Tribuna UE Fiscale – Marzo 2025

di Pierpaolo Rossi-Maccanico

Novità Fiscalità (una selezione delle principali novità)

Nell’ordinare l’applicazione di dazi reciprochi, Trump mette nel mirino l’IVA all’importazione e le decisioni UE relative al controllo degli aiuti nella fiscalità diretta delle imprese

Nel corso della consueta conferenza stampa della Casa Bianca tenutasi il 13 febbraio 2025, il Presidente USA ha ordinato ai propri membri del gabinetto di studiare l’adozione di nuovi dazi generalizzati, cosiddetti reciproci, in quanto di applicazione automatica, sulle merci di tutti i Paesi che sono considerati dal punto di vista unilaterale USA porre in essere barriere commerciali o sovvenzioni indebite alle società locali a discapito di quelle USA.
Howard Lutnick, candidato di Trump alla carica di segretario al commercio USA, ha dichiarato che gli studi richiesti dalla direttiva data da Trump in materia di politica commerciale saranno realizzati per la data del 1° aprile, e che questi daranno al Presidente l’opportunità di avviare, se lo desidera, i dazi reciproci dal 2 aprile.
In proposito, Trump ha definito il sistema UE che prevede l’applicazione dell’IVA all’importazione di prodotti, combinata con lo sgravio d’imposta alle esportazioni molto più punitivo dei dazi. Trump ha in particolare individuato l’UE come responsabile, denunciando che l’IVA starebbe danneggiando ingiustamente gli americani. Quando gli è stato chiesto di spiegare la posizione sull’UE, Trump ha fatto riferimento alle recenti decisioni della Corte di Giustizia, ed in particolare alla Sentenza della Corte di Giustizia del settembre 2024, relativa al caso Apple (C-465/20 P), che ha stabilito il recupero di due miliardi di dollari per imposte omesse in Irlanda a carico della multinazionale USA. Trump ha concluso che il sistema giudiziario UE non è favorevole alle imprese USA.
Tuttavia, una relazione del think tank USA Tax Foundation del 12 febbraio denuncia che il giudizio del Presidente USA è fondato su un malinteso circa la natura dell’IVA ed il suo funzionamento, e che l’esecutivo USA attribuisce erroneamente la minore competitività USA all’IVA europea invece di interrogarsi sul proprio sisteme federale e su quelli statali di imposizione dei consumi, che, al contrario dell’IVA, si applicano a cascata e quindi duplicando l’imposizione in differenti stadi della catena distributiva, compresa l’importazione e non sono neutrali sulle imprese. La relazione di Tax Foundation conclude che l’IVA non è una tariffa né una sovvenzione a favore delle produzioni europee a discapito di quelle USA.

Programma di lavoro della Commissione in materia di fiscalità per il 2025

Il 12 febbraio 2025, la Commissione europea ha svelato il proprio programma di lavoro in materia fiscale per il 2025.

Strategia per Mercato Unico e revisione della Direttiva ATAD

La Commissione ha indicato l’intenzione di completare la revisione della Direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta “Anti Tax Avoidance Directive” o Direttiva ATAD) nel corso dell’anno.
Il recast della Direttiva ATAD avrà come uno degli elementi chiave la Strategia per il Mercato Unico, che sarà annunciata in primavera. Gli operatori del settore tecnologico avevano chiesto a gran voce un trattamento coerente a livello UE dei disparati incentivi fiscali che gli Stati membri offrono per creare un contesto comune favorevole agli investimenti, e la Commissione aveva promesso l’adozione di una strategia ad hoc. La nuova Strategia si prefigge di definire un percorso chiaro per facilitare le cessioni transfrontaliere di servizi e beni, compresi quelli essenziali. La Strategia dovrà prevedere la piena attuazione delle norme esistenti e accelerare ulteriormente l’eliminazione degli ostacoli per rafforzare il potenziale delle imprese dell’UE competitive.
Il programma di lavoro prevede che la Commissione presenti le proprie conclusioni sulla revisione della Direttiva ATAD nell’ultimo trimestre dell’anno, ma ciò non significa che sarà presentata necessariamente una proposta legislativa di revisione. Un aspetto di primo piano riveste l’esame dell’interazione tra la Direttiva ATAD e la Direttiva UE 2022/2523, che mira a stabilire norme volte a garantire un livello minimo di tassazione per le grandi imprese multinazionali e i gruppi nazionali (Direttiva secondo pilastro) nel quadro del piano globale per l’imposta sulle società dell’OCSE, e le norme antiabuso della 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (Direttiva madri e figlie), che dovrebbero essere eliminate per semplificare il quadro legislativo per le multinazionali europee.

