Tribuna UE Concorrenza – Febbraio 2025

di Denise Boriero

Novità Concorrenza, Aiuti di Stato e Tutela dei Consumatori (una selezione delle principali novità).

La Corte dell’UE sul concetto di produttore alla luce della Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

Con sentenza del 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di seguito “la Corte”, ha emesso la sentenza sull’interpretazione del concetto di produttore nell’ottica di garantire la maggiore protezione possibile al consumatore.
La questione pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374/CEE, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che definisce il “produttore” e disciplina l’estensione della responsabilità. In particolare, la Corte doveva chiarire se la responsabilità del produttore potesse essere estesa al fornitore anche in presenza di una semplice coincidenza di denominazione, marchio o segno distintivo tra fornitore e produttore, pur se in assenza di un’apposizione materiale del nome, marchio o segno distintivo del fornitore sul prodotto.
Un’interpretazione estensiva sembrerebbe essere più conforme agli obiettivi della Direttiva, la quale mira a garantire una protezione efficace dei consumatori, prevedendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nella catena distributiva, in modo da facilitare il risarcimento dei danni. Tuttavia, rimane necessario il bilanciamento di questa esigenza con il principio di certezza del diritto, assicurandosi che le norme non impongano obblighi irragionevoli o sproporzionati ai fornitori.
Nella sentenza in esame, la Corte ha scelto di interpretare ampiamente il termine “produttore” per garantire la tutela del consumatore, evitando che il distributore rimandi la responsabilità al fabbricante, spesso non identificabile dal consumatore. Si include anche chi utilizza la propria notorietà per attirare fiducia nei consumatori e rendere il prodotto più attraente.
In conclusione, secondo la Corte, l’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che un fornitore è considerato “persona che si presenta come produttore” se il marchio del prodotto coincide con il suo nome o un elemento distintivo, anche se non ha materialmente apposto il proprio segno distintivo sul prodotto.

La Corte UE conferma le sanzioni a Crédit Agricole e Credit Suisse per il cartello sui bond SSA: validato il metodo della Commissione

Con sentenza del 6 novembre 2024, il Tribunale presso la Corte ha confermato la decisione della Commissione europea riguardo alla partecipazione di Crédit Agricole e Credit Suisse a un cartello nel mercato secondario dei bond SSA (Suprasovereign, Sovereign e Public Agency bond). Di conseguenza, le sanzioni inflitte alle due banche sono state validate.
A seguito di un’indagine della Commissione avviata nel 2018, era stato contestato ad alcuni istituti bancari (Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank e Bank of America) di aver condiviso informazioni sensibili – come, ad esempio, i prezzi di domanda e offerta, le strategie di trading e i comportamenti dei clienti – e coordinato le strategie di negoziazione e fissazione dei prezzi. Al termine di detta indagine, nel 2021, la Commissione ha ritenuto tre delle quattro banche responsabili, infliggendo loro una sanzione pecuniaria. Deutsche Bank ha invece ottenuto l’immunità per la collaborazione fornita durante le indagini.
Nel computo della pena, sono stati considerati diversi fattori, non solo il valore delle vendite, ma ad esempio l’importo nozionale dei bond negoziati durante il periodo incriminato, le differenze tra i prezzi di acquisto e vendita dei bond e la gravità e la durata della violazione, con aggiustamenti specifici per ogni banca.
Con la sentenza in esame, il Tribunale conferma le conclusioni della Commissione e le relative sanzioni, validando il metodo di calcolo adottato. Questa sentenza sottolinea l’importanza della libera concorrenza nei mercati finanziari e l’impegno delle istituzioni europee nel contrastare comportamenti collusivi.

