CRIPTO-ATTIVITÀ: scambio automatico di informazioni

di Luca Ceva Bovio

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026, ha emanato le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 194/2025, circa le modalità e termini di:

– comunicazione delle informazioni,

– registrazione dei soggetti tenuti,

– notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione,

– individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli,

nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto in parola.

L’atto individua i soggetti tenuti agli adempimenti informativi e quelli esonerati.

Stabilisce le procedure tramite le quali gli operatori di cripto-attività possono eseguire la notificazione relativa allo Stato membro o al territorio qualificato extra-UE presso cui ottemperare ai doveri di segnalazione e adeguata verifica fiscale.

Fissa gli obblighi dei gestori di cripto-attività, con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, compreso il mutamento di sede in un differente Stato membro e alle cancellazioni.

Norma la trasmissione delle comunicazioni inerenti ai dati oggetto di condivisione e le relative scadenze, nonché precisa le formalità per eseguire l’invio. Dispone infine i criteri di emissione delle ricevute da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

Disciplina lo scambio di informazioni effettuato dall’Agenzia secondo le modalità stabilite dalla norma in parola; individua il Centro Operativo di Pescara quale ufficio competente ai controlli relativi agli obblighi di registrazione da parte dei gestori di cripto-attività.

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