La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

di Alfonso Sica

Il Codice dell’Ambiente, conosciuto anche come Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle attività umane nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, nonché a regolamentare tutte le tematiche inerenti alla tutela ambientale e alla gestione responsabile delle risorse naturali, salvaguardando i diversi habitat e la biodiversità di flora e fauna. Le materie disciplinate comprendono la valutazione dell’impatto ambientale, l’autorizzazione integrata ambientale, la gestione di rifiuti, acque e suolo, oltre alla bonifica dei siti contaminati. L’obiettivo primario del Codice è assicurare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, prevenendo fenomeni di inquinamento. Tali disposizioni, che costituiscono il nucleo del Diritto Ambientale, sono soggette a continui aggiornamenti normativi da parte del Legislatore al fine di rispondere efficacemente alle dinamiche evolutive e alle sfide ambientali che l’Italia affronta annualmente.

Il Testo Unico ambientale

Il Codice dell’Ambiente rappresenta la principale normativa italiana dedicata alla tutela ambientale. Il D.Lgs. n. 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale (TUA), entrato in vigore il 29 aprile 2006, costituisce il quadro normativo fondamentale in materia ambientale in Italia. Nonostante un iniziale ritardo rispetto all’attenzione riservata da altri Paesi, l’Italia sta progressivamente adeguandosi alle direttive europee, sebbene frequentemente soggetta a sanzioni. È importante sottolineare che tale decreto non può essere considerato un vero e proprio Testo Unico, poiché non disciplina alcune aree rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo:

  • il rumore;
  • l’elettrosmog;
  • le aree protette.

Inoltre, la sua denominazione fa riferimento esclusivamente alle norme in materia ambientale. Per una comprensione approfondita del contenuto del TUA, è opportuno esaminare specifici articoli e considerare i principi generali sanciti dall’articolo 9 della Costituzione italiana, che tutela non solo il paesaggio ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi; parallelamente si afferma che l’iniziativa economica privata deve svolgersi nel rispetto della salute pubblica e dell’ambiente. Infine, all’articolo 1 del TUA sono definiti ulteriori principi fondamentali riguardanti la materia:

Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

  1. nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
  2. nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; 
  3. nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; 
  4. nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 
  5. nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente”.

Il Diritto Ambientale, a sedici anni dalla sua entrata in vigore, necessita ancora di numerosi interventi correttivi per essere pienamente rispettato in un Paese noto, come detto, per le molteplici procedure d’infrazione avviate dall’UE in materia ambientale. La tutela e la salvaguardia dell’ambiente risultano ancora distanti dalla cultura e dalle pratiche operative italiane, nonostante l’elevata attenzione dedicata al tema.
Se gli obiettivi principali erano la semplificazione e la riorganizzazione della normativa ambientale, il Testo Unico Ambientale (TUA) non ha contribuito in modo efficace al loro conseguimento. In particolare, si evidenzia la mancanza di numerosi provvedimenti attuativi indispensabili per garantire l’effettiva applicabilità di alcune disposizioni che rischiano così di restare inevase; inoltre, è evidente come gran parte della normativa speciale settoriale rimanga sostanzialmente estranea ai contenuti del TUA.
Va altresì sottolineato che solo la Legge n. 68/2015 ha introdotto nuovi reati a tutela dell’ambiente, modificando il quadro normativo precedente che affidava quasi esclusivamente la protezione ambientale a contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell’Ambiente. In tale contesto, il diritto penale ambientale può essere esercitato nei seguenti casi:

  • gestione dei rifiuti; 
  • inquinamento idrico; 
  • inquinamento atmosferico.

