Il rating di legalità sempre più diffuso tra le imprese

di Luigi Fruscione
Premessa

Il rating di legalità per le imprese è uno strumento introdotto dal legislatore nazionale nel gennaio del 2012 nell’ambito del provvedimento che ha dettato disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività1.
Il Decreto Legge ha la finalità, per la parte qui in commento, di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, scopo da perseguire attraverso la verifica e l’attribuzione di un rating di legalità attraverso cui l’impresa debba dimostrare l’adozione di misure di organizzazione e comportamenti virtuosi previa presentazione di una apposita domanda all’AGCM.
La norma stabilisce che del rating attribuito si debba tener conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nonché in sede di accesso al credito bancario.
Con apposita delibera dell’AGCM2 sono stati fissati gli aspetti attuativi dello strumento mentre con un Decreto interministeriale3 le modalità in base alle quali si debba tener conto del rating ai fini della concessione di finanziamenti.
Alla base del Decreto Legge istitutivo dello strumento vi era la considerazione secondo cui nel panorama internazionale e nazionale erano già presenti, in ambiti specifici, strumenti di valorizzazione della compliance (ad esempio, l’Accordo di Basilea con cui si è introdotto uno strumento di valutazione per le banche nei confronti dei debitori nonché di valorizzazione delle informazioni sull’impresa: il Protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e Confindustria).
Dalla data di entrata in vigore del Rating sono più di tredicimila le imprese che se lo sono viste riconoscere4.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è individuata normativamente quale soggetto deputato a:

  • segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento dello scopo perseguito dallo strumento;
  • procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, del rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;
  • stabilire i criteri e le modalità di concessione del rating.

Nell’ambito della propria relazione annuale5 sulle attività svolte, del 27 marzo di quest’anno, l’AGCM affronta anche il tema del Rating dando evidenza di un elemento di particolare interesse ovverosia che nella percezione delle imprese lo strumento qui in parola sta assumendo sempre di più importanza; a tale conclusione l’Autorità giunge in conseguenza dell’aumento delle domande presentate nel corso del 2023 che è definito “considerevole” con un trend di “crescita fortemente accelerato rispetto alle annualità precedenti”.
Prosegue sempre l’Autorità sottolineando che le richieste pervenute nell’anno appena trascorso sono state il 30,52% in più (8.536) rispetto all’anno precedente e ben il 42,14% rispetto al 2021.
Per quanto attiene alla collocazione geografica dei richiedenti le prime tre regioni sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto; come sottolineato da AGCM “emerge complessivamente che dal Nord [Italia] proviene il doppio delle domande rispetto a quelle presentate da imprese aventi sede nel Sud del Paese”.
Ulteriore elemento di interesse trattato nella Relazione è rappresentato dall’esame di alcuni principi giurisprudenziali emessi nel corso del 2023 dalle Autorità giurisdizionali su temi connessi al Rating: evento ostativo alla richiesta non correlabile all’attività; dissociazione dell’impresa ex art. 2, comma 4, lett. b) e 5, lett. e) del Regolamento; sospensione del rating; revoca del rating; gli obblighi informativi e le conseguenze della violazione.

I benefici

La natura premiale del rating è definita all’art. 5 del Decreto Legge n. 1/2012: “del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”; gli aspetti operativi sono stati specificati dal Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del MEF-MISE relativo all’individuazione delle modalità in base alle quali si debba tener conto del rating di legalità attribuito alle imprese.
In particolare l’art. 3 del Decreto interministeriale prende in esame gli aspetti connessi alla concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni mentre l’art. 4 quelli inerenti all’accesso al credito bancario: per “finanziamento”6 si intende la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un’impresa di un beneficio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il quale stabilisce che “i benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d’imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall’articolo 1 del Decreto-Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”.
L’impresa “stellata” è:

  1. esonerata dalla presentazione di alcune dichiarazioni7;
  2. i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 1238, nonché i bandi di cui all’articolo 5, comma 29, e all’articolo 6, comma 210, del medesimo Decreto Legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del Rating:
    • preferenza in graduatoria;
    • attribuzione di punteggio aggiuntivo;
    • riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

L’art. 4 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del MEF-MISE prende in esame, invece, i possibili benefici ottenibili con gli istituti di credito stabilendo che, questi, tengano conto della presenza del Rating attribuito all’impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
Le banche considerano il Rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.
Per ottenere tali benefici l’impresa che chiede il finanziamento dichiara all’istituto di credito di essere iscritta nell’elenco tenuto dall’Autorità e si impegna a comunicare l’eventuale revoca o sospensione intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Come evidenziato dalla Banca d’Italia in una Comunicazione del dicembre 2023 – nell’ambito delle proprie rilevazioni presso il sistema bancario circa gli effetti del possesso del rating di legalità sulle condizioni praticate alle imprese all’atto della richiesta di concessione o rinegoziazione di un finanziamento – “nel 2022 le imprese titolari di rating di legalità finanziate presso il sistema bancario sono state 15.305, il 16,4 per cento in più rispetto all’anno precedente. La percentuale delle imprese finanziate che hanno avuto benefici grazie al possesso del rating di legalità è stata pari al 70,2 per cento, un dato invariato rispetto al 2021. I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati principalmente nell’applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della rinegoziazione del finanziamento e nella riduzione dei tempi di istruttoria. In sede di prima istanza di finanziamento, i tempi di istruttoria si sono ridotti in quasi 6 casi su 10. Il miglioramento delle condizioni economiche si è verificato soprattutto in occasione della rinegoziazione del prestito (8 casi su 10)”11.
Esaminando la tabella allegata alla Comunicazione emerge che, per l’anno 2022, tra le imprese con Rating che hanno presentato domanda di finanziamento o di revisione delle condizioni contrattuali i nuovi clienti sono stati 721 mentre i clienti già in essere 10.016.
I vantaggi presi in esame nella comunicazione sono: riduzione dei tempi di istruttoria, riduzione dei costi di istruttoria e, infine, migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento.
Oltre ai benefici fin qui esaminati il Codice dei contratti pubblici – D.Lgs n. 36/2023 – prevede:

  • all’allegato II.13, il Rating quale certificazione rilevante ai fini della riduzione della garanzia di cui all’art. 106, comma 812;
  • agli artt. 222, comma 713 e 10914 l’individuazione del Rating tra i parametri per la determinazione della “reputazione dell’impresa”.
I requisiti

Per richiedere il rating le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • avere la sede operativa in Italia;
  • avere un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • essere iscritti nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
  • dimostrare il rispetto dei requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento e che sono stabiliti dalla Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012.

In particolare l’art. 2, comma 2, della predetta Delibera effettua una ripartizione in base al fatto che il richiedente sia un’impresa individuale, collettiva o societaria; nel primo caso:

  • la dichiarazione deve essere resa dai soggetti individuati all’art. 2, comma 2, lett. a nonché da quelli che ricoprivano la carica o la posizione ivi indicata nell’anno precedente la richiesta di rating;
  • non devono essere stati adottati alcuni provvedimenti quali misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti indicati alla lettera a) dell’art. 2, comma 2, per i reati indicati nel D.Lgs n. 231/2001; per i reati tributari di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale; per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638. Occorre altresì che non sia stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p.

Qualora l’impresa sia collettiva la differenza rispetto a quanto evidenziato per quella individuale risiede nei soggetti tenuti alla dichiarazione che nel presente caso sono: gli amministratori, l’institore, il direttore generale, il direttore tecnico, i procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo.
Qualora invece l’impresa rivesta forma societaria e sia controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, occorre dichiarare che nei confronti degli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento non sono state adottati i provvedimenti in precedenza indicati anche da quei soggetti che ricoprivano la carica o la posizione ivi indicata nell’anno precedente la richiesta di Rating.
L’impresa deve altresì dichiarare di non essere stata destinataria:

  • di una sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e che non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
  • di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla Legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
  • di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;
  • di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
  • se impresa collettiva, di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

Oltre a quanto indicato l’impresa deve dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Il sistema delle “stelle”

Il rating attribuito alle imprese richiedenti è stabilito attraverso la concessione di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”: una qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 della Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012; la prima stella potrà essere incrementata di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre stellette.
Come rilevato nella Relazione AGCM del 31 dicembre 23 il 60% delle imprese che hanno ottenuto il Rating hanno un punteggio di una stella ++ fino a due stelle mentre quelle che si fermano ad una sola stella sono l’1%.

Come si richiede il rating

La domanda va presentata attraverso la piattaforma WEBRating messa a disposizione sul sito dell’AGCM e per accedervi occorre un indirizzo di posta elettronica certificata e un dispositivo di firma digitale del rappresentante legale dell’impresa.

  1. Decreto Legge n. 1/2012 (art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto Legge n. 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012. ↩︎
  2. Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020). ↩︎
  3. Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE – Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti. ↩︎
  4. Si veda sul sito dell’AGCM la pagina relativa all’elenco delle imprese all’indirizzo https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating. ↩︎
  5. Si veda sul sito dell’AGCM la pagina relativa alla Relazione 2024 per le attività svolte nel 2023 all’indirizzo https://www.agcm.it/pubblicazioni/dettaglio?id=8109532f-bd9a-412d-b3bb-ff61c5d255ef&parent=Relazioni%20annuali&parentUrl=/pubblicazioni/relazioni-annuali. ↩︎
  6. Si veda l’art. 1 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE. ↩︎
  7. Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE, art. 3, comma 2: “ai fini del presente articolo, l’impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell’Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l’obbligo per l’impresa di dichiarare, all’atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all’amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità, con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare all’amministrazione medesima l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell’erogazione del contributo, un controllo sull’elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell’Autorità, circa la permanenza del requisito dell’iscrizione all’elenco stesso da parte del beneficiario”. ↩︎
  8. Decreto Legislativo n. 123/1998, art.4, comma 2 – Procedura automatica: “il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione”. ↩︎
  9. Decreto Legislativo n. 123/1998, art.5, comma 2 – Procedura valutativa: “nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati”. ↩︎
  10. Decreto Legislativo n. 123/1998, art.6, comma 2 – Procedura negoziale: “il soggetto competente per l’attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l’attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati”. ↩︎
  11. Si veda sul sito della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/media/comunicati. ↩︎
  12. Il Capo III del Codice prevede gli altri requisiti per la partecipazione alla gara e l’art. 106 le garanzie per la partecipazione alla procedura. ↩︎
  13. L’art. 222 comma 7 del Codice – Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – stabilisce che l’ANAC collabora con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109. ↩︎
  14. L’art. 109 del Codice – reputazione dell’impresa – stabilisce che “1. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale. 2. L’ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all’articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all’articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.” ↩︎
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