Il protratto e sistematico omesso versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, quale operazione dolosa che cagiona il “fallimento” – ora nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – il “dissesto”

di Luca Ceva Bovio
Premessa

Il legislatore ha di recente rinnovato la disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza1 2, “pensionando” – dopo oltre ottanta anni – il Regio Decreto n. 267 del 1942 e ammodernando in maniera sostanziale il tradizionale sistema di “gestione” della crisi e dell’insolvenza del debitore, che esercita come persona fisica o giuridica un’attività commerciale, artigiana o agricola.
La nuova norma, per la prima volta inserita in un Codice3, aspira a nuovi orizzonti e rifiuta la parola “fallimento”.
Non si dovrà più parlare di “fallimento”, ma di “liquidazione giudiziale”.
È questa la novità concettuale, culturale e pratica, tenuto conto che il fallimento, nella previgente normativa è sempre stato accostato alla “morte del debitore”.
Nel realizzare tale opera, destinata a sostituire la cd. Legge fallimentare, che dal 1942 regolamentava la crisi e l’insolvenza degli imprenditori commerciali (esclusi quelli piccoli), nel Decreto Legislativo n. 14/2019 il legislatore ha conferito centralità al principio di “continuità aziendale”, stimolatore di soluzioni volte alla tempestiva emersione della crisi d’impresa e al suo superamento, per mezzo di accordi di ristrutturazione, strumenti negoziali e altre procedure alternative alla liquidazione.
Ma non tutto è cambiato. Veramente, in molti casi le modifiche riguardano più la formulazione letterale delle norme che non la loro portata precettiva o funzionale, specialmente per quanto concerne le condotte penalmente rilevanti.
Sicuramente è cambiata la concatenazione stessa delle norme e la loro costruzione sistematica. Probabilmente chi era avvezzo da decenni – come me – alla logica formale e schematica della vecchia Legge fallimentare, senza pretesa alcuna di esaustività, dovrà comunque impegnarsi per prendere familiarità con le logiche del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che da questo punto di vista manca spesso di razionalità.
La Legge fallimentare era breve, spedita, ordinata, essenziale; il nuovo Codice è lungo, così come spesso sono lunghe le norme che lo compongono, troppo articolate e la prima fatica dell’operatore sarà proprio questa: andare alla ricerca delle norme dedicate ai singoli istituti, collegarle fra loro, metterle insieme.
Ma fino a qui, dobbiamo tener conto che siamo ancora nel campo dell’estetica delle norme per come si propongono e non nel campo sostanziale.

Breve confronto tra le nuove norme penali del Codice della Crisi d’Impresa e quelle della Legge Fallimentare

Interamente dedicato alle disposizioni penali, il titolo nono del nuovo Codice replica la struttura del previgente assetto normativo del Regio Decreto n. 267 del 1942, che già separava i reati commessi dall’imprenditore ora in liquidazione giudiziale (capo I) da quelli ascrivibili a soggetti diversi da quest’ultimo (capo II).
Il primo capo si apre con la fattispecie di bancarotta fraudolenta (art. 322 C.C.I.I.), invariata rispetto alla precedente versione dell’art. 216 del R.D. 16.03.1942, n. 267, tranne che per l’introduzione del “limite massimo” di dieci anni alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e del divieto di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (art. 322, ultimo comma C.C.I.I.), a seguito anche dell’intervento della Corte Costituzionale, con la Sentenza 25 settembre – 5 dicembre 2018, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), con la quale veniva dichiarato “…l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui disponeva: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni””.
La bancarotta cd. preferenziale, nel nuovo Codice è contenuta, come in passato, al comma terzo della norma sulla bancarotta fraudolenta.
Il titolo continua, poi, con la previsione del reato di bancarotta semplice (art. 323 C.C.I.I., prima art. 217 R.D. 16.03.1942, n. 267), che rimane invariato nella nuova formulazione.
