Il lavoratore che impugna il licenziamento orale deve provare la volontà del datore

di Luca Ceva Bovio

Secondo un principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, seppure manifestata con comportamenti concludenti; non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eccepisce che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi, ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c. (conforme Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza del 08/02/2019 – data ud. 22/01/2019, n. 3822).

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