di Luca Ceva Bovio
Il panorama del diritto della crisi d’impresa in Italia sta vivendo una profonda evoluzione, guidata dall’applicazione pratica del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) e dai continui interventi della Cassazione e dei Tribunali di merito.
L’obiettivo centrale di questo quadro normativo è il passaggio da una logica prettamente liquidatoria a una cultura della diagnosi precoce e della continuità aziendale.
Cresce l’attenzione dei giudici sulla responsabilità degli organi sociali. La giurisprudenza di legittimità sta severamente sanzionando l’omessa adozione degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” previsti dall’articolo 2086 del Codice Civile.
La riforma dell’art. 2086 C.c., che sancisce il dovere di istituire adeguati assetti, risulta strettamente correlata al D.Lgs. n. 231/2001 e al relativo schema di prevenzione dei reati.
L’efficace adempimento dell’art. 2086 C.c., mediante configurazioni organizzative consone, agevola la messa in atto del Modello 231; specularmente, la compliance ai sensi del Decreto 231 coadiuva l’emersione precoce dello stato di crisi.
Gli amministratori sono chiamati a rispondere civilmente dei danni qualora l’assenza di tali presidi abbia impedito di rilevare tempestivamente i segnali di allarme, trasformando una crisi reversibile in un dissesto insanabile.


