di Luca Ceva Bovio
L‘articolo 10-quinquies della Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, prevede l’estensione della definizione agevolata delle cartelle (cd. Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti Locali (IMU, TARI, sanzioni amministrative, incluse le multe stradali e altri tributi locali).
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.07.2026 (termine prorogato nell’ambito degli interventi collegati al Dl Carburanti-ter – D.L. n. 63/2026), secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.
In particolare, saranno applicabili anche per gli Enti Locali le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:
- entro il 15 ottobre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- la dichiarazione di adesione, potrà essere presentata tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche;
- entro il 28 febbraio 2027 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute e l’eventuale piano di pagamento;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31.03.2027 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali dal 31.03.2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del provvedimento in parola si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981, e quelli di cui all’articolo 30, D.P.R. n. 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 112/1999.


