di Olga Bussinello
La legge n. 106 del 23 luglio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 24 luglio 2021, stanzia oltre 2 miliardi all’agricoltura con interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, biologico, allevamenti, innovazione, olio e birra artigianale.
Per alcuni comparti del settore primario la “boccata di ossigeno” arriva giusto una settimana prima della scadenza dei termini per la conversione in legge del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021. Grazie, infatti, ad una manciata di emendamenti, tutti allocati nell’art. 68 della nuova legge, arriveranno quattrini e agevolazioni: al gentil sesso titolare di un’azienda agricola, a chi si affida alla tecnologia o segue percorsi virtuosi per coltivare, a chi deve fare i conti con gli aumenti dei costi di produzione o con una esigua dimensione aziendale.
| Sintesi delle misure relative al comparto agricolo previste dall’art. 68 | |
| commi 1 e 2 | Viene innalzata per l’anno 2021 al 9,5 per cento la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. |
| comma 3 | Viene estesa ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni |
| commi 4-8 | Viene istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021. |
| comma 9 | Si estende alle donne senza limiti di età, l’applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) |
| commi 10-12 | I dipendenti e collaboratori dell’attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. |
| commi 13 e 14 | Viene modificato il sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. |
| comma 15 | Modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle aziende agricole. |
Compensazioni IVA per carni Bovine e Suine
Il comma 1, dell’art. 68, innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, modificando la precedente disciplina prevista dalle leggi di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) e per il 2021 (L. 178/2020) che stabilivano la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. La concreta attuazione della misura prevista per le annualità 2018/2019/2020, spettava ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna annualità. Prima di allora la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini. La norma di partenza è ancora il DPR IVA del 1972, art. 34, comma 1, che istituisce un regime di detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto, basato sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti. Il successivo comma 2 dell’art. 68 stanzia 27,5 milioni di euro a copertura degli oneri per il 2021.
Cumulo fra garanzie offerte dal fondo per le PMI e altre forme di finanziamento per investimenti nelle aziende agricole
Con il comma 3 dell’art. 68, i settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura saranno equiparati ai settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e quello delle attività immobiliari che, grazie alla Legge n. 40/2020, possono cumulare le garanzie, purché di durata non inferiore a 10 anni e di importo superiore a euro 500.000. Nel caso del settore agricolo, viene equiparata la durata minima della garanzia cumulabile, mentre viene abbassato il tetto di spesa minimo a 100 mila euro. In questo modo, si rispetta la soglia massima di aiuti prevista dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che prevede prescrizioni specifiche per agricoltura, pesca e acquacoltura. In particolare, per l’agricoltura, l’aiuto non può superare i 225 mila euro per impresa, mentre, per pesca e acquacoltura, i 270 mila euro ad impresa. Inoltre, l’aiuto può essere concesso sotto forme diverse: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Tutte a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi i massimali e non siano stabilite in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato. Infine, per pesca e acquacoltura, gli aiuti non devono riguardare: la flotta pescherecci, il ripopolamento diretto o la sperimentazione ed il trasferimento di proprietà d’impresa.
Settore Bieticolo Saccarifero
Il comma 4 stanzia per il neocostituito “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero”, una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021. Una cifra importante, considerando la media degli ultimi 4 anni pari a 5 milioni di euro annui. Resta il punto di domanda sugli anni 2022 e 2023 non presi in considerazione nella legge in esame. Due le categorie di interventi ammessi a beneficiare del Fondo:
- l’aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;
- la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, nella contingenza determinata dalla crisi di mercato dovuta alle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19, per stimolare la ripresa e il rilancio del comparto.
Potranno beneficiarne i produttori che:
- conducono superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per le stesse superfici abbiano presentato domande di aiuto nell’anno 2021.
L’aiuto verrà erogato con il versamento di un acconto pari all’80% dell’importo richiesto, con le agevolazioni di cui alla legge n. 27/2020. Il saldo solo al termine delle verifiche di ammissibilità. Inoltre, per assicurare liquidità alle imprese, e, data la situazione di emergenza in atto, le amministrazioni pubbliche potranno posticipare alcuni controlli e adempimenti richiesti per legge al momento dell’erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell’anticipo a clausola risolutiva. I controlli saranno:
- sulla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli aiuti di Stato;
- sulla verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL dell’azienda che svolge i lavori;
- sulla verifica fiscale per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche di importi superiori a cinquemila euro;
- sull’acquisizione della comunicazione antimafia.
