di Pierpaolo Rossi
Novità Fiscalità (una selezione delle principali novità)
Gli emendamenti alle norme della Direttiva sullo scambio amministrativo di informazioni nel settore fiscale (DAC-8) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della UE
Il 24 ottobre 2023 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC) per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative al settore delle cripto attività come beni di investimento (cripto-asset) e delle cripto valute, nonché relative ai ruling fiscali riguardanti la tassazione dei patrimoni di persone fisiche facoltose.
Lo scopo della Direttiva è di modificare, per la ottava volta (DAC-8), le norme relative alle procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro al fine di scambiare informazioni prevedibilmente rilevanti per le amministrazioni competenti all’applicazione delle disposizioni nazionali degli Stati membri in materia fiscale.
Oltre a modificare molte disposizioni della Direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, la nuova Direttiva ha, in particolare, inserito disposizioni, vale a dire all’articolo 8ad, che definiscono la portata e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni segnalate dai fornitori di servizi relativi alla gestione e custodia dei cripto-asset. In particolare, l’articolo 8ad impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per imporre ai fornitori di servizi di cripto-attività segnalanti di soddisfare gli obblighi di segnalazione attuando le procedure previste per lo scambio di informazioni in base alla DAC.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2025, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva.
Il Consiglio pubblica la lista UE rivista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
Il 23 ottobre 2023, il Consiglio ha diffuso ufficialmente le proprie conclusioni sulla revisione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di promuovere e rafforzare le norme di buona governance fiscale, anche ai fini della trasparenza fiscale, e di lottare contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscale, sia a livello dell’UE che a livello mondiale. Di conseguenza, il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro del Gruppo Codice di condotta e per il loro contributo all’adempimento del mandato e degli obiettivi di rivedere la lista delle giurisdizioni non cooperative.
Pur accogliendo favorevolmente i progressi compiuti nelle giurisdizioni interessate verso la soluzione delle carenze individuate dal gruppo Codice di condotta, il Consiglio ha espresso rammarico per il fatto che alcune giurisdizioni continuano a non cooperare a fini fiscali e che diverse giurisdizioni non hanno rispettato i propri impegni in materia economica requisiti sostanziali o la riforma dei regimi fiscali dannosi.
Il Consiglio ha invitato queste giurisdizioni a collaborare con il Gruppo Codice di condotta per risolvere le restanti questioni. Di conseguenza, il Consiglio ha ufficialmente approvato la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, poste in un allegato. La lista delle giurisdizioni non cooperative comprende:
1) le American Samoa;
2) Anguilla;
3) Antigua e Barbuda;
4) le Bahamas;
5) il Belize;
6) le Fiji;
7) Guam;
8) Palau;
9) Panama;
10) la federazione Russa;
11) Samoa;
12) le Seychelles;
13) Trinidad e Tobago;
14) Turks e Caicos;
15) le US Virgin Islands; e
16) Vanatu.
Inoltre, il Consiglio ha approvato lo stato dei lavori, per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative per attuare norme di buona governance fiscale.
La proposta di Direttiva della Commissione relativa ad armonizzare la determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese affiliate criticata dagli Stati membri
In una riunione del 20 ottobre 2023 del gruppo di lavoro dei rappresentanti degli Stati membri sulle questioni fiscali hanno criticato la proposta di armonizzare le norme sui prezzi di trasferimento all’interno dell’UE. La proposta presenta numerose criticità e gli Stati membri suggeriscono invece di rilanciare il previgente Forum congiunto sui prezzi di trasferimento.
Gli Stati membri hanno sollevato interrogativi sull’impatto che avrà la proposta di Direttiva, se approvata e considerano necessario emendarla per ridurre tale novella. Diversi rappresentanti degli Stati membri, compresi quelli di grandi dimensioni, hanno dichiarato di non veder vantaggi dalla proposta codificazione, nell’UE, delle linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento, in quanto le loro legislazioni contengono già il rinvio a tali linee guida, e verrebbero a perdere la necessaria flessibilità aumentando i rischi di doppia imposizione e quelli di doppia non imposizione.
Come ormai noto, la proposta di Direttiva è di fatto motivata dalla Sentenza della Corte di giustizia del novembre 2022 nel caso Fiat/Commissione europea, cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P che aveva chiarito che le linee guida dell’OCSE non sono obbligatorie ai sensi del diritto UE in materia di aiuti di Stato, e che pertanto queste non possono essere utilizzate direttamente per definire il sistema di riferimento ai fini dell’analisi relativa all’esistenza di un vantaggio concorrenziale da parte delle imprese che beneficiano di ruling fiscali in materia di prezzi di trasferimento che si discostano dalle linee guida OCSE.
