di Luca Ceva Bovio
La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la Sentenza del 30/06/2026 n. 24064, ha affermato il principio secondo cui, in tutti i casi in cui una intercettazione disposta per un reato che ne legittima l’utilizzo sia stata posta a base per l’applicazione di una misura cautelare sul presupposto della gravità indiziaria per un reato diverso e che non rientra tra quelli che ne consentono l’utilizzo, è compito del giudice di merito valutare preliminarmente quali siano state le ragioni di tale differente ricostruzione e qualificazione dei fatti, operando delle valutazioni di merito che potranno, poi, essere eventualmente vagliate in sede di legittimità sotto il profilo della loro coerenza logica o degli altri vizi per i quali è ordinariamente ammesso il ricorso per cassazione.
Sulla effettiva consistenza ed univocità della base indiziaria richiamata dagli organi inquirenti a sostegno delle richieste di autorizzazione all’esecuzione delle relative operazioni di intercettazione il Tribunale dovrà, conseguentemente, espletare il necessario vaglio, dando conto della legittimità dell’autorizzazione originaria, escludendo la sostanziale elusione della normativa in materia.
In sintesi, il giudice che procede alla diversa qualificazione deve verificare se l’autorizzazione delle intercettazioni sia stata disposta legittimamente ovvero sulla base di una lettura errata della vicenda, ossia deve accertare se la diversità tra il fatto-reato su cui è fondata l’intercettazione ed il fatto emergente dalle risultanze investigative fosse già chiara “ab initio” fin dal momento della richiesta ed autorizzazione.
Nel caso in cui il fatto-storico del nuovo reato, che non rientra tra quelli che ne consentono l’utilizzo, sia lo stesso di quello del vecchio reato, che invece rientra tra quelli che ne consentono l’utilizzo, per l’utilizzabilità dovrà essere verificato se la diversa qualificazione giuridica sia il risultato delle intercettazioni stesse.


