di Luigi Fruscione
Premessa
Il 10 maggio 2023 è stato approvato dal Parlamento europeo il Regolamento 956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (carbon border adjustment mechanism – CBAM).
Nel periodo iniziale il Provvedimento si applica solo ad alcune merci la cui produzione è basata su un’alta intensità di carbonio (cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno).
Tale Provvedimento rientra nell’ambito del più ampio progetto del green deal attraverso il quale si intende ridurre del 55% entro il 2030 le emissioni di gas ad effetto serra e raggiungere, nei successivi venti anni, la neutralità climatica.
Particolarmente serrate le date con cui le imprese sono chiamate a confrontarsi per una compliance al CBAM; infatti basti pensare al fatto che il Provvedimento è del maggio di quest’anno ed il Regolamento operativo per la fase transitoria è stato pubblicato il 15 settembre u.s. tanto è vero che, vista la tempistica ristretta il Considerando 24 stabiliva che “poiché il primo periodo di riferimento ha inizio il 1° ottobre 2023, è opportuno che il presente Regolamento entri in vigore con urgenza”.
Come indicato nel Considerando 1 al Regolamento 956/23 “la Commissione ha inoltre annunciato, nella sua comunicazione del 12 maggio 2021 dal titolo “Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo,” la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell’ “inquinamento gratuito” al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l’obiettivo di azzerare l’inquinamento”.
Il dazio ambientale che sarà riscosso ha la finalità di bilanciare il rapporto tra la riduzione delle emissioni all’interno dell’Unione rispetto al contenimento di quello che avviene nei Paesi extra-UE; infatti il meccanismo messo a punto dalla Commissione europea si basa sull’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di merci comparabile con quello sostenuto dalle imprese produttrici unionali nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS).
Al fine di aiutare i destinatari degli obblighi CBAM la Commissione europea ha pubblicato nell’agosto u.s. una guida – Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the Eu1.
In cui sono esaminate le seguente tematiche: il capitolo 3 della guida fornisce indicazioni per l’importatore di merci CBAM e/o il dichiarante esplicitando altresì i concetti più importanti del reporting CBAM; il capitolo 4 fornisce un’introduzione alla regolamentazione CBAM e una panoramica del ciclo di conformità, dei ruoli e delle responsabilità, dei traguardi e delle scadenze per la segnalazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio; il capitolo 5 presenta una panoramica dei beni e delle catene del valore per i settori e i beni che rientrano nell’ambito della CBAM; il capitolo 6 definisce gli obblighi di segnalazione e le raccomandazioni potenzialmente applicabili a qualsiasi importatore interessato di merci CBAM; il capitolo 7 illustra le esenzioni generali previste dal CBAM.
Nel mese di novembre sono state pubblicate sulla pagina “Taxation and Customs Union” della Commissione europea, relativa al CBAM, una serie di aggiornamenti alle diverse guide che erano state emesse nel corso dei mesi nonché webinar esplicativi.
Il 28 novembre si è proceduto anche all’aggiornamento delle FAQ con l’esame di tutta una serie di dubbi e casistiche derivanti dall’applicazione del sistema CBAM.
Le due fasi del CBAM
Il Regolamento 956 prevede due fasi applicative, una transitoria e l’altra finale; la prima ha avuto inizio lo scorso 1° ottobre u.s. e si chiuderà il 31 dicembre 2025. Durante la sua vigenza sussistono per gli operatori obblighi informativi non essendo prevista la determinazione ed il pagamento del tributo ambientale; alle incombenze previste si aggiungono anche tutte quelle connesse agli obblighi autorizzativi previsti per step successivi.
La seconda fase avrà inizio dal 1° gennaio 2026 e comporterà tra i diversi obblighi anche la presentazione, entro il 31 maggio 2027, della prima dichiarazione CBAM che sarà relativa alle merci oggetto di importazione nel territorio doganale dell’Unione europea nell’anno civile 2026.
I soggetti obbligati al rispetto del CBAM
I soggetti tenuti agli obblighi sono:
- l’importatore – ovverosia in base al disposto dell’art. 3, par. 1, n. 15 del Regolamento UE 956/23 – “la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata”;
- il suo rappresentate doganale secondo la casistica evidenziata nell’art. 32 – per il periodo transitorio – ovverosia qualora l’importatore sia stabilito in uno Stato membro e designi un rappresentante doganale indiretto conformemente all’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013, e laddove il rappresentante doganale indiretto sia d’accordo, a detto rappresentante doganale indiretto si applicano gli obblighi di comunicazione. Qualora l’importatore non sia stabilito in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale indiretto.
Gli obblighi previsti per il periodo transitorio: il Regolamento UE 1776/23
Gli obblighi previsti per il periodo transitorio sono suddivisi tra il Regolamento CBAM di base e il Regolamento UE 1776/23 che reca le modalità di applicazione per quanto concerne gli obblighi di comunicazione connessi al predetto periodo.