Il rappresentante svedese ha criticato la proposta, rappresentando che le controversie in materia di prezzi di trasferimento non sono certamente rare, e che, di solito, specialmente tra Stati membri si raggiunge una soluzione attraverso accordi reciproci in base a trattati fiscali, il che significa che la doppia imposizione è eliminata o attenuata in modo flessibile e transazionale e senza che sia necessario introdurre disposizioni comuni di carattere obbligatorio. Le regole contenute nella proposta di Direttiva della Commissione comporterebbero comunque un meccanismo dinamico per adattare il diritto UE agli orientamenti dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. La proposta della Commissione non potrebbe sostituire l’OCSE come organismo di normazione, e aumenterebbe complessità del sistema introducendo il filtro della Direttiva nel recepimento di linee guida che fanno già oggetto di recepimento autonomo. Altri Stati membri hanno quindi espresso riluttanza ad aggiungere alle linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento uno strumento obbligatorio quale la Direttiva UE.
Un altro aspetto critico riguarderebbe la sostanza della proposta e, in particolare, la definizione di imprese associate. La legislazione nazionale degli Stati membri mostra differenze rilevanti nella definizione di imprese associate e, in particolare, nella nozione di controllo, che costituisce il presupposto per l’applicazione dei prezzi di trasferimento.
La proposta della Commissione definisce l’impresa associata come una persona collegata a un’altra persona che esercita un’influenza significativa sulla gestione dell’altra persona, detiene oltre il 25% dei diritti di voto, detiene una proprietà diretta o indiretta del 25% del suo capitale o ha diritto al 25% dei loro utili. In proposito, ad esempio, la norma tedesca sui prezzi di trasferimento si applica alle operazioni tra imprese collegate nelle quali vi è un azionista superiore al 25%, mentre in Francia o in Belgio la norma sui prezzi di trasferimento si applica solo se vi è un azionista superiore al 50%. Alcuni Stati membri applicano criteri qualitativi oltre a quelli quantitativi. Risulta difficile trovare ragioni imperative per far convergere differenti tradizioni giuridiche.
Un’altra preoccupazione espressa riguarda l’articolo 3 della proposta dalla Commissione, che fa riferimento all’obbligo di recepire a livello dell’UE le future modifiche degli orientamenti in materia di prezzi di trasferimento introdotte a livello OCSE. Secondo la proposta gli Stati membri dovrebbero recepire qualsiasi modifica delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento esistenti mediante l’adozione di posizioni comuni da parte dell’UE ai sensi dell’articolo 218 del TFUE. L’articolo 218, paragrafo 9, TFUE in proposito stabilisce che il Consiglio UE, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in seno alle organizzazioni internazionali. Tuttavia, questo meccanismo non è mai stato applicato al fine di definire la posizione UE in materia fiscale, che ai sensi dei Trattati UE resta una competenza esclusivamente nazionale.
Giurisprudenza Fiscalità (una selezione delle principali sentenze e conclusioni delle corti europee)
Per l’Avvocato Generale della Corte, la Sentenza del Tribunale nel caso Apple va annullata con rinvio per un nuovo esame di merito circa il recupero di 13 miliardi di euro ordinato dalla Commissione nel 2016
Con un inaspettato parare del 9 novembre 2023, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia (AG), Giovanni Pitruzzella, neo designato giudice della Consulta, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-465/20, Commissione europea c. Irlanda, invitando la Corte ad annullare la Sentenza del Tribunale del 2020 nelle cause riunite T-778/16, Irlanda c. Commissione, e T-892/16, Apple Sales International (ASI) e Apple Operations Europe (AOE) c. Commissione con la quale il Tribunale aveva a sua volta annullato la decisione della Commissione europea che imponeva all’Irlanda di recuperare 13,1 miliardi di euro di aiuti di Stato asseritamente concessi alle due filiali in Irlanda di Apple Inc. USA e cioè ASI e AOE ricorrenti in primo grado per errori di diritto commessi dal Tribunale, e di rinviare allo stesso la causa per un nuovo esame di merito.
