di Luigi Fruscione
La Dogana nella storia e nella società
L’importanza della “Dogana” nella cultura e nella società è tale che termini derivanti da quel mondo sono diventati di uso comune: si pensi ad esempio al “pagar dazio”, espressione attraverso la quale si vuol significare l’obbligo di dare o fare qualcosa oppure il termine “sdoganare” utilizzato per rendere il concetto di accettare o legittimare qualcosa che prima non era tale.
Chi non ricorda la scena del film “Non ci resta che piangere” in cui Mario (Troisi) e Saverio (Benigni) si interfacciano con un doganiere: “Chi siete? Dove andate? Cosa trasportate? Quanti siete?…un fiorino”.
Il Considerando 16 al Regolamento UE 952/20131 ben evidenzia l’importanza assunta dalla Dogana nello scenario politico-commerciale stabilendo che “il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle società”.
L’Unione doganale in numeri
Nella sezione del sito della Commissione europea relativa alla fiscalità ed all’Unione doganale2 è possibile reperire alcuni dati che danno l’idea della portata dell’Unione doganale: per il 2024 sono stati presentati più di 592 milioni di articoli dichiarati in importazione e più di 530 milioni di prodotti dichiarati in esportazione.
I dazi riscossi nel 2024 ammontano a ben 27 miliardi di euro.
I dazi: strumento geopolitico
Il “dazio doganale” rappresenta l’unità di misura del costo aggiuntivo di un prodotto importato o esportato nell’ambito di un business commerciale.
Le notizie dei primi dazi risalgono tra il 500 ed il 400 A.C. ed erano praticati al porto del Pireo in Grecia; tale sistema fu ripreso dall’Impero romano con l’imposizione del “portorium” che era anch’esso un dazio all’importazione previsto nei confronti delle regioni esterne dell’Impero.
Ad oggi l’importanza dei dazi a livello unionale è enorme in considerazione del fatto che il 75% è destinato ad affluire al bilancio dell’Unione Europea, quota che corrisponde al 13,7% del bilancio totale per il 2024.
L’importo dei dazi è deciso nell’ambito della politica commerciale di un Paese ed è applicato da parte degli uffici doganali interessati dallo scambio internazionale di merci: il momento doganale rappresenta plasticamente e storicamente il punto di congiunzione tra politica e commercio.
Come ben chiarito dalla Commissione europea “un prodotto può anche essere soggetto a dazi antidumping, compensativi o di salvaguardia, che sono strumenti di difesa commerciale volti a proteggere l’economia”.
Anche Mario Draghi nel suo “the future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe” affronta il tema dei dazi specificando che questi “dovrebbero evitare di creare incentivi perversi che indeboliscano l’industria europea e pertanto devono essere valutati in modo coerente in tutte le fasi della produzione. Ad esempio, l’imposizione di dazi sulle importazioni di materie prime o beni intermedi, ma non sui beni finali che utilizzano tali materiali in modo intensivo, potrebbe portare alla delocalizzazione”3.
Il Rapporto Draghi si concentra altresì sul tema dei “princìpi chiave per la politica commerciale in una strategia industriale europea” partendo dal presupposto che “la politica commerciale deve essere pienamente allineata alla strategia industriale europea”.
Le relazioni tra Stati Uniti e l’Unione Europea in campo commerciale
In quest’ultimo periodo l’importanza dei dazi è emersa in tutta la sua rilevanza in seguito alla nuova politica commerciale americana che ha posto lo strumento in parola quale centrale nelle relazioni con gli altri Paesi del mondo.
La posizione dell’Unione Europea nei confronti delle misure adottate dagli Stati Uniti in applicazione del Trade expansion act del 1962 è ben evidenziata nel Considerando 2 del Regolamento UE 778/20254: “le misure introdotte dagli Stati Uniti sono oggettivamente misure di salvaguardia, in quanto costituiscono un’inadempienza degli obblighi degli Stati Uniti derivanti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (“OMC”) mediante l’imposizione di restrizioni alle importazioni al fine di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza delle importazioni e garantirne la prosperità commerciale senza il previo accertamento di pratiche di dumping o di sovvenzione, intese come dazi antidumping o compensativi. La giustificazione avanzata dagli Stati Uniti che le misure siano azioni necessarie a protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza, adottate in un periodo di emergenza nelle relazioni internazionali, è manifestamente infondata e nulla toglie al fatto che tali misure siano oggettivamente misure di salvaguardia”.
Al termine del confronto ad alti livelli si è giunti il 21 agosto u.s. ad aver concordato un quadro per un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato (“accordo quadro”).
La Commissione europea, e gli Stati Uniti, pubblicano una dichiarazione sul Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade5 in cui si evidenzia come “entrambi i Paesi intendono che questo accordo quadro sia un primo passo di un processo che può essere ulteriormente ampliato nel tempo per coprire ulteriori settori e continuare a migliorare l’accesso al mercato e ad aumentare le loro relazioni commerciali e di investimento6”.