In particolare l’art. 32 del Regolamento 956 prevede che durante il periodo transitorio – dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 – gli obblighi dell’importatore “sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 33, 34 e 35”; proprio tale ultima disposizione stabilisce che spetta alla Commissione europea stabilire norme di esecuzione per il periodo transitorio cosa avvenuta il 15 settembre u.s. con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, del Regolamento che detta le disposizioni operative per adempiere agli obblighi di comunicazione.
Come indicato nei Considerando 2 e 3 del Provvedimento “durante il periodo transitorio gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti devono comunicare la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori” ed ancora “la prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023. L’ultima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025”.
- Il dichiarante
È da qualificarsi quale “dichiarante” una delle persone seguenti:
a) l’importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;
b) la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – CDU);
c) il rappresentante doganale indiretto, se la dichiarazione in dogana è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell’articolo 18 del CDU qualora l’importatore sia stabilito al di fuori dell’Unione oppure qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2023/956.
- Obblighi di comunicazione dei dichiaranti
In base al disposto dell’art. 3 del Regolamento 1776/23 il dichiarante CBAM si deve attivare affinché il gestore dell’impianto situato in un Paese terzo possa comunicare, come stabilito nell’allegato III, le seguenti informazioni concernenti le merci elencate all’allegato I del Regolamento di base CBAM, importate durante il trimestre cui si riferisce la relazione CBAM:
a) il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b) il tipo di merci identificato dal rispettivo Codice di Nomenclatura Combinata2.
- Contenuto della relazione CBAM
La relazione CBAM, presentata dal dichiarante fornisce una serie di dati relativi alle emissioni incorporate delle merci elencate all’allegato I del Regolamento di base:
a) il Paese di origine delle merci importate;
b) l’impianto in cui sono state prodotte le merci, identificato dai seguenti dati:
1) il Codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;
2) il nome della società dell’impianto, l’indirizzo dell’impianto e la trascrizione in inglese;
3) le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto;
c) i percorsi produttivi usati, definiti nell’allegato II, sezione 3, del Regolamento 1776/23, che rispecchiano la tecnologia impiegata per la produzione delle merci, e le informazioni sui parametri specifici che qualificano il percorso produttivo scelto secondo la definizione di cui all’allegato IV, sezione 2, per determinare le emissioni dirette incorporate;
d) le specifiche emissioni dirette incorporate delle merci, che sono determinate convertendo le emissioni dirette attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all’allegato III, sezioni F e G, del Regolamento 1776/23;
e) gli obblighi di comunicazione che incidono sulle emissioni incorporate delle merci, di cui all’allegato IV, sezione 2, del Regolamento 1776/23;
f) per l’energia elettrica come merce importata, il dichiarante comunica le informazioni seguenti:
1) il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica, espresso in tonnellate di CO2e per MWh (megawatt ora) determinato in conformità dell’allegato III, sezione D, del presente Regolamento;
2) la fonte dei dati o il metodo usato per determinare il fattore di emissione dell’energia elettrica, determinato in conformità dell’allegato III, sezione D, del Regolamento 1773/23;
g) per le merci in acciaio il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.
Per specifiche emissioni indirette incorporate ciascun dichiarante comunica nelle relazioni CBAM:
- il consumo di energia elettrica, espresso in megawatt ora, del processo di produzione per tonnellata di merci prodotta;
- se la comunicazione riguarda le emissioni effettive oppure i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, conformemente all’allegato III, sezione D, del Regolamento di esecuzione;
- il fattore di emissione corrispondente dell’energia elettrica consumata;
- il quantitativo delle specifiche emissioni indirette incorporate, che è determinato convertendo le emissioni indirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche indirette delle merci, espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all’allegato III, sezioni F e G, del Regolamento di esecuzione.
Per quel che attiene i dati relativi al perfezionamento attivo il Regolamento 1776 prevede disposizioni specifiche all’art. 6.
- Presentazione e modifica della relazione CBAM
Come già ampiamente accennato gli obblighi di comunicazione per il periodo transitorio sono trimestrali ed iniziano a decorrere dal trascorso 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025.
Il dichiarante presenta le relazioni CBAM al registro transitorio CBAM entro e non oltre un mese dalla fine di trimestre di riferimento; una volta presentata nel registro transitorio CBAM è attribuito un Codice identificativo unico della relazione.
Nel registro transitorio CBAM il dichiarante oltre a fornire le informazioni richieste deve procedere ad indicare anche se la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto o da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore.
Il rappresentante doganale indiretto che non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell’importatore è tenuto a notificare a quest’ultimo l’obbligo di rispettare le disposizioni del Regolamento 1773/23; nella notifica sono altresì indicate le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 13, del Regolamento (UE) 2023/956.
Le relazioni CBAM comprendono le informazioni indicate nell’allegato I del Regolamento di esecuzione.
Un dichiarante può procedere alla modifica della relazione CBAM che ha già provveduto a presentare purché non siano trascorsi più di due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.
Eccezione a tale regola è prevista solo per i primi due periodi di riferimento per i quali è prevista la possibilità di presentare modifiche fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM.
È possibile che l’autorità competente autorizzi il dichiarante a ripresentare la relazione o a correggerla dopo il termine ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento in caso di richiesta motivata; la ripresentazione della relazione CBAM corretta o la sua correzione è effettuata non oltre un mese dall’approvazione dell’autorità competente.