Secondo l’AG, il Tribunale si sarebbe reso responsabile di una serie di errori di diritto quando esso ha stabilito che la Commissione non aveva dimostrato secondo lo standard legale richiesto che le licenze per lo sfruttamento della proprietà intellettuale detenute dalle due filiali irlandesi di Apple ASI e AOE e relativi profitti generati al di fuori degli USA dovevano essere attribuiti ai fini fiscali alle stabili organizzazioni irlandesi di ASI e AOE, contrariamente a due ruling fiscali concessi dall’Irlanda che avevano confermato l’analisi dei prezzi di trasferimento presentata dalle due filiali irlandesi secondo cui tali profitti erano imputabili a loro stesse in quanto esenti da imposizione in Irlanda piuttosto che alle due stabili tassate. Per l’AG, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la sostanza dei ruling fiscali a causa di alcuni errori metodologici erroneamente imputati alla decisione della Commissione che avrebbero viziato il risultato dei ruling fiscali.
Il caso
Nel 1991 e nel 2007, l’Irlanda emetteva due ruling fiscali a favore di due filiali del gruppo Apple ASI e AOE, che erano costituite come società irlandesi ma non erano fiscalmente residenti in Irlanda e pertanto non imponibili. Il 30 agosto 2016, a seguito di una procedura di esame approfondita, la Commissione ha adottato una decisione relativa a questi due ruling fiscali emessi dalle autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue) riguardanti il periodo dal 1991 al 2014 a favore di ASI e AOE. I ruling fiscali impugnati avallavano i metodi utilizzati da ASI e AOE per determinare i loro utili imponibili in Irlanda, determinando i profitti imponibili, attribuibili alle stabili organizzazioni delle due filiali irlandesi. La Commissione riteneva che, escludendo dalla base imponibile parte degli utili generati dall’utilizzo delle licenze di proprietà intellettuale detenute da ASI e AOE, i ruling fiscali avessero concesso a queste società aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e illegali. La Commissione aveva quindi chiesto all’Irlanda di recuperare da Apple il vantaggio fiscale in questione, stimato a 13 miliardi di euro, in quanto aiuti illegali concessi nel corso negli anni.
L’Irlanda (Causa T-778/16) nonché ASI e AOE (Causa T-892/16) ricorrevano al Tribunale dell’Unione europea chiedendo di annullare la decisione della Commissione. Il Tribunale, nei termini di una Sentenza piuttosto severa del 15 luglio 2020 nei confronti della Commissione, annullava la decisione della Commissione in quanto questa non aveva dimostrato in modo sufficiente l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Più precisamente, il Tribunale criticava duramente il metodo utilizzato dalla Commissione per dimostrare l’esistenza di un vantaggio a favore delle due filiali irlandesi di Apple Inc. USA: ASI e AOE. Questo metodo, cosiddetto di ripartizione per esclusione, consisteva nell’attribuire ad ASI e AOE le funzioni di controllo qualità, gestione delle infrastrutture di ricerca e sviluppo e gestione del rischio d’impresa, per il solo motivo che ASI e AOE non disponevano di personale esterno alle proprie stabili organizzazioni in Irlanda. Questo metodo consentiva alla Commissione di attribuire a tali stabili gli utili delle filiali derivanti dall’esistenza di licenze di proprietà intellettuale (IP) del gruppo Apple detenute da ASI e AOE e, pertanto, di concludere che grazie ai ruling fiscali ottenuti gli utili di ASI e di AOE attribuiti alle stabili organizzazioni e pertanto imponibili in Irlanda erano stati significativamente sottostimati, discostandosi da un risultato affidabile basato sui prezzi praticabili in condizioni di libera concorrenza. In tal modo, il metodo di ripartizione per esclusione consentiva alla Commissione di evitare di dimostrare i profitti risultanti dalle attività effettivamente svolte dalle suddette stabili organizzazioni delle filiali irlandesi.
Invece, con le proprie sentenze, il Tribunale dava corso alla richiesta di Apple e conseguentemente annullava la decisione della Commissione e l’ordine di recupero dell’aiuto fiscale. Il Tribunale concordava con maggior parte delle posizioni espresse dal governo irlandese secondo cui la Commissione aveva errato nell’individuare il corretto sistema fiscale di riferimento per determinare la l’esistenza di un aiuto fiscale, sostituendo il proprio apprezzamento a quello della Commissione.