Tra i punti salienti che emergono dal comunicato vi è la circostanza che “gli Stati Uniti e l’Unione Europea negozieranno regole di origine che garantiscano che i benefici dell’accordo sul commercio reciproco vadano prevalentemente agli Stati Uniti e all’Unione Europea” (punto 4); “gli Stati Uniti e l’Unione Europea si impegnano a lavorare insieme per ridurre o eliminare le barriere non tariffarie” (punto 8); “riconoscendo l’importanza di un impegno costante per risolvere le preoccupazioni di lunga data, l’Unione Europea e gli Stati Uniti si impegnano a collaborare per affrontare le barriere non tariffarie che incidono sul commercio di prodotti alimentari e agricoli, compresa la semplificazione dei requisiti per i certificati sanitari per le carni suine e i prodotti lattiero-caseari” (punto 9).
Oltre al tema dei dazi la dichiarazione congiunta USA-UE affronta anche tre ulteriori aspetti di notevole impatto sul commercio verso l’Unione Europea: il regolamento deforestazione7, il CBAM8 e la Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità9; infatti ai punti 10, 11 e 12 della dichiarazione congiunta si legge che “riconoscendo che la produzione delle materie prime in questione nel territorio degli Stati Uniti presenta un rischio trascurabile per la deforestazione globale, l’Unione Europea si impegna ad adoperarsi per rispondere alle preoccupazioni dei produttori e degli esportatori statunitensi in merito al regolamento dell’UE sulla deforestazione, al fine di evitare un impatto indebito sul commercio tra Stati Uniti e UE” (punto 10).
Prendendo atto delle preoccupazioni degli Stati Uniti relative al trattamento delle piccole e medie imprese statunitensi nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), la Commissione europea, oltre all’aumento dell’eccezione de minimis recentemente concordato, si impegna ad adoperarsi per fornire ulteriori flessibilità nell’attuazione del CBAM” (punto 11).
Per quel che riguarda la CDDD l’Unione Europea si è formalmente impegnata a garantire che la Direttiva non imponga indebite restrizioni al commercio transatlantico: “nel contesto della CSDDD, ciò include l’impegno a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e a proporre modifiche all’obbligo di un regime armonizzato di responsabilità civile per le inadempienze in materia di dovere di diligenza e agli obblighi connessi alla transizione climatica. L’Unione Europea si impegna ad adoperarsi per rispondere alle preoccupazioni degli Stati Uniti in merito all’imposizione di requisiti CSDDD alle imprese di paesi terzi con pertinenti normative di alta qualità”.
In seguito all’Accordo quadro l’Amministrazione americana interviene sul tema dazi con un Ordine esecutivo del 5 settembre u.s. – Modifying the scope of reciprocal tariffs and establishing procedures for implementing trade and security agreements. Proprio in considerazione del Framework sottoscritto con l’Unione Europea, il Presidente Trump, pur precisando di non essere “disposto a che gli accordi quadro restringano l’ambito di applicazione delle tariffe reciproche o modifichino qualsiasi tariffa pertinente della sezione 232 prima della conclusione di un accordo finale, gli accordi finali con gli Stati Uniti possono includere tali modifiche”, interviene sull’Allegato II dell’Ordine Esecutivo 14255 dell’aprile 202510 che contiene i prodotti esenti dai dazi reciproci ampliandolo (per lo più il nuovo elenco include risorse naturali e precursori chimici).
I dazi
Il dazio è quell’imposta riscossa sulle importazioni (ma in misura marcatamente inferiore anche sulle esportazioni) da parte dell’autorità doganale di un Paese calcolata in base alla percentuale di valore dichiarato delle merci mentre sono ipotesi residuali quelle che prevedono che il dazio sia computato in base al peso o al volume delle merci importate (dazi specifici).
L’imposta qui in esame genera un entrata per il Paese in cui sono riscossi (nel caso dell’UE la maggior parte accede al bilancio unionale) producendo un aumento del prezzo del prodotto importato e questo è finalizzato a conferire un vantaggio ai pari prodotti fabbricati internamente.
Ad esempio se in Italia si importano delle cassette di legno provenienti dalla Cina allora si applicherà il dazio del 4% che potrà essere ribaltato sul prezzo finale di vendita sul mercato rendendolo quindi maggiormente costoso.
L’importanza del dazio emerge in plurimi aspetti del momento doganale ed in particolare rispetto al calcolo del valore di una merce da immettere in libera pratica in quanto il loro ammontare di solito viene calcolato, come appena indicato, attraverso un’aliquota percentuale rispetto al prezzo di vendita (dazi ad valorem).
