Decreto FER X Transitorio: aggiornate le regole operative del G.S.E.

di Luca Ceva Bovio

Con Decreto 10 luglio 2026, n. 68 in vigore dall’11 luglio 2026, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha aggiornato le regole operative del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed integrato e aggiornato le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive già approvate con Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 maggio 2025.
In particolare, sono state aggiornate ed integrate:

  • le Regole Operative per la partecipazione alle procedure competitive già approvate con Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 20 maggio 2025;
  • le Regole Operative del 7 agosto 2025, che modificavano le Regole Operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, in relazione agli importi delle garanzie richieste a copertura del pagamento dei corrispettivi dovuti al G.S.E. nei casi di recesso anticipato delle convenzioni (paragrafo B.2.2) ed alla facoltà del G.S.E. di subentrare come Utente del Dispacciamento dell’Impianto nel caso in cui l’importo escusso sia inferiore al corrispettivo dovuto per il recesso anticipato (paragrafo B.11.2);
  • le Regole Operative del 1 settembre 2025, che recepivano quanto disposto dal D.M. 4 agosto 2025 di modifica del D.M. FER X Transitorio stabilendo, in particolare, le condizioni specifiche per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso al meccanismo di supporto per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 5-bis del D.M. FER X Transitorio.

Infine, l’aggiornamento in parola ha introdotto modifiche agli allegati B.1.d. “Modello di garanzia per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto” e B.1.e “Appendice al contratto autonomo di garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso” con lo scopo di precisare la determinazione degli importi delle garanzie e, per quanto riguarda l’appendice al contratto autonomo di garanzia assicurativa, integrare i riferimenti alle pertinenti disposizioni del Codice civile.

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