Per memoria, per la stessa ragione, nel novembre 2022, la Corte di Giustizia aveva ribaltato una Sentenza del Tribunale, annullando un’analoga decisione della Commissione e relativo ordine di recupero di un asserito aiuto che le autorità lussemburghesi avevano accordato attraverso due ruling fiscali anticipati che fissavano dei prezzi di trasferimento vantaggiosi a favore di Fiat Chrysler nelle cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P, FIAT c Commissione europea. La Corte ha confermato che la Commissione aveva applicato un principio di libera concorrenza che era in realtà inesistente in ambito UE, anziché il principio derivante dal diritto nazionale.
Il 4 maggio 2023, l’AG della Corte Kokott ha ancora raccomandato alla Corte di Giustizia di annullare una decisione della Commissione che stabiliva che altri ruling fiscali accordati erano da considerare aiuti di Stato incompatibili illegalmente concessi dal Lussemburgo nella causa C-454/21 P Engie SA c Commissione.
Le conclusioni dell’AG
Nella causa oggetto delle conclusioni in rassegna, quello dell’applicazione del principio di libera concorrenza da parte dell’Irlanda era stato un punto molto dibattuto tra la Commissione e lo Stato Membro nell’udienza del 23 maggio di fronte alla Corte. Nelle loro argomentazioni orali, le parti si sono scontrate su come interpretare la sezione 25 del Tax Consolidation Act (TCA) irlandese, in particolare sul punto se tale disposizione prevedesse già aggiustamenti equivalenti a quelli compresi nelle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, come il Tribunale aveva concluso nella Sentenza impugnata. Altra questione dibattuta nella causa riguardava la presunta errata analisi dei fatti da parte della Commissione e se la Commissione avesse fornito una prova sufficiente dell’esistenza dell’aiuto (conclusioni, punto 17).
Secondo l’AG Pitruzzella, sebbene il Tribunale avesse correttamente rilevato l’esistenza di una certa corrispondenza tra l’applicazione dell’articolo 25 del TCA e le linee guida OCSE, esso era incorso in errori di diritto nell’apprezzare la decisione della Commissione. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse utilizzato un approccio esclusivo, per cui le funzioni che non potevano essere attribuite ad Apple Inc. negli USA dovevano essere necessariamente come svolte in Irlanda. Per l’AG piuttosto, la Commissione si era limitata a collegare due constatazioni separate, vale a dire, in primis, l’assenza di attività e rischi assunti da Apple Inc. negli USA, e, secondariamente, la molteplicità di attività e la centralità dei rischi assunti dalle stabili organizzazioni di ASI e AOE in Irlanda. Per l’AG la posizione presa dal Tribunale sarebbe contraddittoria, come risulta dalla parte della Sentenza impugnata dove il Tribunale avrebbe fatto emergere una chiara tensione tra, da un lato, le conclusioni secondo cui la Commissione non aveva tentato di dimostrare che l’assegnazione delle licenze di proprietà intellettuale alle filiali irlandesi fosse una conseguenza delle attività ivi svolte, e, d’altra parte, le funzioni svolte da tali filiali che per lo stesso Tribunale giustificavano una simile ripartizione (conclusioni, punti 23-30).
Inoltre, per l’AG la Sentenza impugnata sarebbe insufficientemente motivata e mancherebbe di chiarezza per quanto riguarda la definizione del metodo di ripartizione dei profitti ai sensi della sezione 25 del TCA. È proprio questo un punto di cruciale importanza per l’analisi dell’esistenza di un vantaggio in base all’articolo 107 TFUE, ai sensi del quale la Commissione godrebbe di un certo margine discrezione che il Tribunale sarebbe tenuto a rispettare. L’AG suggerisce quindi alla Corte di concordare con la Commissione che la ripartizione dei profitti a favore delle stabili organizzazioni di ASI e AOE in Irlanda risultava limitata rispetto a quella applicante ai sensi di una tassazione normale (conclusioni, punti 31-54).
Per l’AG, qualora seguita, la linea stabilita nella Sentenza impugnata porterebbe ad un’analisi delle relazioni fra le sedi centrali e le stabili organizzazioni irlandesi che conduce al risultato paradossale per cui le licenze legittimamente trasferite da Apple Inc. alle filiali in Irlanda e i relativi profitti, al momento della determinazione delle imposte dovute in Irlanda sarebbero solo virtuali, riducendo ulteriormente l’onere fiscale del gruppo. L’AG ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato correttamente l’esistenza e le conseguenze di alcuni errori metodologici che, secondo la decisione della Commissione, avrebbero viziato i ruling fiscali. Secondo l’AG, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori giuridici nell’analisi che lo avrebbero portato a concludere che la Commissione non aveva dimostrato gli errori metodologici individuati nell’ambito del suo ragionamento subordinato (conclusioni, punti 74-96).