La copertura degli oneri deriva da una riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la filiera della ristorazione di cui alla legge n. 126/2020.
Imprenditoria femminile
Il comma 9 estende alle imprenditrici, a prescindere dall’età, l’applicabilità delle misure agevolative previste dal d.lgs n. 185/200 per lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Nello specifico anche le coltivatrici dirette potranno godere di:
- mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;
- un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.
L’accesso ai benefici è consentito in due casi:
- alle aziende che subentrano nell’esercizio dell’attività agricola (ai sensi dell’art. 2135) ad un’altra azienda innovandola sotto il profilo tecnico o commerciale;
- ai giovani agricoltori (di età compresa fra 18 e 40 anni, con quote di maggioranza nel caso di società) che conducano un’azienda attiva da almeno due anni all’atto della presentazione della domanda che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Nel primo caso l’azienda subentrante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) sia costituita da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) eserciti esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; c) sia amministrata e condotta da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
Sostegno dell’occupazione nel settore agrituristico
Il comma 10 dell’art. 68 assimila ai fini salariali e contributivi gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, di cui alla L. n. 96/2006, ai lavoratori agricoli, purché l’attività agricola sia prevalente su quella agrituristica e la connessione fra le due sia relativa a tutte le fasi del loro esercizio.
Questo significa che:
- le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi devono avvenire mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda impiegate normalmente nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e forestale, di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.
Il comma 11, invece, elimina il criterio orario quale riparto fra attività agrituristica e agricola da determinarsi a cura delle Regioni per fissare la soglia di discrimine fra connessione o non connessione fra le due imprenditorialità.
Il plafond per l’attuazione dei commi 10 e 11 è previsto dal comma 12, che stabilisce un importo complessivo di 32 milioni di euro, distribuiti su 9 annualità. Per le prime tre annualità, si provvede mediante una riduzione del fondo speciale previsto per il triennio 2021/2023 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.
Il plafond complessivo è così ripartito: 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022, 3,63 milioni di euro per l’anno 2023 (con copertura degli oneri già disponibile), 3,65 milioni di euro per l’anno 2024, 3,67 milioni di euro per l’anno 2025, 3,70 milioni di euro per l’anno 2026, 3,72 milioni di euro per l’anno 2027, 3,74 milioni di euro per l’anno 2028, 3,76 milioni di euro per l’anno 2029.
Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni metereologiche
I commi 13 e 14 dell’art. 68 modificano il sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Ogni anno, entro il 31 luglio e finché perdura la situazione di crisi, il produttore potrà godere di un’anticipazione sui contributi PAC.
Le nuove condizioni sono:
- le gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie;
- le gravi perturbazioni di mercato.
Le anticipazioni oltreché seguire la procedura ordinaria di erogazione dei contributi diretti agli aventi diritto, possono godere di tassi d’interesse agevolati, calcolati secondo i criteri di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 14 febbraio 2008. Esse non concorrono a cumulare il plafond degli aiuti di stato e possono venire compensate agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta, che, invece, costituendo aiuto di Stato, dovrà restare nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Fondo agrumicolo
Cambiano le regole di accesso ai contributi a valere sul “Fondo agrumicolo” istituito con la legge di bilancio 2018. Tale fondo aveva ed ha l’obbiettivo di incentivare l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera. Il plafond è pari a 10 milioni di euro che sono stati ripartiti in 2 milioni per l’anno 2018 (utilizzati per meno di 500 mila euro) e 8 milioni suddivisi fra il 2019 e 2020 in parti eguali. Con il comma 15 dell’art. 68, si modificano le condizioni agevolando i produttori. Prendendo atto della necessità di intervenire contro la perdita di patrimonio produttivo agrumicolo nazionale a causa di gravi patologie (tristeza e male secco), che richiedono il rinnovo del patrimonio vegeto-produttivo, viene eliminato il vincolo di spesa connesso all’applicazione della normativa sul “de minimis” previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato per i contributi erogati ai produttori aderenti ad organizzazioni riconosciute. I criteri di utilizzo del Fondo richiedono specifiche finalità e attività finanziabili.