Revisione della Direttiva tabacco

La revisione della Direttiva 2014/40/UE sulla tassazione del tabacco (Direttiva tabacco) è una delle principali assenti del programma di lavoro annuale della Commissione. Inizialmente prevista per il 2022, l’adozione della proposta legislativa di revisione della Direttiva tabacco è stata sospesa per motivi oscuri. La revisione della Direttiva tabacco era stata ripetutamente presentata come priorità dal neo Commissario responsabile per la fiscalità Wopke Hoekstra, sebbene non fosse menzionata nella sua lettera di incarico. Hoekstra aveva persino pubblicato un lungo post su LinkedIn l’8 febbraio per ribadire che avrebbe fatto tutto il possibile per un futuro senza fumo per la prossima generazione.
Il 4 febbraio la Commissione aveva in ultimo aggiornato la propria strategia di lotta contro il cancro, menzionando la revisione della Direttiva sulla tassazione del tabacco. Il documento affermava che i lavori erano in corso per la revisione della Direttiva, per perseguire tre obiettivi specifici:

  • rivedere le aliquote d’imposta minime per i prodotti del tabacco tradizionali,
  • armonizzare i regimi fiscali per i nuovi prodotti, come i prodotti del tabacco riscaldato e i liquidi per le sigarette elettroniche,
  • rispondere alle preoccupazioni circa la mancanza di controllo dei movimenti del tabacco greggio all’interno dell’UE.
Direttiva transfer pricing

La proposta di Direttiva sui prezzi di trasferimento (Direttiva transfer pricing), presentata dalla Commissione lo scorso 12 settembre, è volta ad armonizzare le norme degli Stati membri in materia di prezzi di trasferimento e garantire un’applicazione comune del principio di libera concorrenza all’interno UE.
Il programma di lavoro non indica che la Commissione ritirerà la sua proposta di Direttiva sui prezzi di trasferimento, sebbene oltre la metà degli Stati membri abbia respinto l’idea di adottare uno strumento legislativo per armonizzare le discipline nazionali in materia di controllo dei prezzi di trasferimento delle multinazionali a favore della riproposizione di una piattaforma comune per il coordinamento delle pratiche degli Stati membri sui metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, la scelta del metodo più appropriato, l’analisi dei comparabili, la determinazione dell’intervallo di libera concorrenza e dei requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento.
Sebbene il servizio giuridico del Consiglio avesse rivolto alla Commissione un parere consigliando di ritirare il progetto di Direttiva sui prezzi di trasferimento perché gli Stati membri non avrebbero potuto adottare la proposta concorrente di piattaforma comune senza il previo ritiro del progetto di Direttiva, lo scorso 6 febbraio il Commissario Hoekstra ha dichiarato al Parlamento europeo di non essere disposto a rinunciare a far avanzare la questione perché la ritiene un valore aggiunto per l’UE.
In particolare, la questione della piattaforma comune sui prezzi di trasferimento è volta a garantire l’effettiva attuazione del principio di libera concorrenza nel diritto dell’UE. Alcuni Stati membri non vogliono ripetere gli errori commessi con la precedente piattaforma del 2002, sciolta nel 2019. La presidenza polacca del Consiglio dell’UE intende rilanciare i colloqui sulla piattaforma comune dei prezzi di trasferimento in occasione delle riunioni del gruppo “Questioni fiscali” del semestre.
È probabile che la Commissione attenda l’evoluzione delle discussioni politiche sulla piattaforma, in particolare per quanto riguarda la questione dell’impegno a realizzare una nuova piattaforma dotata di effettività, prima di decidere in merito al ritiro della proposta di Direttiva.