Il diritto penale ambientale abbraccia diverse materie, tra cui:

  • urbanistica;
  • tutela dei beni culturali e ambientali;
  • energia nucleare;
  • inquinamento elettromagnetico;
  • inquinamento acustico;
  • inquinamento delle acque;
  • inquinamento atmosferico;
  • disciplina e gestione dei rifiuti;
  • modificazioni genetiche e delitti contro l’ambiente.
L’importanza di avere una normativa che tutela l’ambiente

Disporre di un codice di tutela ambientale efficace rappresenta, innanzitutto, un elemento essenziale per la salvaguardia dell’ambiente naturale, comprensivo dei suoi ecosistemi, della biodiversità e delle risorse naturali. Tale strumento è fondamentale per assicurare un futuro sostenibile e preservare i beni e i servizi essenziali che l’ambiente offre all’umanità, quali aria pulita, acqua potabile e suolo fertile.
È altresì indispensabile definire norme e regolamenti volti a contenere l’inquinamento, la distruzione degli habitat naturali, la deforestazione e altre attività lesive per l’ambiente. Ciò consente di contrastare efficacemente gli effetti negativi dell’attività dell’uomo, limitando al minimo la degradazione ambientale.
Un ulteriore motivo rilevante per l’adozione di una normativa specifica consiste nella promozione dello sviluppo sostenibile. Il codice di tutela ambientale favorisce infatti l’implementazione di politiche e pratiche volte alla gestione responsabile delle risorse naturali, incentivando l’utilizzo consapevole delle risorse stesse, la riduzione degli sprechi, il miglioramento dell’efficienza energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché la diversificazione economica. Questi fattori concorrono a costruire un’economia più verde e resiliente che integri pienamente le esigenze ambientali nel processo decisionale.
Inoltre, il codice è necessario affinché l’Italia adempia agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale, inclusi quelli riguardanti il cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità e la gestione dei rifiuti. Garantire il rispetto di tali impegni è importante per mantenere credibilità a livello globale e contribuire attivamente alla tutela ambientale su scala internazionale.
In sintesi, un codice di tutela ambientale costituisce uno strumento essenziale per proteggere l’ambiente naturale, prevenire danni irreversibili, promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare il rispetto degli obblighi internazionali. Esso rappresenta una componente fondamentale nel perseguimento di una società più equa, sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Le disposizioni legislative di cui si discute hanno come obiettivo primario la promozione della qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni ambientali nonché mediante un uso accorto e razionale delle risorse naturali. Tra le materie disciplinate figura – come già evidenziato – nella seconda parte del testo normativo la valutazione d’impatto ambientale (VIA).

La Valutazione di Impatto Ambientale

La valutazione di impatto ambientale (VIA), come precedentemente indicato, è regolamentata dalla Parte II del Codice dell’Ambiente, nei Titoli I e III. Il suo obiettivo principale è la tutela della salute umana, il miglioramento della qualità della vita tramite un ambiente più salubre, nonché la salvaguardia delle specie e la conservazione della capacità riproduttiva degli ecosistemi, considerati risorse fondamentali per la vita. A tale scopo, la VIA identifica, descrive e valuta gli impatti ambientali associati a specifici progetti, con particolare attenzione a quelli potenzialmente negativi. L’articolo 6, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006 definisce i criteri per individuare i progetti che possono generare tali effetti e che pertanto necessitano dell’autorizzazione VIA come condizione imprescindibile per la loro realizzazione. Tale individuazione legislativa si basa su molteplici fattori che considerano diversi elementi quali le caratteristiche e le qualità delle materie prime utilizzate, il tipo di lavorazione svolta, l’impatto territoriale del progetto, le tipologie di residui derivanti dall’attività produttiva e altri aspetti rilevanti.

