale abbia determinato criticità di tale natura. Si auspica che il legislatore risolva i punti di incertezza della Direttiva ed emani una disciplina di facile interpretazione ed applicazione, anche a favore delle tante piccole imprese che si troveranno obbligate ad osservare la norma emananda, con impegno di risorse e adozione di nuovi strumenti organizzativi.
Lo scopo della Direttiva (art. 1) è rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
L’ambito di applicazione oggettivo (art. 2) riguarda:
- violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione relativamente ai settori: i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza e conformità dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell’ambiente; vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute pubblica; ix) protezione dei consumatori; x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
L’ambito di applicazione soggettivo (art. 4) riguarda:
- i lavoratori dipendenti, compresi i dipendenti pubblici;
- i lavoratori autonomi;
- gli azionisti e i membri degli organi sociali di direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi;
- i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti;
- qualsiasi soggetto che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- qualsiasi soggetto che segnali o divulghi informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro che nel frattempo sia terminato ovvero segnali o divulghi informazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro non ancora iniziato e acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- facilitatori, terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti;
- soggetti giuridici di proprietà dei soggetti segnalanti, anche altrimenti connessi in un contesto lavorativo.
Le condizioni per la protezione del segnalante (art. 6) prevedono che le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che:
- abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell’ambito di applicazione della presente direttiva;
- abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell’articolo 7 o esternamente a norma dell’articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell’articolo 15.
La Direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito.
Le tipologie di segnalazione e le relative peculiarità sono di seguito descritte.
- Segnalazione interna (artt. 7, 8, 9). I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico, senza distinzioni né eccezioni, con almeno 50 dipendenti, devono istituire canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, che garantiscano riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione di eventuali terzi citati nella segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere.Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna. Le principali procedure per le segnalazioni interne prevedono che il segnalante riceva un avviso del ricevimento della segnalazione sette giorni a decorrere dal ricevimento; la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest’ultima; un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato; un seguito diligente per quanto riguarda le segnalazioni anonime; un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall’effettuazione della segnalazione; la fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
- Segnalazione esterna (artt. 10, 11, 12, 13, 14). Le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali esterni di segnalazione dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l’accesso da parte del personale non autorizzato dell’autorità competente; permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, per consentire l’effettuazione di ulteriori indagini. I soggetti giuridici devono designare il personale addetto al trattamento delle segnalazioni, con formazione specifica e con incarico di fornire a qualsiasi persona interessata, informazioni sulle procedure per la segnalazione, di ricevere le segnalazioni e dare loro seguito e di mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere, se necessario, ulteriori informazioni. I soggetti giuridici devono pubblicare sul proprio sito web, in apposita sezione, informazioni riguardanti, tra le altre, le condizioni per beneficiare di protezione, i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna (indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali), le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali, il tipo di seguito da dare, i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione.
- Divulgazione pubblica (art. 15). Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla Direttiva qualora a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente, ma non è stata intrapresa un’azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall’effettuazione della segnalazione, oppure, la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile, oppure, in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un’autorità possa essere collusa con l’autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.
Relativamente alla riservatezza (artt. 16, 17) la Direttiva obbliga alla riservatezza dell’identità del segnalante, a meno del suo consenso esplicito. La divulgazione dell’identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione inerente alla segnalazione può essere derogata solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell’Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. In caso di divulgazione, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari.
Inoltre, le autorità competenti dovranno provvedere affinché l’identità delle persone coinvolte nella segnalazione sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate in seguito alla segnalazione o divulgazione pubblica.
Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della Direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.
Le misure di protezione (artt. 19, 20, 21, 22) impongono che gli Stati membri provvedano a vietare qualsiasi forma di ritorsione contro i soggetti segnalanti. La Direttiva prevede un elenco di atti ritorsivi vietati, fra cui il licenziamento e la sospensione, mutamenti di grado, di funzione, di luogo di lavoro, la mancata promozione, lesioni alla reputazione del segnalante in particolare sui social media, l’inserimento in liste nere e la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
La Direttiva impone, che gli Stati membri rendano disponibili ai segnalanti misure di sostegno, tra cui informazioni e consulenze indipendenti ed a titolo gratuito riguardo a procedure e mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni.
In presenza di un danno subito da un soggetto che abbia effettuato una segnalazione ai sensi della Direttiva, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.
I segnalanti non potranno essere considerati responsabili per diffamazione, violazione del diritto d’autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.