Giurisprudenza Fiscalità (una selezione delle principali sentenze e conclusioni delle corti europee)

La Corte di Giustizia giudica l’imposizione croata delle borse di studio sugli studenti Erasmus contraria alla libera circolazione delle persone

Il 16 gennaio 2025, la Corte di Giustizia ha reso un’interessante sentenza nella causa C-277/23, Bourse Erasmus +, valutando che le disposizioni nazionali sull’imposizione delle borse di studio del programma Erasmus + creano una restrizione sproporzionata al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’UE, vietata degli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE.
La Corte ha stabilito che da tale ultima disposizione di diritto primario discende che la normativa fiscale controversa aveva l’effetto aggiuntivo di pregiudicare l’obiettivo UE di incoraggiare la mobilità degli studenti.

Il caso

Il contesto della causa oggetto della sentenza in rassegna riguardava la normativa croata, la quale prevedeva uno sgravio fiscale in forma di riduzione del reddito imponibile per i contribuenti a titolo di deduzione personale per i contribuenti con figli a carico, se studenti in istituti scolastici in Croazia. In caso di studenti a carico distaccati all’estero, come nel caso del ricorrente, l’assegno personale per i contribuenti con un figlio a carico di base veniva aumentato, sebbene limitatamente al caso in cui il figlio percepisse un reddito superiore a una determinata soglia.
Nel caso di specie, il figlio a carico del contribuente nel procedimento principale partecipava a uno scambio di studi Erasmus dalla Croazia alla Finlandia nell’anno accademico 2014/2015. Per quell’anno, lo studente aveva ricevuto una borsa di sostegno alla mobilità destinata a compensare i costi aggiuntivi di uno scambio Erasmus verso uno Stato membro ospitante con un costo della vita decisamente più elevato rispetto allo Stato membro di origine.
Poiché le norme fiscali croate, da un lato, esentavano dalla tassazione le borse Erasmus, ma dall’altro le includevano come reddito ai fini del calcolo dell’assegno personale di base, la percezione della borsa Erasmus per studenti determinava il superamento una certa soglia prevista dalla legislazione croata. La madre, che aveva fiscalmente a carico lo studente, aveva quindi perso il diritto ad una maggiorazione dell’assegno personale di base ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito di quell’anno. Pertanto, la contribuente aveva dovuto pagare maggiori imposte negli anni in questione.
Da notare che nelle proprie conclusioni del 4 luglio 2024, relative alla causa C-277/23, l’Avvocato Generale Szpunar aveva suggerito alla Corte di riformulare la questione principale nel senso di chiarire se fosse ammesso che la percezione di una borsa Erasmus da parte di uno studente di uno Stato membro potesse, in parte, andare a beneficio delle autorità fiscali di tale Stato, permettendo una maggiore imposizione della borsa di studio percepita.

