Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

di Luca Ceva Bovio

A seguito della conversione del Decreto Legge n. 159/2025, con la Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stato elevato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati, con più di 50 dipendenti, possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni – previste dalla normativa vigente – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Inoltre, è stato previsto che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Oltre a ciò è stato specificato che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Infine, sono stati inseriti anche gli Enti del Terzo Settore non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. “società benefit” tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

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