Rapporto tra il principio di cooperazione leale e aiuti di Stato

Con sentenza del 6 novembre, Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato da due società contro la decisione della Commissione Europea che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno alcuni aiuti concessi alle imprese situate nella Zona Franca di Madeira (ZFM). La decisione della Commissione prevedeva anche la restituzione di tali aiuti. Il caso riguarda in particolare il livello di informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione quando notificano una misura di aiuto, per consentirle di esaminare la questione con la dovuta diligenza, in conformità al principio di cooperazione leale.
Il Portogallo aveva istituito un regime di aiuti per promuovere lo sviluppo regionale di Madeira. Questo regime, approvato inizialmente nel 1987, è stato modificato nel 2002 e autorizzato nuovamente nel 2007 e nel 2013. Esso prevedeva riduzioni fiscali per le attività effettivamente svolte a Madeira, esenzioni da imposte locali e agevolazioni per la creazione di imprese nella ZFM. Dopo aver monitorato il regime per il periodo 2012-2013, la Commissione ha concluso che il Portogallo aveva implementato il regime in modo non conforme alle decisioni autorizzative del 2007 e 2013. Per questo, la Commissione ha classificato gli aiuti come “nuovi aiuti” illegali e incompatibili con il mercato interno, ordinandone il recupero.
Due holding (Millennium BCP Participaçõese BCP África) hanno contestato la decisione, sostenendo che non dovevano essere soggette all’obbligo di creare o mantenere posti di lavoro a Madeira, essendo escluse da questa condizione secondo una deroga prevista nel regime notificato. Tuttavia, il Tribunale ha respinto tale ricorso, rilevando che:

  • la deroga non era chiaramente indicata nella documentazione notificata alla Commissione dal Portogallo;
  • la Commissione non era stata informata in modo adeguato dal Portogallo sull’esistenza di questa deroga e sulla sua compatibilità con il mercato interno;
  • la mancata notifica valida della deroga implicava che essa non poteva essere considerata autorizzata dalle decisioni del 2007 e 2013.

Il Tribunale ha anche respinto altre argomentazioni presentate dalle holding, confermando che la Commissione aveva agito con diligenza e non aveva violato il principio di buona amministrazione.

Gli sconti fedeltà non configurano in automatico un abuso escludente

Il 24 ottobre, la Corte ha confermato il rigetto del ricorso della Commissione Europea contro la sentenza del Tribunale UE del 2022, che aveva annullato una sanzione da oltre un miliardo di euro inflitta a Intel per abuso di posizione dominante nel mercato dei processori x86.
La vicenda risale al 2009, quando la Commissione aveva multato Intel per due pratiche ritenute escludenti: (i) sconti fedeltà concessi a produttori condizionati all’uso esclusivo di processori Intel e (ii) pagamenti volti a ritardare o bloccare l’utilizzo di processori AMD. La Corte UE ha ribadito che per qualificare come abusiva una condotta escludente, è necessaria una valutazione concreta degli effetti sulla concorrenza, basata su criteri come il “Test AEC” (As Efficient Competitor Test).
La sentenza sottolinea che:

  1. gli sconti fedeltà sono abusivi solo se ostacolano concorrenti altrettanto efficienti;
  2. la Commissione è tenuta a considerare tutti gli elementi del “Test Intel” nel valutare gli effetti restrittivi della concorrenza;
  3. il Test AEC deve includere sconti sia in denaro che sotto forma di prestazioni in natura, basandosi sui costi sostenuti dall’impresa dominante.

Questa decisione, che segna la fine della lunga controversia, evidenzia la necessità di evitare presunzioni generiche sull’illegittimità degli sconti di fedeltà.
La sentenza, inoltre, influenzerà l’adozione delle nuove linee guida sugli abusi escludenti, attualmente in consultazione.

La Commissione europea sanziona ČD e ÖBB per boicottaggio contro RegioJet nel settore ferroviario

Con una decisione del 23 ottobre 2024, la Commissione europea ha comminato una multa a České dráhy (ČD) e Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), operatori ferroviari di Repubblica Ceca e Austria, per aver ostacolato l’accesso al mercato del concorrente RegioJet, in violazione dell’articolo 101 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’UE).
Tra il 2012 e il 2016, i due operatori avrebbero coordinato azioni per impedire a RegioJet l’acquisto di vagoni usati da ÖBB, strumentali al servizio ferroviario passeggeri, sia in Repubblica Ceca che sulla tratta Praga-Vienna. Le condotte includevano la vendita esclusiva dei vagoni a ČD o a terzi approvati da entrambi, ma non a RegioJet, limitando così la concorrenza.
La sanzione totale (di 48,7 milioni) di euro è stata ridotta del 45% per ÖBB grazie alla cooperazione nel programma di clemenza. ČD ha annunciato un possibile ricorso, lamentando irregolarità procedurali.
La Commissione ha sottolineato che il caso, classificabile come boicottaggio collettivo, evidenzia la rilevanza strategica del settore ferroviario per gli obiettivi del Green Deal europeo e per il miglioramento della concorrenza nel trasporto ferroviario.

