di Luca Ceva Bovio
Il trasferimento definitivo presso una nuova sede di lavoro lontana dal luogo di residenza, che coincideva con la precedente sede del lavoro, non è di per sé sufficiente a configurare una situazione oggettiva incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro (c.d. dimissioni per giusta causa) – ex art. 2119 del Codice civile.
Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con l’Ordinanza n. 10559 pubblicata il 21 aprile 2026, nella quale ha stabilito che in tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto).
La notevole distanza dal luogo di residenza, conseguente al trasferimento della sede di lavoro, da sola, non è stata ritenuta sufficiente dalla Suprema Corte per configurare una situazione oggettiva incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro (c.d. dimissioni per giusta causa) – ex art. 2119 del Codice civile – e la conseguente disoccupazione involontaria.