I soggetti obbligati a richiedere il Provvedimento VIA

Nell’ambito delle attività economiche, quelle caratterizzate da specifiche fattispecie sono tenute a richiedere la certificazione di valutazione di impatto ambientale. A titolo esemplificativo, rientrano nella procedura VIA le seguenti tipologie di attività:

  • raffineria di petrolio greggio;
  • centrali termiche;
  • impianti termici;
  • impianti eolici;
  • fotovoltaici;
  • acciaierie;
  • prodotti chimici;
  • concia del pellame e del cuoio;
  • discariche di rifiuti solidi urbani con capacità superiori a determinati limiti.
Il procedimento per l’ottenimento del Provvedimento VIA

Ai fini dell’ottenimento del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è necessario presentare una specifica istanza al Ministero della Transizione Ecologica qualora si tratti di progetti di competenza statale. Per i progetti di competenza regionale, invece, la domanda deve essere inoltrata all’ente pubblico designato in conformità alle disposizioni previste dalle normative regionali o delle Province autonome. La richiesta dovrà essere accompagnata dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Il procedimento per il rilascio del Provvedimento VIA si articola in tre fasi principali:

  • quella introduttiva;
  • quella delle consultazioni;
  • quella conclusiva.

L’amministrazione competente, valutata la documentazione acquisita, le eventuali informazioni supplementari fornite e i risultati dell’istruttoria interna, adotta un provvedimento finale con cui viene espresso un giudizio di compatibilità ambientale del progetto, e, eventualmente, vengono stabilite motivate condizioni ambientali.

Le motivate condizioni ambientali

Per “motivate condizioni ambientali” si intendono prescrizioni vincolanti, eventualmente associate al Provvedimento di VIA, che definiscono le linee guida da seguire nelle fasi successive di sviluppo del progetto delle opere. Tali prescrizioni hanno lo scopo di garantire l’applicazione di criteri ambientali volti a contenere e limitare gli impatti significativi e negativi, nonché a migliorare le prestazioni ambientali complessive del progetto. In altri termini, queste condizioni rappresentano vincoli imprescindibili per l’esecuzione del progetto, il quale deve essere sviluppato conformemente alle indicazioni impartite. Inoltre, le motivate condizioni possono includere specifiche relative ai requisiti per la realizzazione del progetto o per l’esercizio delle attività connesse, nonché le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti significativi e negativi.

Il provvedimento unico ambientale

Nel caso di Provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico Ambientale (TUA), il proponente ha la facoltà di richiedere all’autorità competente che il rilascio del Provvedimento di VIA avvenga nell’ambito di un procedimento unico, comprensivo delle ulteriori autorizzazioni ambientali necessarie per la realizzazione del progetto. Tale modalità consente di concentrare l’intera attività tecnico-istruttoria in un unico procedimento, che si conclude con un provvedimento unitario in materia ambientale. Una procedura analoga può essere attivata anche per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; in questo caso, il proponente deve allegare all’istanza per l’avvio del procedimento tutta la documentazione necessaria a garantire una completa istruttoria.

La durata del Provvedimento di VIA

Al termine dell’iter valutativo con esito positivo, il Provvedimento di VIA viene prontamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha una validità minima di 5 anni. Tale periodo potrà essere prorogato in considerazione delle tempistiche e delle complessità del progetto. Qualora la validità temporale del Provvedimento di VIA venga superata senza che il progetto sia stato completato, sarà necessario reiterare il procedimento di VIA, salvo diversa concessione di una specifica proroga da parte dell’autorità competente su istanza del proponente.

Conclusioni

In un contesto in cui la tutela dell’ecosistema assume un ruolo prioritario, è imprescindibile per le istituzioni pubbliche e le imprese private acquisire una piena comprensione di tale processo. La Valutazione di Impatto Ambientale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare che lo sviluppo economico e infrastrutturale avvenga nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Ben lontana dall’essere un semplice adempimento burocratico, la VIA si configura come un processo decisionale articolato che integra conoscenze scientifiche a valutazioni socio-economiche, promuovendo uno sviluppo territoriale sostenibile. Tale procedura ha come obiettivo principale garantire l’inclusione delle considerazioni ambientali nelle decisioni riguardanti progetti con potenziali impatti significativi sul territorio, sulla biodiversità, sul clima e sulla salute umana.

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