Per il calcolo del valore in dogana l’art. 70 del Codice doganale dell’Unione prevede – riprendendo il criterio di cui al previgente codice (art.29) – il parametro del “valore di transazione” ovverosia “prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” che, tuttavia, può ora essere “eventualmente adeguato”.
Il Regolamento 2447/2015 all’art. 128, par.1, stabilisce che il valore attraverso cui si andranno a calcolare i dazi da corrispondere all’atto dell’immissione in libera pratica è quello stabilito al momento dell’accettazione della relativa dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione Europea.
Ma è possibile intervenire sui dazi riducendoli o portandoli a zero? La risposta è sì e lo strumento è rappresentato dagli accordi commerciali siglati dall’Unione con i Paesi terzi.
Attualmente l’UE dispone di una vasta rete di accordi avendone conclusi 50 con più di 80 Paesi e regioni e ciò ne fa la leader negli scambi di merci e servizi, il principale partner commerciale, il secondo maggiore esportatore e importatore di merci a livello mondiale.
Nel siglare gli accordi commerciali – i cui negoziati sono condotti in base all’articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – l’UE promuove anche i principi e valori fondanti l’Europa: democrazia, rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, difesa dei diritti sociali.
In particolare occorre ricordare gli Accordi di Libero scambio (ALS) che sono accordi con uno o più Paesi terzi o organizzazioni internazionali – normalmente di natura bilaterale – che creano un’area di libero scambio basata sul principio di reciprocità (ad esempio in casistica rientrano quelli tra UE e Canada, Regno Unito, Giappone, etc.); gli Accordi di Partenariato Economico (APE) che hanno la finalità di sostenere lo sviluppo dei Paesi sottoscrittori (ad esempio quelli sottoscritti con Africa, Caraibi e Pacifico).
La dogana come semplificazione delle attività delle imprese
Ogni azienda che effettua scambi con Paesi terzi sia in import che in export dovrebbe avere conoscenza delle opportunità che il codice doganale offre.
Infatti la normativa, che è totalmente operativa, prevede una serie rilevante di strumenti per rendere il commercio delle imprese UE – dalle piccole a quelle grandi – più veloce, più sicuro, meno burocratico.
Relazionando i dati relativi all’import ed all’export 2024, la Commissione europea evidenzia come “la politica doganale mira a trovare un buon equilibrio tra l’esecuzione di controlli doganali efficaci e l’agevolazione del commercio legittimo, per consentire all’UE di prosperare e sviluppare imprese competitive”11.
Tutto ciò determina una maggiore competitività per le imprese dell’Unione a patto che…Eh si un però c’è!
Tutte le semplificazioni previste dal Codice doganale sono a richiesta delle imprese che, quindi, ne devono conoscere esistenza ed impatto sulle proprie attività.
Status di Operatore economico autorizzato, ordinaria presso luogo autorizzato dalla dogana presso l’azienda, sdoganamento centralizzato, garanzia globale, Informazione tariffaria vincolante, SOAC sono solo alcuni degli strumenti che possono incidere significativamente sulla competitività delle imprese dell’Unione.
Si pensi allo status di AEO trattato dal Considerando 24 del Codice doganale dell’Unione: “gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare dello status di operatore economico autorizzato soggetto alla concessione di un’autorizzazione per le semplificazioni doganali o di un’autorizzazione per la sicurezza o di entrambe; A seconda del tipo di autorizzazione concessa, gli operatori economici autorizzati dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza. Dovrebbero altresì godere di un trattamento più favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti”.
I vantaggi offerti sono assolutamente rilevanti ma in Italia le imprese che hanno lo status sono ancora molte meno di quelle europee che, quindi, si presentano più competitive rispetto a quelle nazionali nell’affrontare il momento doganale e proporre i propri prodotti.
Oltre al consulente fiscale l’impresa dovrebbe comprendere l’importanza del consulente doganale perché quando si affronta il momento doganale occorre poter intravedere le opportunità di facilitazione del business che esso possiede.
- Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (ultima versione consolidata del 12 dicembre 2022). ↩︎
- Si veda https.//taxation-customs.ec.europa.eu/customs. ↩︎
- Libera traduzione dal testo inglese. ↩︎
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 della Commissione del 14 aprile 2025 relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. ↩︎
- In tal senso si veda il sito della Commissione europea – sezione Trade and Economic Security – news del 21 agosto 2025. ↩︎
- Libera traduzione del testo ufficiale inglese riportato sul sito indicato alla nota che precede. ↩︎
- Regolamento (UE) 2023/1115 del parlamento europeo e del consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010. ↩︎
- Regolamento (UE) 2023/956 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. ↩︎
- Direttiva (UE) 2024/1760 del parlamento europeo e del CONSIGLIO del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. ↩︎
- Si veda https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/ ↩︎


