di Agostino Gradillo
È costante la giurisprudenza della Corte di cassazione nel ritenere che un contratto di appalto di servizi stipulato da un imprenditore privo di un’organizzazione tecnica ed economica e dell’effettivo esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti e, quindi, del rischio di impresa è un appalto “non genuino” o fittizio, e in tale scenario è configurabile la somministrazione illecita di manodopera, salvo che le prestazioni siano rese da agenzie di lavoro autorizzate e iscritte in uno specifico albo del Ministero del Lavoro.
La Suprema corte ha stabilito altresì che le fatture emesse sulla base di un contratto di appalto di servizi “non genuino” sono relative ad operazioni oggettivamente inesistenti sotto il profilo giuridico (ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).



