di Luca Ceva Bovio
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29605 del 05 agosto 2026 ha affermato, forse per la prima volta, che la responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore della ditta subappaltatrice può essere ravvisata anche a carico del “general contractor” (impresa affidataria) allorché questi abbia omesso di adempiere ai doveri di previa verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata (esecutrice), agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento nella gestione del rischio imposti dagli artt. 26, 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008, specie se inerenti a una situazione di pericolo agevolmente percepibile e prevenibile mediante l’adozione delle cautele dovute. L’eventuale autonomia organizzativa del subappaltatore non esclude, infatti, la concorrente responsabilità dell’impresa affidataria con riguardo alla generale organizzazione dell’ambiente di lavoro.
La Corte riafferma, inoltre, che la violazione delle disposizioni asseritamente impartite al lavoratore non vale a interrompere il nesso causale poiché la condotta della vittima si colloca, comunque, nell’ambito delle mansioni affidatele e dell’area di rischio tipica delle lavorazioni, nel caso specifico, cd. in quota, che le norme antinfortunistiche devono governare, atteso che il sistema prevenzionistico è diretto a proteggere il lavoratore anche dalle sue prevedibili imprudenze, disattenzioni o disubbidienze connesse all’attività lavorativa svolta.


