di Luca Ceva Bovio
La bancarotta fraudolenta impropria, prevista dall’articolo 223 della Legge Fallimentare1 (ora disciplinata nello stesso modo dall’art. 329 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza2), è un reato che si realizza quando soggetti diversi dall’imprenditore (come amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) commettono atti illeciti, dolosi o fraudolenti, che cagionano o concorrono a cagionare il dissesto di una società poi dichiarata fallita (ora in liquidazione giudiziale).



