di Luca Ceva Bovio
La fattispecie penale autonoma descritta dall’art. 216, comma 3 della Legge fallimentare1 punisce l’imprenditore, individuale o societario2 (art. 223, comma 1 della Legge fallimentare3), il quale – prima o durante la procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale) – esegue pagamenti o simula4 titoli di prelazione, costituendo un fittizio titolo preferenziale di soddisfacimento del credito, allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri5.



