Giugno 2025

Editoriale

Il costo economico del caos legislativo e amministrativo

di Mario Bertolissi

Ci sono delle costanti, che non si può dire emergano di quando in quando, dal momento che rappresentano un limite strutturale della produzione normativa del nostro Paese. Eppure, ci sarebbe un termine di riferimento, noto a tutti; non a caso, incluso tra le disposizioni sulla legge in generale, il cui articolo 12, 1° comma, afferma che l’interpretazione della legge deve avvenire secondo il “significato proprio delle parole” tenuto conto della loro “connessione” e dell’“intenzione del Legislatore”1.
Non ci vuole molto a capire, infatti, che questa regola, per risultare – pur con tutti i suoi limiti – appropriata, esige che si realizzi una precondizione: vale a dire, che il testo normativo sia ben scritto, perché composto di proposizioni principali e subordinate, tra loro coerenti; e che le parole impiegate lo siano con il medesimo significato, evitando neologismi, termini stranieri2 e divagazioni. Inoltre, si dovrebbe poter contare sull’ausilio dei lavori preparatori della legge e degli atti aventi forza di legge, dai quali ricavare – ove fosse utile, se non indispensabile – la cosiddetta ratio: ciò che ha determinato il Legislatore a intervenire e, quindi, l’amministrazione ad eseguire.
Dovrebbe essere così, ma non è così, perché accade sempre3 il contrario, in quanto la normazione è permeata da un vizio insanabile, che si può definire, sinteticamente, con il sostantivo burocratese: che è il “linguaggio della pubblica amministrazione”4, veicolato da quanti fanno parte degli uffici legislativi dei ministeri e degli apparati regionali5. In perfetta, esecrabile continuità con quanto è accaduto, addirittura, in tempi eccezionali, quale è un evento bellico. Allora, si invocava “un’Italia più forte, più consapevole, più sincera e sopra tutto più semplice”; non gravata del “peso di congegni complicati, i quali, addensando formalità sopra formalità, né assicurano la precisione della gran macchina né rendono facili i rapporti fra cittadino e Stato”6. Oppure, al tempo di Covid-19, allorché furono richieste ai cittadini autodichiarazioni incomprensibili, basate su premesse demenziali, estranee alla cultura e alle preoccupazioni dell’uomo qualunque, che è alle prese con i problemi quotidiani della vita e con le relative angosce7.
Eppure, non sono mancati richiami degni di attenzione, soprattutto perché hanno denunciato il male grave della sfiducia, che corrode la relazione governanti-governati e, con essa, le basi stesse di un ordinamento, che pretende di essere democratico. Autenticamente e saldamente democratico, non legato alla pura e semplice declamazione di ciò che non esiste8. Si tratta di un inconveniente – di un vero e proprio pericolo – segnalato da chi ebbe a rilevare, nella veste di illustre giuspubblicista e ministro della Repubblica, che “il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato”9. Ne era ben consapevole il Costituente, quando affidò al Parlamento e al Governo repubblicani il compito di licenziare “leggi chiare, stabili e oneste”, allo scopo di realizzare “una società più giusta e più umana”, che avrebbe dovuto ritrovarsi attorno ad “una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore”10.
L’oscurità delle leggi e il caos amministrativo hanno una immediata, concreta rilevanza costituzionale dal momento che incidono sulla vita delle persone, delle famiglie e delle imprese. Da un lato, infatti, non consentono di avvalersi dei diritti e delle facoltà, che l’ordinamento, di per sé, assicura a chiunque. D’altro lato, sono causa di discriminazioni evidenti, oppure no, che creano le categorie, tristemente note, dei privilegiati e dei tartassati11. D’altro lato, infine, dissipano enormi quantità di risorse pubbliche: nell’ordine di un “costo complessivo per le aziende (…) stimato in 57 miliardi l’anno”12.
Siamo nelle mani – non da ora – di una Repubblica suicida: che sperpera e, ad esempio, non corrisponde un trattamento economico dignitoso al personale sanitario del proprio Servizio nazionale e regionale, e a quello della scuola; non riduce il cuneo fiscale; non alleggerisce il costo dell’energia… 57 miliardi non sono pochi e il recupero, anche di una modesta percentuale, in termini di efficienza (di minore inefficienza) sarebbe, pur sempre, qualcosa. Finora, è stato un auspicio vano.

  1. Assai istruttiva la lettura di G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., ora in Diritto comparato e diritto comune europeo, Giuffrè, Milano, 1981, 443 ss. ↩︎
  2. Dal significato, oltretutto, non equivalente. ↩︎
  3. Si deve riconoscere che, ormai, non vi sono più neppure eccezioni. ↩︎
  4. Come si legge in Aa.Vv., Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a cura di A. Fioritto, il Mulino, Bologna, 1997, 81. ↩︎
  5. Varrebbe la pena di tener conto di quanto via via annota G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, il Mulino, Bologna, 2020, passim. ↩︎
  6. G. Abignente, La riforma dell’amministrazione pubblica in Italia (Questioni urgenti), Laterza, Bari, 1916, VIII e IX. ↩︎
  7. Ne ho scritto diffusamente in Il mito del buon governo, Jovene, Napoli, 2022, 91 ss. V., quindi, M.A. Cortelazzo, Lessico, sintassi, logica e contenuto. Il burocratese sfida il virus, e vince, in il mattino di Padova, 4 aprile 2021, 41. ↩︎
  8. C’è da meravigliarsi di quanto scrive S. Rizzo, 2027 Fuga dalla democrazia, Solferino, Milano, 2025? Oppure delle considerazioni di I. Diamanti, Dove porta la politica del non voto, in la Repubblica, 12 maggio 2025, 18? ↩︎
  9. Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato, trasmesso alle Camere dal ministro per la Funzione pubblica, Massimo Severo Giannini, il 16 novembre 1979, 2.1. ↩︎
  10. On. Piero Calamandrei, Assemblea costituente, 4 marzo 1947. ↩︎
  11. S. Cassese, L’oscurità dei decreti labirinto, in Corriere della Sera, 22 marzo 2025, 1 e 30, sollecitato dalla emanazione del decreto-legge sulla “funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (approvato dal Consiglio dei ministri del 19 febbraio, vi è ritornato il 13 marzo ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14). ↩︎
  12. C. Cottarelli, Per riformare la Pa non serve solo l’ennesima legge, in L’Espresso, n. 12/2025, 75. ↩︎

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