Segue l’art. 324 del C.C.I.I. intitolato “Esenzione dai reati di bancarotta” (precedentemente art. 217-bis4 del R.D. 16.03.1942, n. 267), all’apparenza riscritto in ragione dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi, in linea comunque con gli obiettivi perseguiti dalla riforma e anticipati dall’intervento recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica di cui al D.L. 31.05.2010, n. 78.
All’ipotesi delittuosa di Accesso abusivo al credito e relative circostanze aggravanti e attenuanti di cui agli artt. 325 e 326 del Codice, non si ravvede alcun elemento differenziale rispetto agli artt. 218 e 219 della vecchia Legge fallimentare.
Analogamente, l’art. 327 del C.C.I.I., già art. 220 del previgente assetto, affianca il nuovo reato nella liquidazione giudiziale alla “Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”.
Specularmente all’art. 222 del R.D. 16.03.1942, n. 267, per quanto concerne le società di persone, l’art. 328 del C.C.I.I. nei casi di liquidazione giudiziale estende l’applicabilità delle disposizioni del capo ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
La circostanza attenuante ad effetto speciale per tutti i reati del capo, di cui all’art. 221 del R.D. 16.03.1942, n. 267 (qualora al fallimento fosse applicabile il cd. procedimento sommario5) nel nuovo Codice è scomparsa.
Nel secondo capo del titolo nono del nuovo Codice, specularmente a quanto previsto nel vecchio Regio Decreto del ‘42, sono contemplati i reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale.
L’art. 329 del C.C.I.I., riprende fedelmente lo schema originario dell’art. 223 del regio Decreto “Fatti di bancarotta fraudolenta”, riconducibili al reato di bancarotta “impropria”.
Anche per le successive condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti diversi rispetto all’imprenditore in liquidazione giudiziale del capo in esame6, nulla è cambiato.
Pure le condotte sanzionate dall’art. 232 del regio Decreto relativamente alle “Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (ora con l’imprenditore in liquidazione giudiziale)” sono riprodotte nell’art. 338 del C.C.I.I., così come quelle cd. di Mercato di voto (art. 339 C.C.I.I., prima art. 233 R.D.) e di Esercizio abusivo dell’attività commerciale (art. 340 C.C.I.I., prima art. 234 R.D.).
Non è richiamato invece in alcun modo nel nuovo Codice, il reato di “Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari” – ex art. 235 del regio Decreto, in quanto la previsione in parola sanzionava ipotesi di omissioni penalmente rilevanti già tacitamente abrogate da tempo nella prassi, in quanto non più riconducibili ad alcun obbligo ancora in vigore.
La sintetica analisi esplicativa sopra riportata, fa emergere chiaramente che il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ripropone sostanzialmente invariate le fattispecie criminose previste dalla Legge fallimentare in un’ottica di continuità normativa.

Il protratto e sistematico omesso versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, quale operazione dolosa che cagiona il “dissesto”.

Come anticipato nel precedente paragrafo, al secondo comma dell’art. 329, il nuovo Codice, specularmente all’art. 223, comma 2, n. 2 della Legge Fallimentare, disciplina la residuale previsione della bancarotta cagionata “con dolo o per effetto di operazioni dolose”.
L’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione ha ormai statuito che tra le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 della Legge fallimentare (ora previste al secondo comma dell’art. 329 del nuovo Codice) rientra il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018; conf. n. 12426 del 2014, n. 29586 del 2014, n. 47621 del 2014, n. 15281 del 2017).
D’altronde, il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti dell’Erario e degli Enti previdenziali, non può che determinare il conseguente dissesto della società, sicché certamente non può escludersi la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame in presenza di “autofinanziamento irregolare” operato attraverso il mancato pagamento dei tributi e delle contribuzioni obbligatorie, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo – e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (vgs. Corte di Cassazione, Sez. 5, numero 29572/2023).
Sicuramente, il sistematico inadempimento di un debito erariale, nell’immediato arreca sicuri vantaggi all’impresa che ricorra a queste prassi illecite, ma nessun dubbio può aversi sul fatto che questi comportamenti rappresentino sovente l’indefettibile innesco del dissesto ancorché la prassi illecita venga o meno accertata e sanzionata (vgs. Corte di Cassazione, Sez. 5, numero 46689/2016).
