La lente dei giudici si focalizza sugli “adeguati assetti”

di Luca Ceva Bovio

Il panorama del diritto della crisi d’impresa in Italia sta vivendo una profonda evoluzione, guidata dall’applicazione pratica del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) e dai continui interventi della Cassazione e dei Tribunali di merito.
L’obiettivo centrale di questo quadro normativo è il passaggio da una logica prettamente liquidatoria a una cultura della diagnosi precoce e della continuità aziendale.
Cresce l’attenzione dei giudici sulla responsabilità degli organi sociali. La giurisprudenza di legittimità sta severamente sanzionando l’omessa adozione degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” previsti dall’articolo 2086 del Codice Civile.
La riforma dell’art. 2086 C.c., che sancisce il dovere di istituire adeguati assetti, risulta strettamente correlata al D.Lgs. n. 231/2001 e al relativo schema di prevenzione dei reati.
L’efficace adempimento dell’art. 2086 C.c., mediante configurazioni organizzative consone, agevola la messa in atto del Modello 231; specularmente, la compliance ai sensi del Decreto 231 coadiuva l’emersione precoce dello stato di crisi.
Gli amministratori sono chiamati a rispondere civilmente dei danni qualora l’assenza di tali presidi abbia impedito di rilevare tempestivamente i segnali di allarme, trasformando una crisi reversibile in un dissesto insanabile.

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