di Luca Ceva Bovio
“Le opinioni espresse sono a titolo prettamente personale e non rappresentano necessariamente le posizioni ufficiali delle Istituzioni”.
Esame della normativa vigente
Ogni attività illecita idonea a produrre ricchezza è suscettibile di costituire presupposto di obbligazione tributaria a prescindere dalla possibilità concreta di poter classificare nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) i relativi proventi.



