Consulta: dichiarato “illegittimo” l’articolo 322-quater c.p. (riparazione pecuniaria)

di Luca Ceva Bovio

Premesso che la legittimità costituzionale di ogni misura punitiva dipende sempre dalla sua proporzione rispetto al reato, la Corte Costituzionale, con la Sentenza 18 giugno 2026, n. 108, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 4, co. 1, lett. a), Legge 27 maggio 2015, n. 69 e modificato dall’art. 1, co. 1, lett. q), Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo in parola che, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 bis c.p., imponeva al giudice di ordinare al condannato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

In particolare, la Consulta ha precisato che l’obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma ulteriore, pari al vantaggio ricavato dall’illecito, viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.

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