di Luca Ceva Bovio
L’art. 3, co. 1, lett. c, del D.Lgs. n. 115 del 12/06/2026, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la Direttiva n. 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, nel quadro di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni della riduzione in schiavitù e della tratta di persone, ha introdotto – dal 16 luglio 2026, nel nostro codice penale il nuovo articolo 601.1 “Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta”, il quale prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (Tratta di persone) del codice penale è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.
Con l’articolo in parola, il legislatore mira a intervenire nel contrasto dei suddetti fenomeni intervenendo sull’ultimo segmento della catena, come chiarito dalla Relazione alla norma in questione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 lett. a, sempre del D.Lgs. n. 115 del 12/06/2026, la fattispecie in questione (art. 601.1 c.p.) è stata inserita anche tra i reati-presupposto dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti attraverso l’aggiunzione della disposizione di riferimento nell’art. 25-quinquies co. 1 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 231/2001.


