di Luigi Fruscione
L’UAMA – con una comunicazione del 2 Aprile u.s. – ha inteso richiamare l’attenzione degli operatori economici circa l’obbligo di informare “senza indugio” l’Autorità laddove sussistano motivi per “sospettare che prodotti a duplice uso o prodotti di sorveglianza informatica non listati possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’art. 4 par. 1 del Regolamento 821/2021” ovverosia:
- ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimenta zione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, al l’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chi miche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- a scopi militari se il paese acquirente o il Paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti. Ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:
- l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- l’uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- l’uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell’elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
Si rimanda per gli adempimenti connessi alla Comunicazione presente sul sito dell’UAMA.