Le “operazioni dolose” di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, L.F. (ora al secondo comma dell’art. 329 del nuovo Codice) non chiedono necessariamente la qualificazione delle condotte in termini di “illeciti penali”, ma soltanto la verifica di “abusi di gestione” o di “infedeltà ai doveri” imposti dalla Legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero di “atti intrinsecamente rischiosi” per la “salute” economico-finanziaria della impresa che postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale derivante non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), ma bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (vgs. Corte di Cassazione, Sez. 5, numero 31702/2023, conf. n. 47621 del 25/09/2014).
Ancora più pregnante è la recente Sentenza n. 22765 del 9 giugno 2021 (ud. 18 febbraio 2021), sempre la quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata in merito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria commessa mediante operazioni dolose (articolo 223, comma 2, n. 2 della Legge fallimentare – ora nel nuovo Codice della crisi dell’impresa disciplinata all’art. 329), “…ammettendo la possibilità che l’operazione dolosa può avere anche solo il carattere omissivo che consista nell’omesso versamento delle imposte dovute dalla società”.
In particolare ha rilevato che “l’art. 223 comma secondo n. 2 L.F. configura una ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria della quale possono rispondere amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società fallite, che abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
A differenza dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (…), che postulano il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia avvenuto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico7 con il fallimento (ndr. ora con il dissesto).
… si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento (ndr. ora il dissesto) è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
… poiché l’amministratore ha un obbligo di fedeltà8 nei confronti della società, ogni violazione di questo integra, sussistendone le altre condizioni, un’operazione dolosa ai sensi dell’art. 223 co. 2 n. 2 L.F., che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa”.
Si è dichiarato che “…la ‘operazione’ è termine semanticamente più ampio della ‘azione’, intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l’insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché, può ben essere integrata dalla violazione – deliberata, sistematica e protratta nel tempo – dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società”.
La Sentenza in parola, prosegue con la differenziazione tra la fattispecie in analisi (bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) e quella, anch’essa prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, L.F., di bancarotta fraudolenta per aver cagionato con dolo il fallimento della società.
Premesso che al di là della mera novità concettuale della diversa espressione lessicale utilizzata dalla norma del nuovo Codice della crisi, ove il termine “fallimento” è stato sostituito dal “dissesto”, non si ravvisano particolari ostacoli ad adattare l’interpretazione ormai consolidata della Suprema Corte sulle condotte dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L.F. anche a quelle previste dal secondo comma dell’art. 329, del nuovo Codice della Crisi.
In particolare, le due fattispecie in parola non presentano sostanziali differenze.
Secondo la previsione normativa di cui al secondo comma dell’art. 223 della Legge Fallimentare, la causazione del fallimento (ora del dissesto) deve essere cagionata con dolo o per effetto di operazioni dolose, basando la differenza tra tali due fattispecie – che riguardano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che hanno causato il dissesto da cui è scaturito il fallimento – sull’elemento soggettivo, nel senso che la locuzione “con dolo” va intesa in relazione alla enunciazione di cui all’art. 43 del Codice penale, per cui il fallimento (ora il dissesto) deve essere previsto e voluto dall’agente come effetto della sua azione od omissione.
Al riguardo, la giurisprudenza (vgs. Cass. Pen., Sez. V, sent. del 9 giugno 2021, n. 22765) è indirizzata a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi in cui il fallimento (ora dissesto) della società sia stato l’obiettivo avuto di mira dal reo (dolo diretto).
Si tratta, dunque, di una fattispecie penale a dolo9 diretto di evento10.
In senso contrapposto, “nel fallimento conseguente a operazioni dolose” (ora dissesto), esso è solo l’esito, dal punto di vista della causalità materiale di una condotta volontaria, ma non appositamente volta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il reo ha assunto il rischio che esso si verifichi.
