di Luca Ceva Bovio
La Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza n. 47 del 02/01/2025 (data ud. 27/11/2024), dopo un manifesto contrasto nella giurisprudenza di legittimità (vgs. Corte di Cassazione – Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011; in senso contrario Sez. 5, n. 42156 del 16/11/2011), ha aderito al più nuovo articolato ed ermeuticamente persuasivo ragionamento sviluppato anche in altre pronunce di legittimità (vgs. Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 22143 del 14/3/2022; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017; Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015, dep. 2016; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015), secondo il quale si è innanzitutto dato per assodato che le norme incriminatrici in questione (bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposte) sono entrambe speciali, sì che ben può divisarsi un’ipotesi di c.d. “specialità bilaterale” e pertanto è configurabile il concorso formale tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, atteso che le fattispecie incriminatrici in parola non regolano la stessa materia – ex art. 15 c.p., in ragione della diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, interesse del ceto creditorio di massa al soddisfacimento dei propri singoli diritti, dall’altro), della diversità strutturale, della natura giuridica (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), del profilo soggettivo (dolo specifico, quanto alla prima, dolo generico quanto alla seconda) e del soggetto-autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti).


