di Luca Ceva Bovio
In attesa che sia varata la riforma della disciplina fiscale della crisi d’impresa in attuazione dell’art. 9 della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), il 13 dicembre u.s. è entrato in vigore l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 186/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288/2025), il quale, al posto di una modifica integrale, fornisce un chiarimento interpretativo vincolante (interpretazione autentica) in merito all’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
In forza di tale norma, l’esclusione dall’imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla decurtazione dei debiti viene estesa alla liquidazione giudiziale, al concordato minore (sia liquidatorio che in continuità), al concordato semplificato e al piano di ristrutturazione omologato. Tale provvedimento, pur in attesa del riordino organico della fiscalità della crisi d’impresa demandato alla Legge delega, risolve i contrasti applicativi tra il regime di esenzione fiscale e le nuove procedure concorsuali previste nel Codice della Crisi, non ancora espressamente richiamate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.