La predetta condotta, frutto di una consapevole scelta gestionale “scellerata”, come confermato dalla giurisprudenza di massima (vgs. Corte di Cassazione Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Cassazione n. 34153/2019, recentemente confermata dalla stessa Sezione con la Sentenza n. 1476 del 14/05/2021), configura il reato di bancarotta fraudolenta attraverso altre operazioni dolose – ex art. 223, comma 2 n. 2 della Legge fallimentare (ora secondo comma lett. b dell’art. 329 del nuovo Codice).
Si sostiene, infatti, che non è obbligatoria la volontà diretta a causare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un’infedeltà nell’esercizio della carica rivestita o in un atto intrinsecamente rischioso per la salute economico finanziaria della società, determini l’astratta prevedibilità della “decozione”.
Si tratta, dunque, di una fattispecie a dolo generico11.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sez. V, con Sentenza del 20 luglio 2022, n. 28673 ha sottolineato che la scelta dell’amministratore (con delega) di “…soddisfare altri creditori rispetto al fisco non esclude il dolo della fattispecie, dal momento che il mancato adempimento degli obblighi tributari ha esposto la società al prevedibile rischio — che l’amministratore delegato della società non poteva ignorare — di cagionare il dissesto”.
Diversamente, per quanto riguarda gli amministratori senza delega, per la “…configurabilità del loro concorso per omesso impedimento dell’evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell’amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere I’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez.5, n. 42568 del 19/06/2018, Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012 (dep. nel 2013), Sez.5, n. 42519 del 08/06/2012)”.
Unico “vulnus” della norma in parola è che il legislatore sia nella vecchia Legge fallimentare del 1942 che nel nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza ha previsto la rilevanza penale della condotta di aver “…cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto…” solo a carico degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di “società” in liquidazione giudiziale (prima dichiarate fallite), dimenticando, anche nel nuovo Codice, di riproporre la rilevanza penale della medesima condotta anche a carico degli imprenditori individuali, che di fatto non possono essere perseguiti per i citati fatti, rispetto agli omologhi amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, per mancata indicazione della citata condotta nell’articolo 216 del vecchio regio Decreto della Legge fallimentare ed ora nell’articolo art. 322 C.C.I.I..
Considerata la costante ed ormai consolidata giurisprudenza formatasi in materia (sopra richiamata) a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in merito alle condotte che hanno “…cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto …”, sarebbe quantomeno auspicabile un repentino intervento del legislatore per colmare la predetta lacuna legislativa che permette agli imprenditori individuali di sfuggire alle maglie delle responsabilità penali del reato di bancarotta fraudolenta “…per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto …”.
Al riguardo, la nuova commissione per la riforma dei reati fallimentari, presieduta da una delle toghe più esperte nella materia – prof. Renato Bricchetti, presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione, istituita dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio a metà maggio u.s. – nell’articolato terminato negli ultimi giorni e consegnato al Ministro ha aggiornato le condotte di bancarotta poste in essere dall’imprenditore individuale richiamando integralmente tutte quelle a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società.
La riforma in parola indicata dalla commissione al termine dei propri lavori, consente di colmare la predetta lacuna legislativa che permetteva agli imprenditori individuali di sfuggire alle maglie delle responsabilità penali del reato di bancarotta fraudolenta “…per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto …”.