Le finalità ammesse sono:
- incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica dei produttori di agrumi, l’intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
- valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo;
- favorire l’internazionalizzazione;
- sostenere e promuovere la competitività, la produzione di qualità nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore.
Le risorse finanzieranno:
- il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;
- le campagne di comunicazione istituzionali e di promozione rivolte ai consumatori, purché funzionali alle attività di investimento di cui al presente decreto e con l’obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore;
- la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/IGP.
Gli interventi verranno attuati secondo indicazioni del Mipaaf che potrà avvalersi, in fase di operatività, dei propri enti collegati, come Ismea e Crea, individuando: l’ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e per la concessione e l’erogazione degli aiuti.
Comparto Zootecnico
Per sostenere il comparto zootecnico dei bovini viene rimpinguato il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” con un importo pari a 5 mln di euro per il 2021. La motivazione dell’intervento è nel rilevante incremento dei costi di produzione a carico del settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Anche in questo caso, le nuove disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19″, e successive modifiche. La copertura degli oneri richiede una riduzione del “Fondo per le esigenze indifferibili”, previsto dalla stessa legge in esame. Con la legge di bilancio n. 178/2020 la dotazione del Fondo è passata dagli originari 150 milioni di euro agli attuali 300 milioni di euro.
Produzione a ridotto impatto ambientale e distretti biologici
Dal capitolo di bilancio triennale 2021-2023 con riferimento alla voce “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per il 2021, vengono destinati, solo per quest’anno, 15 milioni di euro per incentivare un’imprenditoria agricola più attenta all’ambiente e impegnata in filiere o distretti biologici. Se l’uso morigerato della chimica in agricoltura è ormai diffuso in molte filiere, dando corso al sistema di produzione integrata o altro standard riconosciuto a livello nazionale, la diffusione nel nostro Paese di distretti biologici efficaci ed efficienti è un ambito su cui occorre ancora lavorare molto. La disciplina giuridica è ancora quella dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, dove il “sistema distretto” è modellato secondo impianti di tipo pubblicistico-amministrativo (dove il soggettivo attivo è la Regione o un’organizzazione amministrativa di governo) piuttosto che privatistico-imprenditoriale e, per questo motivo, si presenta spesso inadeguato rispetto alla necessità del contesto nel quale si colloca. Nel 2017, con la legge del 27 dicembre, n. 205, viene fornita una nuova definizione dei distretti del cibo, in chiave rurale ed integrata, che punta allo sviluppo del territorio e non solo delle singole filiere, attraverso la partecipazione delle comunità locali e la definizione di progetti multi-obiettivo, che individuano nell’agricoltura il fattore decisivo in grado di fare sistema e rilanciare luoghi e prodotti. Possono, pertanto, essere considerati biodistretti, i territori dove “agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura”; quello che manca, però, è una definizione univoca di distretto biologico o bio-distretto, che viene invece demandata alla potestà legislativa regionale. Tuttavia, in questo quadro normativo piuttosto frammentario sulla distrettualità agricola in Italia e sulla sua applicazione nei contesti regionali, il distretto biologico può assimilarsi ad una particolare declinazione di distretto rurale o agroalimentare di qualità. Esso, infatti, nasce quando la qualificazione biologica viene attribuita, a monte, ad un distretto già istituito, oppure, quando nel processo di istituzione, a valle, viene verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa regionale per il riconoscimento dei distretti agricoli.
Attualmente, quattro Regioni (Liguria, Lazio, Sardegna e Toscana) fanno esplicito riferimento ai distretti biologici nella legislazione regionale, disciplinando con norme ad hoc la loro istituzione; in particolare, Lazio e Toscana disciplinano i distretti biologici mediante una normativa apposita, non inserita, cioè, in una più ampia legge in materia di agricoltura o agricoltura biologica. Mentre, di fatto, risultano istituiti con delibera regionale soltanto due bio-distretti, uno in Liguria e l’altro nel Lazio.