L’AG ha quindi concluso ritenendo necessaria una nuova valutazione. Considerati gli errori di diritto commessi dal Tribunale, che mettono in discussione la Sentenza impugnata sia in merito alla motivazione principale che a quella subordinata, l’AG Pitruzzella ha suggerito alla Corte di stabilire che essa non disponga degli elementi che le consentano di statuire in via definitiva sui ricorsi di primo grado e che sia pertanto opportuno rinviare le cause al Tribunale affinché possa effettuare una nuova analisi e pronunciarsi sui motivi non esaminati.
La Corte UE si pronuncia sull’imponibilità IVA dell’attività di radiodiffusione pubblica in Austria
Il 26 ottobre 2023, la Corte di Giustizia ha reso un’interessante Sentenza nella causa C-249/22, GIS, sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 378, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la Direttiva IVA), in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e con l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo trattino, secondo trattino, dell’Atto di adesione della Repubblica d’Austria all’UE (l’atto di adesione).
La causa trae origine da una controversia tra la società utente BM e la Gebühren Info Service GmbH (GIS) in merito alla richiesta di BM di ottenere il rimborso dell’IVA sostenuta da BM sui canoni dei programmi radio trasmessi dall’organismo pubblico di radiodiffusione ORF, per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2013 e il 31 ottobre 2018.
Nel periodo controverso oggetto della causa, BM era registrata presso le GIS come utente dei servizi di radiodiffusione in una zona coperta dalla trasmissione digitale terrestre dei programmi ORF, che può essere ricevuta tramite un’antenna interna. BM chiedeva alla GIS di determinare il suo diritto al rimborso dell’IVA pagata sulla commissione di programma dovuta ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’ORF G per il periodo menzionato, facendo valere, in sostanza, che l’assoggettamento all’IVA del canone sulla programmazione era contrario alla Direttiva IVA, letta alla luce della giurisprudenza della Corte secondo la quale i canoni per programmi radiotelevisivi pubblici esulano dal campo di applicazione della Direttiva IVA, in quanto non vi sarebbe alcun corrispettivo diretto (Sentenza Cesky Rozhlas, causa C-11/15).
Il caso
Il rinvio pregiudiziale riguarda una controversia tra BM che nei periodi di riferimento aveva corrisposto l’IVA sul canone per l’utilizzo di programmi radiofonici e televisivi e l’amministrazione finanziaria austriaca. Nel 2018 BM chiedeva il rimborso dell’IVA versata, sostenendo che l’addebito violava il diritto UE, in quanto i canoni non sono soggetti a IVA.
A seguito di rifiuto, la controversia veniva portata al Tribunale di prima istanza, il quale concludeva che la giurisprudenza Cesky Rozhlas non era applicabile ai canoni austriaci in quanto esclusivi dal regime comune della Direttiva IVA in base all’atto di adesione. La Sentenza veniva impugnata dinanzi al tribunale amministrativo federale, che sospendeva il procedimento chiedendo alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se le condizioni stabilite nell’atto di adesione consentissero di stabilire la legittimità dell’IVA addebitata ad un canone in deroga al regime comune IVA.
La Sentenza
Una questione preliminare risolta dalla Corte riguardava se il canone versato nel caso di specie direttamente alla GIS potesse o meno essere considerato la remunerazione di un servizio ai sensi della giurisprudenza Cesky Rozhlas. Ai sensi della normativa austriaca il canone è dovuto se il luogo di ricezione dell’utente si trova in una zona coperta dai programmi di radiodiffusione terrestre dell’ORF, indipendentemente dal fatto che l’utente disponga o meno delle attrezzature necessarie per ricevere tali programmi e non sarebbe pertanto qualificabile come corrispettivo.
La Corte ha qui rilevato che, sebbene la Legge consenta all’Austria di tassare le attività delle emittenti pubbliche, i canoni non possono essere considerati corrispettivi IVA ai sensi della Direttiva IVA, in quanto non costituiscono remunerazione di alcun servizio prestato a titolo oneroso. Il contributo del programma è un onere pubblico diretto che è pertanto estraneo al sistema comune dell’IVA e non deve essere considerato come riscosso in violazione della Direttiva IVA. Pertanto, non si può qualificare questo contributo aggiuntivo come IVA e addebitare l’imposta ai soggetti passivi. Nella misura in cui ciò non pregiudica l’efficacia del sistema comune dell’IVA, non si giustifica l’illegittimità di tale onere aggiuntivo, in ogni caso dal punto di vista del diritto UE.