La sentenza

Con la sentenza in rassegna, la Corte ha seguito l’Avvocato Generale nel suo approccio estremamente critico del regime nazionale croato. Essa ha concluso che si trattava di una chiara restrizione della libertà di circolazione dei cittadini.
Per quanto riguardava la ricevibilità del caso, la Corte ha respinto l’eccezione del governo croato secondo cui si trattava di una disciplina fiscale avente portata puramente interna, e che la questione riguardava l’imposizione diretta, sottoposta alla competenza esclusiva dello Stato membro, o che la ricorrente nel procedimento, che era il soggetto passivo, non aveva essa stessa esercitato la libertà di circolazione.
La Corte ha rilevato che la giurisprudenza in materia di libera circolazione delle persone era sufficientemente chiara e specifica per concludere che tali giustificazioni non erano sufficienti per escludere l’applicabilità del diritto dell’UE (v. in particolare, la sentenza Schempp, causa C-403/03).
La Corte ha stabilito che la questione in causa era certamente connessa al diritto UE ed era quindi ricevibile (sentenza, punti 27-29). Era poi evidente che la questione era sorta dinanzi al giudice nazionale del rinvio a causa di un computo sfavorevole al contribuente del reddito imponibile, e che questo causava uno svantaggio quale conseguenza diretta dell’esercizio, da parte di un contribuente UE del diritto alla libera circolazione connesso alla partecipazione al programma di mobilità degli studenti Erasmus. In quanto cittadini UE, sia la madre che lo studente erano legittimati far valere i loro diritti ai sensi dell’articolo 20 TFUE nei confronti dello Stato membro di origine, in particolare il diritto alla libera circolazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Poiché l’esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del figlio a carico aveva causato uno svantaggio fiscale al genitore, questi poteva prevalersi dell’articolo 21 TFUE per opporsi alla misura (sentenza, punto 52).
Nel merito, la Corte ha detto che la mobilità studentesca è parte integrante del diritto alla libera circolazione delle persone, e che le disposizioni pertinenti che figurano agli articoli 20 e 21 TFUE, sono da combinare con l’articolo 165, paragrafo 2, TFUE, secondo cui l’UE mira a incoraggiare la mobilità degli studenti e degli insegnanti. La Corte ha poi rilevato che, come sostento dall’Avvocato Generale Szpunar nelle sue illuminate conclusioni, il programma Erasmus si fonda anche sull’articolo 2 TUE, essendo uno strumento mirato per promuovere i valori dell’UE. Ne discende che al fine di promuovere la mobilità in tutta l’UE, una borsa di studio dello studente doveva essere adeguata a consentire lo scambio anche verso gli Stati membri ospitanti comporanti spese di soggiorno più elevate rispetto allo Stato membro di origine dello studente.
Alla luce di ciò, la conseguenza della normativa fiscale croata di cui si trattava poneva indubbiamente una restrizione alla libertà di circolazione. Infatti, i fatti del caso di specie dimostravano che le disposizioni fiscali controverse avevano effettivamente portato a una reale diminuzione del numero di studenti croati, principalmente quelli provenienti da contesti svantaggiati, che non si erano candidati all’estero al programma Erasmus + a causa del timore che i loro genitori fossero economicamente svantaggiati nel calcolo del loro reddito imponibile di conseguenza (sentenza, punto 23). Le norme in questione nel caso di specie erano chiaramente non solo idonee a dissuadere i cittadini dell’Unione dall’esercitare la loro libertà di circolazione, ma anche pregiudicavano gli obiettivi della mobilità degli studenti all’interno dell’UE (sentenza, punto 46).
A tale proposito, la Corte ha stabilito che, includendo la sovvenzione Erasmus nel reddito dei contribuenti senza considerare che la sovvenzione era destinata a compensare i costi aggiuntivi della mobilità in uno Stato membro ospitante a costi elevati, le disposizioni fiscali controverse non tenevano adeguatamente conto della reale capacità contributiva del genitore ed erano pertanto misure fiscali non proporzionate (sentenza, punto 62).

La Corte di giustizia si pronuncia sulla legittimità del regime sanzionatorio nazionale che prevede la confisca tra le misure dirette a dare effettiva applicazione alle regole in materia di doganale

Il 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia ha reso un’interessantissima sentenza cause riunite C-717/22 e C-372/23, Sistem Lux e Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas, relative all’interpretazione dell’articolo 15 e dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU).
Tali cause originavano da controversie tra, da un lato, la Sistem Lux ODD (Sistem Lux), società serba, e la direzione territoriale delle dogane di Burgas, Bulgaria (causa C-717/22), e dall’altro, VU, cittadino serbo, e la stessa direzione doganale (causa C-372/23), in merito alla decisione di infliggere una sanzione amministrativa a VU, per contrabbando doganale, e al tempo stesso di confiscare le merci della Sistem Lux oggetto di tale contrabbando.
Le questioni proposte riguardavano la questione della proporzionalità dell’applicazione congiunta di tali misure, alla luce dell’articolo 1, quarto trattino, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, delle suddette disposizioni del CDU e dell’articolo 41 e dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta), nonché il principio di parità di trattamento.
Con la sentenza in rassegna, la Corte di Giustizia ha, in sostanza, dato una lettura attenta delle disposizioni del Codice doganale dell’Unione giustificando la confisca come misura preventiva diretta a dare effettiva applicazione alle regole in materia di doganale.

I casi

Nella causa C-717/22, la dogana bulgara scopriva merci appartenenti Sistem Lux contenute in un autoarticolato che non erano state dichiarate all’entrata in Bulgaria nell’ambito del regime doganale di transito esterno. Sebbene il conducente, VU, avesse omesso di dichiarare le merci in questione per semplice negligenza, veniva applicata una sanzione di importo equivalente al valore in dogana delle merci non dichiarate (circa 37,400 EUR) e le relative merci venivano sequestrate. Sistem Lux aveva impugnato i provvedimenti dell’amministrazione, contestandone la proporzionalità e la conformità al diritto UE.
Analogamente, nella causa C-372/23, VU, il conducente del mezzo confiscato aveva contestato la violazione del principio ne bis in idem, essendo state già irrogate le relative sanzioni alla Sistem Lux sebbene fossero assenti gli intenti criminosi trattandosi di mere irregolarità procedurali, e sosteneva che la sola negligenza non doveva comportare l’applicazione di sanzioni così severe.