  1. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), nel sostituire dalla versione previgente dell’art. 223, co. 2, n. 2 del R.D. 267/42 il termine “fallimento” (“hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società”), ha preferito, anche in relazione alla nuova ipotesi speculare di cui all’art. 329 comma 2, n. 2 del D.Lgs. n. 14/2019, il termine “dissesto”, per quello di “crisi”. In tal guisa, per la prima volta sono state equiparate le due situazioni, in dispetto alla precedente distinzione – non solo lessicale – tra dissesto, di cui all’art. 223, co. 2, n. 1 del regio Decreto, e fallimento, di cui all’art. 223, co. 2, n. 2 del citato regio Decreto. ↩︎
  2. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dell’impresa, come noto, è entrato in vigore dopo numerose proroghe nel luglio 2022. Inizialmente prevista per il 15.08.2020, la sua entrata in vigore (fatta eccezione per una serie di previsioni, per i quali era fissata già al 16.03.2019), è stata prorogata in prima battuta dal D.L. 08.04.2020, n. 23, precisamente al 1.09.2021; in seguito, dal D.L. 24.08.2021, n. 118, al 16.05.2022. Infine, il D.L. 30.04.2022, n. 36 ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del Provvedimento al 15.07.2022. ↩︎
  3. Un Codice, nel diritto, è la denominazione che normalmente designa una raccolta di disposizioni di Legge disciplinanti una certa materia giuridica. I codici, in generale, si pongono come testo organico disciplinante in totale via esclusiva un certo ramo del diritto, rompendo assolutamente ogni rapporto col sistema di fonti del diritto comune (Adriano Cavanna, noto storico e giurista italiano). Nell’ordinamento italiano, il processo evolutivo del termine Codice ha messo da parte il concetto di completezza, che lo ha caratterizzato dalla metà dell’Ottocento fino al periodo fascista, per dare spazio a quello di ordine. Infatti dopo la seconda guerra mondiale ogni volta che il legislatore ha emanato un Codice o un testo unico ha inteso dare un ordine logico alla materia. Il Codice è distinto dall’atto, simile per natura, di tipo testo unico, in quanto, mentre il Codice è sostanzialmente innovativo della materia, il testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente. ↩︎
  4. Introdotto per la prima volta solo con il D.L. del 31/05/2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125) convertito, con modificazioni, dalla L. del 30/07/2010, n. 122 (in S.O. n. 174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) che all’art. 48, co. 2-bis ha disposto l’introduzione dell’art. 217-bis nella Legge fallimentare. ↩︎
  5. Invero abrogato dall’art. 1, co. 6, lett. a), n. 14 della Legge 14 maggio 2005, n. 80. ↩︎
  6. Dalla bancarotta impropria semplice – art. 320 del C.C.I.I., ex art. 224 R.D. 16.03.1942, n. 267 – al ricorso abusivo al credito e la denuncia di crediti inesistenti da parte dei titolari del potere gestorio – rispettivamente artt. 331 e 332 C.C.I.I., ex artt. 225 e 226 del regio Decreto, nonché i reati commessi dall’institore – rispettivamente, art. 333 C.C.I.I., riconducibile al previgente art. 227 del regio Decreto – dal curatore – artt. 334, 335 e 336 C.C.I.I., già artt. 228, 229 e 230 del R.D. e dai coadiutori di quest’ultimo – art. 337 C.C.I.I., vecchio art. 231 del R.D. ↩︎
  7. In termini generali il nesso di causa rappresenta il legame eziologico tra un dato evento ed il prodursi di una determinata conseguenza rilevante per l’ordinamento giuridico. ↩︎
  8. Il dovere di diligente gestione imposto all’amministratore è espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché l’amministratore ha il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che lo ha incaricato dell’amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito di indubbie connotazioni fiduciarie. ↩︎
  9. La definizione legislativa del “dolo” è contenuta nell’art. 43 C.p.: “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione e da cui la Legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
    Giuridicamente, la Cassazione Penale, Sezione I, con la Sentenza del 16 maggio 1987, n. 6350 ha affermato che il dolo consiste nel porre in essere volontariamente l’azione vietata con previsione dell’evento lesivo e con consapevolezza dell’antidoverosità dell’azione stessa. ↩︎
  10. L’evento è visto come conseguenza diretta ed inevitabile della condotta e il soggetto agente (colui che mette in atto la condotta) comunque lo prevede come risultato certo, in quanto conseguenza accessoria necessariamente connessa al fatto principale. ↩︎
  11. Il soggetto agente si prefigura e vuole cagionare gli elementi costitutivi del fatto di reato senza che si rappresenti uno scopo preciso ed ultroneo rispetto alla struttura materiale della fattispecie di reato. ↩︎
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