- La gestione delle comunicazioni CBAM: il registro transitorio, i controlli e le valutazioni
Nell’ambito della gestione delle comunicazioni CBAM assumono rilievo le disposizioni operative relative al registro transitorio, ai controlli e alle valutazioni delle relazioni.
Il termine entro cui la Commissione può procedere al controllo delle relazioni CBAM per valutare l’adempimento degli obblighi di comunicazione è stabilito in entro tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l’ultima relazione CBAM.
Qualora la Commissione ritenga che la relazione non contenga tutte le informazioni richieste negli articoli da 3 a 7 del Regolamento 1773/23 oppure che sia incompleta o inesatta ai sensi dell’articolo 13 del predetto Provvedimento comunica la valutazione indicativa concernente tale relazione CBAM all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stabilito per i successivi adempimenti.
- Relazione incompleta ed inesatta
La relazione CBAM è considerata “incompleta” qualora il dichiarante non abbia comunicato tutte le informazioni di cui all’allegato I del Regolamento 1773/23 mentre si sarà in presenza di una relazione “inesatta” nei seguenti casi:
- i dati o le informazioni della relazione presentata non sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 74 e all’allegato III5 del predetto Regolamento;
- il dichiarante ha presentato informazioni e dati illecitamente manipolati;
- se il dichiarante non fornisce una motivazione adeguata per il ricorso a norme in materia di relazioni diverse da quelle elencate all’allegato III del Regolamento di esecuzione.
Le autorità competenti possono avviare la procedura di correzione in uno qualsiasi dei casi seguenti:
- relazioni CBAM incomplete o inesatte;
- mancata presentazione della relazione CBAM.
Il dichiarante è informato del riesame cui è sottoposta la relazione e della necessità di fornire informazioni supplementari.
La richiesta di informazioni supplementari da parte dell’autorità competente comprende le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 del Regolamento di esecuzione che saranno presentate tramite il registro transitorio CBAM.
Sanzioni
Il Regolamento 1773/2023 stabilisce anche le sanzioni relative agli adempimenti connessi alle comunicazioni cui gli operatori sono tenuti; in particolare si prevede che gli Stati membri comminano sanzioni nei casi seguenti:
- qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere l’obbligo di presentare la relazione CBAM, oppure
- qualora la relazione CBAM sia inesatta o incompleta ai sensi dell’articolo 13 e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM ove l’autorità competente abbia avviato la procedura di correzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 46 del predetto Regolamento.
L’importo della sanzione è compreso tra 10,00 euro e 50,00 euro per tonnellata di emissioni non comunicate. La sanzione aumenta conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo.
Nel determinare l’importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, le autorità competenti considerano i fattori seguenti:
- l’entità delle informazioni non comunicate;
- i quantitativi non comunicati delle merci importate e le emissioni non comunicate relative a tali merci;
- la tempestività con cui il dichiarante soddisfa le richieste di fornire informazioni o corregge la relazione CBAM;
- il comportamento doloso o negligente del dichiarante;
- il comportamento passato del dichiarante per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di comunicazione;
- il livello di cooperazione del dichiarante nel porre fine alla violazione;
- l’eventualità che il dichiarante abbia volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.
Si applicano sanzioni maggiori qualora siano state presentate consecutivamente più di due relazioni incomplete o inesatte ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 1773/23 oppure se le relazioni non sono state presentate per più di sei mesi.
In considerazione della complessità del sistema CBAM si raccomanda agli operatori di monitorare frequentemente la pagina della Commissione europea (indirizzo indicato alla nota 1 del presente contributo) in cui sono pubblicati aggiornamenti alla documentazione a supporto.
- Si veda il sito internet https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en ↩︎
- Si veda il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e successive modifiche. ↩︎
- Regolamento 956/2023, art. 1, par. 1 – “Le autorità doganali informano l’importatore o, nelle situazioni di cui all’articolo 32, il rappresentante doganale indiretto dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 35 al più tardi al momento dell’immissione in libera pratica delle merci”. ↩︎
- Regolamento UE 1773/2023 art. 3 Obblighi di comunicazione dei dichiaranti; art. 4 Calcolo delle emissioni incorporate; art.5 Uso di valori stimati; art. 6 Raccolta e comunicazione dei dati concernenti il perfezionamento attivo; art.7 Comunicazione delle informazioni concernenti il prezzo del carbonio dovuto. ↩︎
- Regolamento UE 1773/2023 – Allegato III – Norme per la determinazione dei dati, compresi quelli relativi alle emissioni a livello di impianto, alle emissioni attribuite ai processi produttivi e alle emissioni incorporate delle merci. ↩︎
- Regolamento UE 956/2023, art.14 – Valutazione delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte delle autorità competenti – par. 4: “Qualora l’autorità competente avvii la procedura di correzione, il dichiarante è informato del riesame cui è sottoposta la relazione e della necessità di fornire informazioni supplementari. La richiesta di informazioni supplementari da parte dell’autorità competente comprende le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7. Il dichiarante presenta le informazioni supplementari tramite il registro transitorio CBAM”. ↩︎