La sentenza

Con la sentenza in rassegna, la Corte ha anzitutto esaminato la questiona relativa a se l’articolo 15 e l’articolo 42, paragrafo 1, CDU ostavano a una normativa nazionale che permette di sanzionare una violazione doganale con una sanzione amministrativa di importo pari al valore in dogana delle merci oggetto di violazione, per mera negligenza nella dichiarazione delle merci trasportate.
La Corte ha anzitutto richiamato la propria giurisprudenza (sentenza J.P. Mali, causa C-653/22, punti 29 e 30), per cui l’inosservanza dell’obbligo di presentare una dichiarazione, derivante dall’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 158, CDU, costituisce una violazione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto Codice. Tale violazione non solo riguarda le attività fraudolente, ma anche qualsiasi inosservanza della normativa doganale. Al fine di qualificare una siffatta violazione, non rileva se l’inosservanza sia stata intenzionale o commessa per negligenza o se vi sia stata o meno una condotta illecita dell’operatore. Per sanzionare una siffatta violazione, spetta agli Stati membri prevedere, conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, CDU, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche nel caso di comunicazione di informazioni inesatte alla dogana, come quello di specie.
La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza (sentenza Zes Zollner Electronic, causa C-640/21, punti 60 e 61), per cui in assenza di armonizzazione e sebbene gli Stati membri siano competenti a prevedere le sanzioni che sembrano loro appropriate, secondo il requisito di proporzionalità delle sanzioni, previsto all’articolo 42, paragrafo 1, CDU, le misure amministrative o repressive adottate non devono eccedere i limiti di quanto necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti, né essere sproporzionate rispetto a tali scopi. In proposito, la Corte ha stabilito che, conformemente alla giurisprudenza (sentenze Euro-Team e Spirál-Gép, cause riuniute C-497/15 e C-498/15, punto 42, e Agenzia delle Dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, causa C-452/20, punto 39), il livello delle sanzioni deve essere adeguato alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendone l’effetto realmente dissuasivo. Secondo la giurisprudenza (sentenza J.P. Mali, causa C-653/22, punto 33), un tale criterio s’impone agli Stati membri non solamente per quanto concerne la determinazione dell’importo delle sanzioni, ma anche riguardo alla valutazione degli elementi di cui si può tenere conto per la fissazione dell’importo della sanzione.
Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che, pur tenendo conto delle peculiarità degli illeciti doganali, e cioè della loro alta frequenza e della difficoltà di individuarli, una sanzione come quella prevista dal diritto bulgaro il cui importo era compreso tra il 100% e il 200% del valore delle merci appariva sproporzionata a reprimere ogni violazione, in particolare in caso d’inosservanza degli obblighi connessi alle dichiarazioni doganali di merci in transito esterno. Infatti, una siffatta sanzione, da un lato, eccedeva i limiti di quanto era necessario a garantire che le merci vincolate a tale regime non fossero sottratte alla vigilanza doganale e, dall’altro, risultava eccessiva rispetto al danno doganale che derivava dalla sottrazione di merci vincolate a detto regime. Tale conclusione era corroborata dal fatto che, nel caso di specie, a detta sanzione si aggiungeva quella della confisca delle merci oggetto di contrabbando indipendentemente dal fatto che il proprietario e l’autore della violazione era stato già sottoposto alla stessa sanzione, cosicché il cumulo delle sanzioni alle quali era esposto l’autore comportava che quest’ultimo fosse condannato a sanzioni pari tre volte il valore in dogana delle merci di cui si trattava. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che il principio di proporzionalità vietava che, in circostanze del genere, fosse inflitta all’autore di una violazione dichiarativa una sanzione amministrativa di importo corrispondente, come minimo, al valore in dogana delle merci oggetto di tale violazione.
Sulla questione se, in circostanze del genere, potesse essere inflitta all’autore della violazione la confisca delle merci oggetto di violazione, in aggiunta alla sanzione prevista, ed anche quando tali merci non appartenevano all’autore della violazione. La Corte ha ribadito che, in assenza di armonizzazione delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni del CDU, gli Stati membri possono applicare un cumulo di sanzioni amministrative, come quelle di cui si tratta nel caso di specie, fatto salvo il rispetto del requisito di proporzionalità. Per quanto riguarda la possibilità di prevedere la confisca di merci che non appartengono alla persona che ha commesso la violazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza per cui la confisca di beni appartenenti a un terzo in buona fede, ma utilizzati per commettere un illecito di contrabbando, è incompatibile con il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta (sentenza Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, causa C-393/19, punto 56). Al contrario è legittima la confisca dei proventi di un illecito, di un’attività illecita o di uno strumento servito per commettere l’illecito se appartenente a un terzo non in buona fede, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta (sentenza Neves 77 Solutions, causa C-351/22, punto 82). Questo in quanto, al fine di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni in caso di violazioni doganali, gli autori devono essere privati dei vantaggi economici derivanti da queste. Le sanzioni previste devono corrispondere alla gravità delle infrazioni e scoraggiare chiunque dal commetterle (sentenza Agenzia delle Dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, causa C-452/20, punto 44).
Nel caso di specie, la Corte ha concluso che l’articolo 42, paragrafi 1 e 2, CDU, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, non ostavano a una normativa bulgara che prevedeva, in caso di violazione della normativa doganale, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, la confisca delle merci oggetto di tale violazione qualora queste appartengano a una persona alla quale detta violazione sia imputabile. A margine, la Corte ha stabilito che, ai sensi della decisione quadro 2005/212, la confisca non può applicarsi se adottata da un’autorità doganale in esito ad un procedimento amministrativo non riguardante la commissione di un reato, come chiarito dalla girusprudenza pertinente (sentenze Agro In 2001, causa C-234/18, punto 61, e Otdel “Mitnichesko razsledvane i razuznavane”, causa C-752/21, punto 46).