Le sanzioni (art. 23) dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:
- ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- attuano atti di ritorsione contro i segnalanti;
- intentano procedimenti vessatori contro i segnalanti;
- violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti.
Altre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive dovranno essere applicabili ai segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.
Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.
Riassumendo, sulla base di quanto riportato nel presente capitolo, gli aspetti peculiari della Direttiva che, corrispondentemente, la norma nazionale di recepimento dovrà prevedere, sono i seguenti:
- obbligo di osservanza per tutti i soggetti giuridici aventi più di 50 lavoratori;
- la categoria dei soggetti che beneficiano di tutele è molto ampia: vi sono inclusi, oltre ai dipendenti, i componenti degli organi sociali, i facilitatori, i lavoratori di appaltatori e fornitori e i terzi connessi ai segnalanti;
- la segnalazione può essere di tipo interno all’organizzazione, esterna ad autorità competenti da designare, oppure consistere di divulgazione pubblica;
- è vietata qualsiasi forma di ritorsione contro i segnalanti;
- i segnalanti devono essere destinatari di misure di sostegno e consulenza con la finalità di tutela contro misure ritorsive connesse alla segnalazione;
- sono previste sanzioni nei confronti di soggetti che ostacolano i segnalanti o attuano misure ritorsive nei loro confronti e, altresì, nei confronti di segnalanti che effettuano segnalazioni strumentali.
Whistleblowing e governance: spunti di innovazione organizzativa
La norma di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, come sopra accennato, comporterà certamente, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati tenuti all’osservanza, nuovi oneri organizzativi, impegni di risorse e adozione di strumenti di gestione e di controllo interno.
Purtuttavia, chi scrive esprime l’auspicio che la compliance alla emananda normativa non si riduca ad un superfluo spreco di risorse volto alla osservanza di regole improduttive, ma possa produrre reali benefici.
Nel settore pubblico, è auspicabile che la norma di recepimento dia impulso ulteriore all’accrescimento di efficienza delle amministrazioni, alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico ed alla ottimizzazione nella gestione delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, con applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, con garanzia di pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, in assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, con auspicati benefici a tutti i fruitori dei servizi della pubblica amministrazione.
Nel settore privato e delle società a partecipazione pubblica, è auspicabile che la norma di recepimento contribuisca ad ottimizzare la gestione delle risorse umane ed a superare gap organizzativi, nella prospettiva di realizzare compiutamente il sistema di governance e la sua trasparente rappresentazione. Ciò presuppone che l’organo amministrativo affronti il tema del whistleblowing in termini di opportunità e di miglioramento organizzativo verso un’efficace prevenzione di illeciti, il superamento di disfunzioni e l’individuazione e gestione dei rischi di reato e di condotte illecite. Le modalità di intervento in tale direzione presuppongono:
- la dotazione di strumenti di orientamento e di adeguamento continuativo delle attività verso la compliance, ovvero il rispetto di regole generali e regole aziendali;
- l’introduzione della cultura del gioco di squadra con assunzione di responsabilità di ruolo;
- l’armonizzazione dei vari sistemi di gestione, tra cui il whistleblowing, in ottica integrata, al fine di affrontare le fasi di applicazione, controllo, miglioramento e gestione dei rischi con approccio olistico;
- la realizzazione di processi di gestione con l’orientamento a prevenire anziché curare le criticità;
- l’adozione di appropriati sistemi sanzionatori di condotte illecite;
- l’adozione di strumenti premiali e di incentivazione a favore dei segnalanti di condotte illecite.
Il whistleblowing, in tale ottica, può costituire leva di miglioramento generale della gestione ed assumere varie configurazioni, come segue:
- strumento di indirizzo e guida per l’organo gestorio, utile al processo di formazione delle decisioni;
- sistema di tutela, non solo di reati e condotte illecite, ma anche di disservizi e sprechi;
- volano generatore di economie di gestione;
- sistema di veicolazione e accrescimento della cultura e dei valori identitari della singola organizzazione.
In definitiva, sia nel settore pubblico che nel settore privato e delle società a partecipazione pubblica, l’introduzione ovvero l’adeguamento del whistleblowing in relazione alla prevista norma di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, dovrebbe favorire processi di innovazione organizzativa, con molteplici declinazioni:
- valorizzazione delle risorse,
- ottimizzazione dei flussi informativi in senso trasversale e verticale,
- accrescimento dei valori immateriali (c.d. soft skills) e della partecipazione,
con beneficio di efficienza ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi propri di ciascuna organizzazione.
- Art. 23, Legge n. 53/2021. Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all’articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall’articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti. ↩︎