L’atto di adesione dell’Austria del 1994 ha delineato il quadro giuridico applicabile per i quattro nuovi Stati membri (Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia) riguardo le deroghe alla Direttiva IVA. Esso consentiva di continuare ad addebitare l’IVA agli enti radiotelevisivi pubblici nonostante l’esenzione generale prevista dall’allora sesta Direttiva 77/388. La deroga era originariamente destinata ad applicarsi durante un periodo transitorio, che sarebbe terminato con una decisione del Consiglio dell’UE. Tuttavia, in mancanza di tale decisione, la deroga è rimasta in vigore ed è stata financo inclusa nella Direttiva IVA. Con l’atto di adesione gli Stati membri hanno inteso disporre che l’Austria preservasse la propria legislazione nazionale per finanziare la radiodiffusione pubblica mediante un canone per programmi, e che questa fosse soggetta all’imposizione austriaca.
La Corte ha quindi concluso che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della Direttiva IVA, applicata in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e con l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione dell’Austria, devono essere interpretati nel senso che non si oppongono all’assoggettamento di un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziato da un canone legale obbligatorio versato da chiunque utilizzi un dispositivo di ricezione radiotelevisiva all’interno di un edificio situato in una zona coperta dalla radiodiffusione terrestre del pertinente organismo pubblico di radiodiffusione, all’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal fatto che l’attività di radiodiffusione pubblica in questione rientri o meno nella nozione di “servizi forniti a titolo oneroso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
La Corte UE stabilisce che le holding che gestiscono principalmente partecipazioni in imprese non finanziarie non sono enti finanziari ai sensi della Direttiva 2013/36 e del Regolamento n. 575/2013
Il 26 ottobre 2023, la Corte di Giustizia ha reso un’interessante Sentenza nelle cause riunite C-207/22, C-267/22 e C-290/22, Lineas Concessões de Transportes, relative all’imposta di bollo portoghese delle operazioni di finanziamento di società controllate effettuate da una società di partecipazioni, definita ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
La Corte ha stabilito che le società che investono principalmente in imprese non finanziarie non possono essere considerate istituti finanziari ai sensi della Direttiva 2013/36 e del Regolamento n. 575/2013. Questo si basa sulla mancanza di un legame diretto tra le loro attività e il settore finanziario e sul fatto che i regolamenti si applicavano alle istituzioni coinvolte in attività finanziarie.
Il caso
Nella causa C-207/22, la Lineas Concessões de Transportes SGPS, esercente l’attività di gestione di partecipazioni, chiedeva il riesame dell’imposta di bollo considerata applicabile su certe operazioni di finanziamento a proprie società controllate effettate in periodi specifici. Sorgevano controversie sulla questione se tale holding dovesse essere considerata un istituto finanziario ai sensi del diritto UE. Poiché nel diritto portoghese vi erano interpretazioni contrastanti di istituto finanziario le cui operazioni di finanziamento sono esenti da bollo, il caso veniva rinviato alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti riguardo la definizione della nozione di istituto finanziario.
Nella causa C-267/22, la Global Roads Investimentos SGPS, un’altra holding portoghese, si trovava ad affrontare problemi analoghi per quanto riguardava la soggezione all’imposta di bollo delle proprie operazioni di finanziamento. La società presentava una domanda di revisione dell’imposta applicata che veniva rigettata dalle autorità fiscali portoghesi. Anche tale caso veniva rinviato alla Corte di giustizia per chiarire se tale holding possa essere considerata un “istituto finanziario” ai sensi delle direttive dell’UE.
Infine nella causa C-290/22, la holding portoghese NOS-SGPS effettuava operazioni di credito in periodi specifici la cui soggezione dall’imposta di bollo veniva contestata e a seguito di ricorsi presentati, la Corte di giustizia veniva consultata per stabilire se le NOS-SGPS, il cui unico scopo è la gestione di partecipazioni in società non finanziarie, potesse essere considerata un istituto finanziario le cui operazioni erano esenti ai sensi del diritto UE.
La Sentenza
La questione centrale in questi casi è se il concetto di istituto finanziario ai sensi del diritto dell’UE si applichi alle holding che gestiscono principalmente partecipazioni in imprese non finanziarie. I giudici portoghesi hanno interrogato sulla corretta interpretazione di tale nozione, chiedendo orientamenti per determinare l’applicazione o meno dell’imposta di bollo nazionale in senso conforme al diritto UE, in relazione alle circostanze specifiche di tali holding.
