Art. 2086 C.c. e D.Lgs. n. 231/2001: due pilastri del sistema di gestione del rischio e della prevenzione delle crisi aziendali

di Luca Ceva Bovio

Il disposto dell’art. 2086 C.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa), impone agli esercenti un’attività economica organizzata in forma societaria o collettiva a predisporre una struttura organizzativa, gestionale e contabile proporzionata alle caratteristiche e ai volumi dell’attività aziendale.
Sotto questo profilo, il D.Lgs. n. 231/2001, volto a regolamentare la responsabilità amministrativa degli enti, si configura come un modello di riferimento e una linea guida per l’attuazione dell’art. 2086 C.c., poiché ambedue le normative mirano a ottimizzare i processi interni e a prevenire comportamenti illeciti.
La riforma dell’art. 2086 C.c., che sancisce il dovere di istituire adeguati assetti, risulta strettamente correlata al D.Lgs. n. 231/2001 e al relativo schema di prevenzione dei reati. L’efficace adempimento dell’art. 2086 C.c., mediante configurazioni organizzative consone, agevola la messa in atto del Modello 231; specularmente, la compliance ai sensi del Decreto 231 coadiuva l’emersione precoce dello stato di crisi.
L’adozione di modelli organizzativi conformi al D.Lgs. n. 231/2001, in linea con i precetti dell’art. 2086 C.c., può integrare una causa di esclusione della responsabilità della persona giuridica per gli illeciti penali posti in essere dai propri sottoposti o dai soggetti in posizione apicale, qualora la società provi di aver introdotto presidi atti a evitarli.
Una corretta esecuzione di tali adempimenti da parte dell’organo gestorio genera vantaggi in termini di performance, mitigazione del rischio reato e, ove sopraggiungano tensioni finanziarie, un monitoraggio efficace e una conseguente riduzione delle sanzioni applicabili.

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