Editoriale
L’istituto del whistleblowing e suoi effetti positivi
di Ivano Maccani
Se da un lato la scelta di attivare un sistema di prevenzione del rischio reato è lasciata alla singola azienda, dall’altro va sottolineato che l’idonea ed efficace adozione del “modello organizzativo 231” è criterio di esclusione della responsabilità amministrativa e può anche comportare la riduzione delle sanzioni pecuniarie o la non applicazione o sospensione di quelle interdittive.
Non adottare un modello organizzativo può, peraltro, anche impattare negativamente sui soci e sugli amministratori. In effetti, con riferimento ai primi, soprattutto per quelli di minoranza, di fatto impossibilitati a partecipare alle scelte organizzative, il “modello 231” diviene uno strumento di garanzia, considerate le possibili conseguenze negative sulla società di eventuali illeciti commessi da soggetti apicali o sottoposti. Lato amministratori, a fronte di un reato presupposto commesso da un soggetto apicale o sottoposto, i soci potranno esperire un’azione di responsabilità civile per “mala gestio”.
A tali conseguenze si potranno aggiungere la perdita di valore delle azioni per le quotate e il calo di competitività quale conseguenza al risalto nell’opinione pubblica e nei partner commerciali dell’avvio di un procedimento nei confronti della società.
Detto ciò, possiamo affermare che strutturare un idoneo ed efficace modello organizzativo – che necessariamente deve includere la previsione e l’efficace attuazione dell’istituto del whistleblowing – consente non solo di migliorare la governance e prevenire la commissione di reati ma anche di migliorare il benessere organizzativo nonché ottenere riconoscimenti e vantaggi di carattere processuale e in termini di rapporti con i soci e dipendenti, le altre imprese, enti pubblici e pubbliche amministrazioni.
Incentrando l’attenzione sul whistleblowing, nell’osservare che il D.Lgs. n. 24/2023 rappresenta non solo un importante tassello di un più ampio percorso incentrato sulla compliance, ma anche un’opportunità per migliorare gli ambienti di lavoro, modificandone la cultura e la governance, va rilevato che una sua adeguata applicazione comporta necessariamente una revisione sostanziale degli assetti organizzativi interni.
Purtroppo, in molti casi, le società – in particolare quelle medie e piccole – non risultano ancora perfettamente in linea con l’adempimento di tutte le disposizioni in tema di whisleblowing.
Si avverte, infatti, un certo ritardo ed una tendenza a sottovalutare la complessità delle procedure ed incombenze da rispettare, con il conseguente rischio di incorrere in pesanti sanzioni ed il venir meno delle esimenti previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
Puntando i riflettori sulle segnalazioni dei whistleblowers, quelle più numerose risultano essere quelle in tema di salute, sicurezza sul luogo di lavoro e nel settore ambientale.
Soprattutto nell’ambito delle PMI, che peraltro faticano particolarmente ad allinearsi al sistema whistleblowing, a causa di carenze sotto il profilo formativo e informativo, gran parte delle segnalazioni risultano infondate o non rientrano nello specifico ambito normativo.
Peraltro, non di rado, i dipendenti non si fidano del canale interno di comunicazione e temono che non sia garantito l’anonimato.
Dalle prime norme varate in materia di whistleblowing, istituto che per gli studi professionali può tradursi in un nuovo ambito di attività atteso che necessita di conoscenze multidisciplinari, di strada ne è stata fatta ma ancora è lungo il percorso per realizzare un imprescindibile ed auspicabile cambiamento culturale finalizzato a diffondere la cultura dell’informazione in ambito pubblico e privato e della comunicazione interna quale strumento di partecipazione alla tutela degli interessi dì ciascuno e del nostro Paese.
Quanto sopra atteso che gli effetti della corretta e diffusa applicazione del whistleblowing, possono essere decisivi non solo per combattere la corruzione ma anche per assicurare la conformità dei prodotti industriali, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell’ambiente, la sicurezza degli alimenti, e quindi la salute pubblica e la protezione dei consumatori.