La Corte di giustizia considera incompatibile con la libera circolazione dei capitali protetta dall’articolo 63 del TFUE il diniego di rimborso della ritenuta convenzionale applicata sui dividendi distribuiti da una società partecipata spagnola alla madre inglese, in un caso dove, per effetto delle perdite sofferte, la madre non può recuperare tale ritenuta nel suo Paese

Il 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia ha reso un’interessante sentenza nella causa pregiudiziale C-601/23, Credit Suisse, relativa al diritto al rimborso della ritenuta convenzionale applicata sui dividendi distribuiti da una società partecipata spagnola alla società d’investimento inglese, in un caso dove, per effetto delle perdite sofferte, quest’ultima non poteva recuperare tale ritenuta nel suo Paese.
Il caso oggetto della sentenza in rassegna traeva origine da una controversia tra la holding inglese Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Credit Suisse) e la Diputación Foral di Biscaglia (l’erario di Biscaglia), in merito al rifiuto opposto da quest’ultima alla richiesta della Credit Suisse di ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi che le sono stati erogati nel corso del 2017 da una società partecipata stabilita in Biscaglia.
Con la sentenza in rassegna, la Corte di Giustizia ha in sostanza stabilito che il diniego di rimborso della ritenuta convenzionale applicata sui dividendi distribuiti da una società partecipata spagnola alla madre inglese, in un caso dove, per effetto delle perdite sofferte, la madre non poteva recuperare tale ritenuta nel suo Paese dà luogo ad un trattamento discriminatorio incompatibile con la libera circolazione dei capitali protetta dall’articolo 63 del TFUE. La Corte, ha quindi affermato che, negando il rimborso della ritenuta in tali circostanze, la Legge “foral” spagnola 11/2013 dava luogo ad un trattamento discriminatorio incompatibile con la libera circolazione dei capitali protetta dall’articolo 63 del TFUE.