Promozione Lavoro agricolo
Per chi percepisce ammortizzatori sociali, sarà possibile integrare il quantum con un contratto a termine in ambito agricolo, senza perdere o vedersi ridurre i benefici. Inoltre, nulla osta per chi svolge prestazioni che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane, in quanto esse non integrano, in ogni caso, un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Nello specifico:
- I contratti a termine per non perdere i benefici di NASPI, DIS-COLL e reddito di cittadinanza (questi ultimi non hanno nemmeno un obbligo di comunicazione all’INPS) devono essere non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni;
- non integra un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, chi offre aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane, analogamente a quanto previsto dal D.lgs. n. 276/2003 per le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori).
Sotto il profilo del sostegno alla produzione, l’articolo 68-bis incrementa di 500 mila euro i fondi a favore di chi si impegna a:
- ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli;
- aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell’emergenza pandemica;
- contenere l’impatto ambientale;
- mitigare i cambiamenti climatici.
A tal fine, è previsto un contributo a fondo perduto di 100 mila euro con il limite dell’80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative orientate:
- allo sviluppo di processi produttivi innovativi;
- all’agricoltura di precisione;
- alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
Tutto nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”. Un DM definirà le condizioni.
Per il riequilibrio finanziario delle Regioni a valere sul FEARS e per l’emergenza COVID-19, viene stanziato un importo di 92.717.455,29 euro, quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del “Fondo di Rotazione” di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, per il periodo transitorio 2021-2022. Il Fondo, secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo che ha introdotto la disposizione in commento, chiarisce che l’inserimento dell’articolo risulta determinare un’ultra capienza rispetto al fabbisogno. Nello specifico, il mancato accordo fra le Regioni e Province autonome circa l’assegnazione quota parte delle risorse FEARS per gli anni 2021-2022, ha richiesto l’aumento del Fondo, con riguardo alla riduzione degli importi attribuiti ad alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Umbria) in quanto non più beneficiari degli accordi in base a cui era stato ripartito il plafond della precedente programmazione 2014/2020. Il riequilibrio finanziario, grazie ad una dotazione nazionale aggiuntiva al “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” (FEASR), ha consentito, così, di procedere alle modifiche ai Programmi Regionali di Sviluppo Rurale, al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e alla Rete Rurale Nazionale.
| Ripartizione Quota di Cofinanziamento Nazionale FEARS | |
| Importo complessivo 92.717.455,29 euro | |
| Basilicata | 5.631.737,89 |
| Calabria | 1.398.759,55 |
| Campania | 40.165.463,37 |
| Sicilia | 26.449.625,25 |
| Umbria | 19.071.869,23 |
Birra artigianale
Ai micro-birrifici artigianali l’articolo 68-quater riconosce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, pari a 0,23 centesimi per litro di birra che risulti presa in carico dai registri della birra condizionata o dalla dichiarazione riepilogativa che gli stessi birrifici mandano ai monopoli di stato e alle dogane con riferimento all’anno precedente (in questo caso 2020).
La definizione di birrificio artigianale è prevista dalla legge 16 agosto 1962, n. 1364, modificata dalla legge 28 luglio 2016, n. 154. Essa considera piccolo birrificio:
- quello che è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio;
- che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
- la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri (includendosi in questo quantitativo le quantità di birra prodotta per conto di terzi).
La birra artigianale è, dunque, quella prodotta da piccoli birrifici indipendenti che non sia sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.
Inoltre, qualora la produzione dell’impianto del micro-birrificio non risulti superiore a 10.000 ettolitri annui, grazie al D.M. 4 giugno 2019, recante disposizioni in materia di semplificazione dei microbirrifici, viene applicata l’aliquota ridotta di accisa sulla birra realizzata e confezionata dagli stessi. Per potersene giovare, l’esercente del microbirrificio dovrà presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’Ufficio dogane e monopoli territorialmente competenti, una dichiarazione riepilogativa, indicando il volume della birra presa in carico, con riferimento al registro della birra condizionata e al registro annuale di magazzino.
L’importo complessivo stimato della misura è pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere, della pesca e dell’acquacoltura”.
Con la legge n. 178 del 2020, è stato, inoltre, predisposto un “Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole apistica, brassicola (cioè relativa alla birra), della canapa e della frutta a guscio”, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.


