di Luca Ceva Bovio
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 72/2026 depositata il 12 maggio 2026, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 del cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 6), c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, co. 4, c.p., ha ritenuto il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata in contrasto con i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.
In particolare, i Giudici della Corte Costituzionale, nella sentenza in parola, hanno evidenziato come la riparazione integrale del danno, pur intervenendo a posterioririspetto alla consumazione del reato, determina una significativa riduzione dell’oggettiva offensività del reato.
Ne consegue che l’introduzione di un divieto assoluto e predeterminato di riconoscere la prevalenza della circostanza attenuante rispetto alla recidiva reiterata “comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato. In tal modo, si attribuirebbe un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato «alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» (Corte Costituzionale sentenza n. 141 del 2023)”.