Il caso

Nel caso oggetto della sentenza in rassegna, Credit Suisse, una società d’investimento residente nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Spagna, nel corso del 2017 aveva percepito dividendi distribuiti da una società partecipata residente in Biscaglia, che erano stati oggetto, ai sensi della Legge “foral” 12/2013, a ritenuta alla fonte inizialmente fissata al 19%, vale a dire la stessa percentuale applicabile ai dividendi versati alle società residenti, ma ridotta al 10% sulla base della convenzione ispano-britannica.
Nel 2021 la Credit Suisse domandava all’erario di Biscaglia la rettifica delle autoliquidazioni presentate dalla società distributrice dei dividendi che aveva operato la ritenuta alla fonte, chiedendo il rimborso di quest’ultima per il motivo che si trattava di una ritenuta discriminatoria in quanto non poteva essere recuperata a mezzo di deduzione dalle imposte dovute dalle società residenti. Essendo stata respinta la domanda, la Credit Suisse presentava un reclamo amministrativo dinanzi al Tribunale economico-amministrativo di Biscaglia, che lo respingeva con decisione del 2022. La Credit Suisse adiva la Corte superiore di giustizia dei Paesi Baschi, giudice del rinvio, il quale decideva di interrogare la Corte di Giustizia sulla questione se il rifiuto di rimborsare la ritenuta subita impediva alla Credit Suisse l’esercizio pieno della libertà di circolazione dei capitali. Il giudice del rinvio osservava che, nel caso di specie ove l’esistenza di perdite d’esercizio impedivano a Credit Suisse di recuperare la ritenuta operata dall’erario di Biscaglia, la convenzione ispano-britannica non consentiva la compensazione della ritenuta alla fonte prelevata, poiché l’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione richiedeva l’esistenza di utili o profitti imponibili affinché una siffatta ritenuta alla fonte potesse essere dedotta. Il Regno Unito non rimborsava la ritenuta alla fonte prelevata in Spagna ma offriva soltanto un credito d’imposta utilizzabile nel caso sia dovuto un ammontare d’imposta. Per contro, il regime dell’imposta sulle società spagnolo garantiva che una società beneficiaria residente, assoggettata a tale imposta in Biscaglia, beneficiava del rimborso integrale della ritenuta alla fonte in caso di risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale in discussione.

La sentenza

Nella causa in rassegna, la Corte ha anzitutto esaminato se nelle circostanze del caso era rilevabile una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (sentenza Sofina e a., C-575/17, punto 24), per cui un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti a società non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti a società residenti, è tale da dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.
Nel caso di specie, emergeva che i dividendi versati alle società non residenti da una società di Biscaglia erano assoggettati, in forza della Legge “foral” 12/2013, a una ritenuta alla fonte pari al 19% del loro importo lordo, ridotta al 10% in applicazione della convenzione ispano-britannica. Per contro, i dividendi versati ad un’altra società residente erano assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 19% del loro importo lordo. Tuttavia, detta ritenuta valeva solo come acconto sull’imposta sulle società residenti in Biscaglia. Se una società residente registrava perdite al termine dell’esercizio fiscale di cui si trattava e, pertanto, non era dovuta alcuna imposta, la ritenuta alla fonte prelevata sui dividendi in parola a titolo di acconto veniva rimborsata. Pertanto, nell’esercizio fiscale di distribuzione dei dividendi, l’onere fiscale gravante sui dividendi distribuiti ad una società residente, soggetti ad imposizione in Biscaglia era zero. Nessun rimborso del genere era previsto quando la ritenuta alla fonte era prelevata su dividendi versati a società non residenti. Quindi, la normativa in esame era tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, in quanto ne derivava un’esenzione o quantomeno un credito, laddove le società non residenti erano assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal risultato d’esercizio. Da ciò, derivava uno svantaggio per i percettori non residenti tale da scoraggiare questi ultimi dall’investire in società con sede in Biscaglia.
Sull’esistenza di una giustificazione alla restrizione ai sensi dell’articolo 65 TFUE, la Corte ha ricordato la propria giurisprudenza (sentenza Sofina e a., causa C-575/17, punti 67-68), per cui la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, sempreché, tuttavia, l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello UE dovevano ritenersi sufficienti per consentire allo Stato membro di origine di verificare la veridicità degli elementi prodotti dalle società non residenti che intendano avvalersi del rimborso della ritenuta alla fonte e quindi garantire l’effettiva imposizione dei redditi distribuiti ad un soggetto non residente, essendo questo l’obiettivo essenziale della ritenuta alla fonte operata da Biscaglia.
La Corte ha quindi concluso che l’articolo 63 TFUE si opponeva ad una normativa in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita nello Stato membro era oggetto a una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi erano percepiti da una società residente, equivaleva ad un acconto che era interamente rimborsato se quest’ultima società concludeva il corrispondente esercizio fiscale in perdita, mentre non era previsto alcun rimborso qualora detti dividendi erano percepiti da una società non residente in una situazione comparabile.

