di Luca Ceva Bovio
La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 482 del 09/01/2026 (data ud. 12/11/2025), ha affermato che è possibile l’estensione del fallimento di un imprenditore individuale alla società di fatto da lui partecipata ed ai suoi soci. L’estensione presuppone, secondo l’art. 147, comma 5, della legge fallimentare, l’accertamento di una particolare relazione tra l’impresa commerciale esercitata dalla persona fisica dichiarata fallita e l’impresa condotta in forma societaria con altri soggetti.
Gli Ermellini, con la sentenza in parola hanno precisato che non occorre, d’altro canto, una coincidenza assoluta tra l’operato del singolo imprenditore e quello poi attribuito alla società partecipata, essendo sufficiente l’accertamento dell’esistenza di una linea di continuità tra i due soggetti (imprenditore individuale e società di fatto).