Appalti e sovvenzioni come aiuto di Stato sono due regimi normativi totalmente indipendenti

La Corte, con sentenza del 17 ottobre 2024, ha stabilito che una sovvenzione pubblica e un contratto preliminare di acquisto di cosa futura, se materialmente e temporalmente collegati, possono essere qualificati come un appalto pubblico di lavori, che deve quindi essere sottoposto alla normativa europea sugli appalti.
Il caso riguardava la costruzione dello stadio nazionale di calcio in Slovacchia. Nonostante il contratto preliminare non obbligasse formalmente la società costruttrice NFŠ alla vendita dello stadio al Governo slovacco, la Corte ha rilevato che le condizioni contrattuali, incluse le specifiche tecniche e i vincoli all’alienazione a terzi, configuravano obblighi corrispettivi sufficienti per qualificare gli accordi come un unico appalto pubblico.
La Corte UE ha inoltre chiarito che il riconoscimento della sovvenzione come aiuto di Stato non esclude l’applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, sottolineando l’indipendenza dei due regimi normativi.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità di una norma tedesca con la normativa europea in materia di spazio ferroviario europeo unico

Una giurisdizione tedesca di Francoforte sul Meno ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte relativo all’interpretazione della Direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per verificare la compatibilità della normativa nazionale tedesca in materia di calcolo dei canoni per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria. La normativa nazionale in questione impone ai gestori ferroviari di calcolare tali canoni sulla base di tariffe medie relative a un anno di riferimento, aumentate secondo un tasso annuale prestabilito. Le ricorrenti, società interamente controllate dalla Deutsche Bahn e responsabili della gestione della rete ferroviaria tedesca, richiedono agli utilizzatori il pagamento di canoni soggetti all’approvazione della Bundesnetzagentur (Agenzia Federale per le Reti). Contestano, tuttavia, la decisione della Bundesnetzagentur del 2024, che ha approvato canoni inferiori a quelli richiesti per il trasporto regionale (SPNV), compensando tale riduzione con aumenti dei canoni per i trasporti a lunga distanza e per le merci.
Il dubbio sollevato riguarda la possibilità che la normativa interna comprometta l’equilibrio economico dei gestori ferroviari e distorca la concorrenza tra i diversi servizi di trasporto. In particolare, le norme tedesche, prevedendo parametri fissi e formule predefinite per il calcolo dei canoni, limiterebbero la flessibilità gestionale del gestore ferroviario, violando il principio di indipendenza decisionale previsto dalla Direttiva 2012/34/UE. La Corte di Giustizia ha già affermato che la Direttiva richiede ai gestori ferroviari un margine sufficiente per decisioni strategiche e gestionali, libere da eccessive interferenze statali, un requisito ribadito anche dalla precedente giurisprudenza sulla Direttiva 2001/14/CE.
Inoltre, l’attuale metodo di calcolo minerebbe l’autonomia economica dei gestori, costringendoli a compensare eventuali deficit finanziari attraverso aumenti nei settori meno redditizi, con possibili ripercussioni negative sugli investimenti infrastrutturali e sul mercato ferroviario nel suo complesso. Secondo le ricorrenti, questa normativa non rispetterebbe i limiti imposti dal diritto dell’Unione Europea, ostacolando il raggiungimento di un sistema ferroviario competitivo ed efficiente.
La questione sollevata mette in evidenza il delicato equilibrio tra regolamentazione nazionale e rispetto dei principi fondamentali dell’Unione Europea in materia di trasporti, con implicazioni potenzialmente significative per il futuro del settore ferroviario europeo.

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