La Corte di giustizia conferma l’assoggettamento ad IVA dei canoni per la ricezione dei programmi audiovisivi

Il 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia ha reso la sentenza nella causa pregiudiziale C-573/22, Foreningen C e a., relativa all’interpretazione delle pertinenti disposizioni dell’articolo 370 e dell’allegato X, parte A, punto 2, della 2006/112/CE (Direttiva IVA).
La questione giuridica traeva origine da una controversia che opponeva l’ente Foreningen C, un’associazione collettiva, al Ministero delle finanze danese, relativamente ad una domanda di rimborso dell’IVA sui canoni pagati dai detentori di apparecchi audiovisivi in Danimarca per i diritti di licenza di ricezione dei media.
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 370 della Direttiva IVA permette agli Stati membri di continuare ad assoggettare ad imposta i canoni per la ricezione dei programmi audiovisivi anche al quadro normativo dei media si era evoluto dopo il 1978, estendendolo specificamente a dispositivi quali smartphone e computer. La Corte ha confermato che tale estensione non era in contrasto con la Direttiva IVA, in quanto l’imposta rimane legata alla capacità dei dispositivi di ricevere la radiodiffusione pubblica.

Il caso

A partire dall’anno 1926, in Danimarca veniva tradizionalmente riscosso un canone sul possesso di apparecchi di ricezione trasmissioni radio destinato al finanziamento dell’ente pubblico di diffusione di audiovisivi Danmarks Radio (DR). Tale canone era mutato considerevolmente successivamente al 1978 e dopo l’introduzione, dell’IVA in Danimarca, estendendo specificamente l’assoggettamento a imposta delle trasmissioni radiofoniche e televisive a dispositivi quali smartphone e computer, fino alla sua soppressione avvenuta nel 2022.
Alcune persone fisiche, nonché il Foreningen C avevano promosso un’azione collettiva dinanzi alla Corte regionale dell’Est, giudice del rinvio, al fine di ottenere il rimborso delle somme che essi avevano versato a titolo dell’IVA sul canone sui media per gli anni dal 2007 al 2017, facendo valere, in sostanza, l’impossibilità di assoggettare il canone all’IVA ai sensi dell’articolo 370 della Direttiva. L’articolo 370 della Direttiva IVA permette agli Stati membri che al 1º gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, di continuare ad assoggettarle all’imposta. Diversamente, l’assoggettamento ad IVA delle attività degli enti radiotelevisivi aventi carattere commerciale presuppone l’esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta Direttiva, che, nel caso di specie, secondo le parti ricorrenti, non sussisteva.

La sentenza

Con la sentenza in rassegna la Corte ha in primo luogo esaminato la questione se l’articolo 370 della Direttiva IVA, in combinato con disposto dell’allegato X, parte A, punto 2), di tale Direttiva, consentivano l’assoggettamento ad IVA dei canoni successivamente al 1º gennaio 1978. La Corte ha dato risposta affermativa considerando che la Danimarca assoggettava all’IVA le attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio imposto ai soggetti che disponevano di apparecchi per ricevere programmi radiotelevisivi. Pertanto, era legittimo continuare a tassare detti canoni, indipendentemente dalla questione se le relative attività costituivano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva IVA. Per analogia alla giurisprudenza della Corte (sentenza GIS, causa C-249/22, punti da 46 a 49), ne derivava che un canone come quello in discussione nel procedimento principale poteva essere assoggettato all’IVA in virtù dell’articolo 370 della Direttiva IVA, durante il periodo interessato, soltanto a condizione che servisse al finanziamento delle attività di tali enti.
La Corte ha quindi affermato il principio per cui le disposizioni della Direttiva IVA permettono ad uno Stato membro che, al 1º gennaio 1978, già assoggettava ad IVA un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, di continuare a tassare l’attività di radiodiffusione pubblica anche qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer (sentenza, punti 23-40).
La Corte ha poi stabilito che l’articolo 370 della Direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale Direttiva, non ostavano a che tale Stato membro potesse continuare a tassare il canone suddetto in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitavano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che erano state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuivano ad un’attività di diffusione dei media, senza svolgere esse stesse l’attività (sentenza, punti 42-49).

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