La Corte ha anzitutto stabilito che, secondo una costante giurisprudenza (Sentenza nella causa М. Ya. M., C-651/21, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto UE e il principio di uguaglianza comportano che una disposizione UE, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in questione.
Per quanto riguarda poi la definizione ente finanziario essa deriva dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della Direttiva 2013/36, che a sua volta rinvia all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento n. 575/2013.
Tale disposizione comprende anche le imprese la cui attività principale consiste nell’assumere partecipazioni sociali in enti finanziari, ed esclude unicamente gli enti creditizi, le imprese di investimento e talune holding del settore assicurativo. Per la Corte, l’espresso riferimento, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento n. 575/2013, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista sarebbe privo di qualsiasi utilità se tale disposizione dovesse essere intesa, per il solo fatto che riguarda le imprese la cui attività principale consiste nell’acquisire partecipazioni sociali, nel senso che include sistematicamente nella nozione di ente finanziario tutte le società che svolgono tale attività principale. Tuttavia, dall’inclusione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista non si può dedurre che per l’assenza di determinati legami specifici con un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento necessariamente escluda qualificazione come ente finanziario (Sentenza, punti 62-64).
Piuttosto, per la Corte, l’elemento principale del regime applicabile agli enti finanziari definito dalla Direttiva 2013/36 attiene alla facoltà loro concessa di esercitare, nell’ambito della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, attività che rientrano nel settore finanziario in un altro Stato membro. Pertanto, il fatto che un’impresa sia qualificata come ente finanziario ai sensi della Direttiva 2013/36 è irrilevante ai fini della sua corretta qualificazione se tale impresa non esercita effettivamente attività rientranti nel settore finanziario.
Da questo emerge che il Regolamento n. 575/2013 definisce norme che, poiché sono proprie delle partecipazioni sociali negli enti finanziari o in altri soggetti del settore finanziario e differiscono dalle norme applicabili alle partecipazioni al di fuori del settore finanziario, devono anche queste essere intese come basate sulla specificità delle attività di tale settore. Per la Corte, una siffatta logica sarebbe messa in discussione in caso di applicazione delle norme proprie delle partecipazioni sociali nei soggetti del settore finanziario ad una partecipazione al di fuori di tale settore di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, in ragione del solo fatto che l’attività consiste nell’acquisire partecipazioni sociali (Sentenza, punti 72-76).
In conclusione, la Corte ha stabilito che un’impresa la cui attività principale non ha alcun legame con il settore finanziario, in quanto non svolge, direttamente o tramite partecipazioni sociali, una o più delle attività finanziarie non può essere considerata un ente finanziario ai sensi della Direttiva 2013/36 e del Regolamento n. 575/2013.
L’AG della Corte UE considera legittimo il recupero di sussidi agricoli indebitamente versati in quanto oggetto di frode a carico di soggetti terzi rispetto ai beneficiari
Il 26 ottobre 2023, l’Avvocato Generale (AG) della Corte di Giustizia ha reso le proprie conclusioni nella causa C-437/22, RM, sul recupero di sussidi a carico della politica agricola comune indebitamente versati in quanto oggetto di frode.
Il caso origina da un procedimento giudiziario estone su un accertamento per cui i rappresentanti della società RM avevano fraudolentemente fornito informazioni false al fine di ottenere un finanziamento agricolo poi versato. Nelle more del giudizio nazionale la società veniva posta in liquidazione dopo aver trasferito l’azienda assieme ai diritti e obblighi ad altra società priva di risorse idonee. La questione rivolta alla Corte riguarda la misura in cui l’amministrazione estone può esigere il rimborso delle somme indebitamente erogate, conformemente all’articolo 4 del Regolamento 2988/1995 sula protezione degli interessi finanziari UE, direttamente dalle persone fisiche responsabili delle condotte fraudolente e che sono rappresentanti legali e soci della società beneficiaria del finanziamento, anche in solido con la società cessionaria.
