di Luca Ceva Bovio
La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la recente sentenza n. 38985 del 03/12/2025 (data ud. 05/11/2025) ha stabilito che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare (ora sostituito nel nuovo codice della crisi d’impresa dall’art. 322, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 14/2019) e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione:
- del differente oggetto materiale dell’illecito, nell’uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell’altro invece comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale;
- dei diversi destinatari del precetto penale, posto che l’uno è indirizzato a chiunque, o meglio al “contribuente”, mentre l’altro unicamente all’imprenditore dichiarato fallito;
- del differente oggetto del dolo specifico, il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi”, da un lato, il “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”, dall’altro;
- del divergente effetto lesivo delle condotte di reato, nel caso della norma fallimentare, dirette a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del “movimento” degli affari, nel caso della norma tributaria, dirette a precludere la ricostruzione dei redditi e del “volume” d’affari.
Quindi la clausola di riserva di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 non opera nei rapporti tra quest’ultimo reato e quello di bancarotta fraudolenta documentale, cosicché le due fattispecie possono sempre concorrere.