Il caso
Con Sentenza del 2021 del Tribunale di primo grado di Viru, RM e EM venivano condannato per frodi commesse in materia di sovvenzioni agricole. In particolare, in qualità di rappresentanti e soci della società X, i due fornivano false indicazioni al competente Ufficio estone per le erogazioni in materia di agricoltura (PRIA), che su tale base erogava indebitamente aiuti finanziati dall’UE per un importo complessivo di EUR 143 737,38. Il Tribunale condannava RM e EM a restituire gli importi degli aiuti indebitamente erogati alla X a seguito della frode a favore della danneggiata amministrazione estone. L’estensione della solidarietà passiva per il recupero era ammessa in base al diritto nazionale in quanto nel caso di specie la X era stata sciolta con gli attivi venduti ad una società cessionaria anch’essa incapiente.
In appello, il giudice confermava la Sentenza del Tribunale di primo grado e stabiliva che la danneggiata era legittimata in forza dell’articolo 7 del Regolamento n. 2988/95 a chiedere la restituzione del finanziamento ottenuto indebitamente, oltre che dalla X, anche da RM ed EM In cassazione, le condanne degli imputati erano confermate e divenivano definitive. Nel contempo la Corte suprema decideva di statuire con Sentenza separata di obbligare RM ed EM al rimborso in solido con X degli aiuti percepiti indebitamente dalla X.
La Corte estone decideva tuttavia di interrogare la Corte per verificare in sostanza se l’articolo 7 del Regolamento n. 2988/95 permettesse di recuperare un finanziamento agricolo indebitamente percepito a seguito di un’irregolarità non solo dal beneficiario ma anche dalle persone che, pur non potendo essere considerate tecnicamente beneficiarie, avevano partecipato all’attuazione dell’irregolarità che ha portato al versamento indebito del finanziamento.
Le conclusioni dell’AG
L’AG ha anzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza (Sentenza nella causa Jager, C-420/06, punto 61) ), l’obiettivo del Regolamento n. 2988/95 è quello di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in tutti i settori e di stabilire un quadro giuridico comune per tutti i settori coperti dalle politiche dell’Unione, ma non preclude l’istituzione di norme specifiche o settoriali nei vari campi di attività dell’Unione, sebbene imponga che queste ultime siano interpretate conformemente al quadro generale delineato dal primo.
L’articolo 7 stabilisce che le misure e le sanzioni amministrative possono essere applicate non solo agli operatori economici di cui all’articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche e alle altre entità dotate di capacità giuridica ai sensi del diritto nazionale, che hanno commesso l’irregolarità, ma anche alle persone che hanno partecipato alla realizzazione dell’irregolarità e a quelle che sono tenute a rispondere dell’irregolarità o a impedirne la realizzazione.
L’AG ha quindi osservato che il citato articolo 7 determina l’ambito soggettivo del recupero che definisce il perimetro dei soggetti ai quali, a seconda delle circostanze, il rimborso di una somma indebitamente versata può essere chiesto. Esso consente di recuperare le somme dai soggetti che concretamente hanno causato l’irregolarità, senza prestare il fianco a possibili elusioni all’obbligo di restituire gli importi indebitamente percepiti.
Tuttavia, le norme settoriali in materia agricola non riproducono l’estensione dell’obbligo di recupero ai soggetti responsabili, oltre che ai beneficiari, cui rivolgere la richiesta di rimborso. Quelle disposizioni si riferiscono unicamente ai soggetti persone fisiche o giuridiche che hanno percepito un finanziamento indebito. Da ciò i dubbi del giudice del rinvio riguardo l’assenza di norme specificative nei regolamenti settoriali e nelle disposizioni di Legge nazionali sufficienti a giustificare il recupero alla luce del principio di legalità delle sanzioni, ha osservato l’AG (conclusioni, punti 44-49).
Per l’AG, tuttavia, riguardo la misura della revoca del finanziamento indebito e della connessa richiesta di rimborso non è necessaria una tassativa estensione dell’ambito soggettivo del recupero ai responsabili: all’accertamento dell’irregolarità consegue l’obbligo di recupero delle somme dai soggetti che sono stati parte attiva dell’irregolarità e delineati in modo chiaro e univoco dall’articolo 7 del Regolamento n. 2988/95 (Sentenza causa FranceAgriMer, C-670/11, punto 66).
In conclusione, per l’AG, la richiesta di rimborso va in primis rivolta al beneficiario in senso stretto, ma nei casi in cui ciò non sia possibile in ragione delle circostanze concrete come nel caso di specie, la stessa richiesta può essere indirizzata alla persona responsabile direttamente dell’irregolarità e alle persone che hanno partecipato o che sono tenute rispondere della medesima o a evitare che sia commessa (conclusioni, punti 54-60).


