di Farella Giorgia
Introduzione del contributo
Oggigiorno vi sono vari modelli di business che permettono di ottenere in modo vantaggioso energia da fonti rinnovabili, quali le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i Power Purchase Agreement (PPA). Quest’ultimi, in particolare, sono soluzioni innovative e particolarmente interessanti per le imprese, ma purtroppo ancora poco comuni in Italia.
Ma cosa sono? Vediamoli insieme!
Transizione energetica e rinnovabili
La transizione energetica è forse la più grande sfida globale per il futuro di ciascuno di noi: vincere questa sfida significa avere una chance di contrastare il cambiamento climatico e proporre un modello di funzionamento del sistema economico più sostenibile. Vincere questa sfida rappresenta anche un’opportunità di crescita ed investimento che vede pochi precedenti nella storia moderna italiana ed europea, con un effetto pervasivo su tantissimi comparti e filiere.
La transizione energetica è infine estremamente trasversale, in quanto richiede a tutti i settori di cambiare il modo in cui produciamo, trasportiamo, stocchiamo, compriamo e consumiamo l’energia, tutti i giorni, nel quotidiano delle nostre vite, come nelle nostre imprese e organizzazioni.
In questo scenario, la strategia migliore è mirare all’indipendenza energetica lavorando su tutti i fronti, ovvero:
- da un lato ridurre il più possibile i consumi (tramite l’efficienza energetica) e
- dall’altro produrre l’energia “restante” tramite fonti rinnovabili.
Focalizzandoci sulle FER (Fonti di Energia Rinnovabili), a fine 2022 si registravano 63,6 GW di capacità installata in Italia, di cui 3 GW installati nel corso dell’ultimo anno (+125% rispetto alla crescita dell’anno precedente). Una crescita rilevante, in termini percentuali, ma ancora decisamente troppo bassa in valore assoluto per raggiungere gli ambiziosi obiettivi al 2030 (125 – 150 GW di FER complessivamente installate al 2030 e una quota della generazione elettrica prodotta da FER del 72 – 84 %). Il passo al quale dovremmo crescere è infatti notevolmente superiore, compreso tra 8,6 e 10,7 GW l’anno, e non possiamo permetterci di mancarlo.
Focalizziamoci quindi sulle fonti rinnovabili più diffuse a livello nazionale e internazionale (ovvero solare fotovoltaico ed eolico), che permettono di autoprodursi l’energia elettrica portando in dote grandi benefici a livello sia economico che ambientale.
Relativamente al fotovoltaico, la sua crescita in Italia è stata trainata soprattutto da impianti di piccola taglia (inferiore a 20 kW) che coprono circa la metà della nuova potenza installata nel 2022, anche per effetto dell’impatto del Superbonus 110%. La rimodulazione di tale misura a partire dal 2023 è destinata a causare ulteriore incertezza: mancano quasi completamente all’appello i grandi impianti (solo 6 impianti con taglia superiore ai 10 MW: l’11% della potenza totale!), senza i quali non è possibile immaginare di “scalare” l’installato.
Per quanto riguarda l’eolico, le nuove installazioni a livello nazionale sono risultate in lieve crescita rispetto all’anno precedente (+31% rispetto al 2021). Le installazioni fanno riferimento quasi esclusivamente ad impianti onshore (con solo 5,7% dei complessivi MW installati realizzati offshore).
Volendoci confrontare col resto d’Europa, si vede però la distanza tra l’Italia e gli altri grandi Paesi, con i nostri 3 GW che sono ben poca cosa rispetto ai 10,7 GW della Germania, ai 5,9 GW della Spagna, ai 5 GW della Francia (che pure ha obiettivi sulle rinnovabili meno ambiziosi dei nostri).
Le fluttuazioni dei prezzi
Volendo guardare gli aspetti meramente macro e micro economici, vincere la sfida della transizione energetica e della diffusione delle rinnovabili è ancor di più una necessità dopo che le tensioni sull’approvvigionamento del gas e le guerre in atto hanno dimostrato quanto fragile sia il sistema di generazione “tradizionale” (basato sulla necessità di reperire “carburante” al difuori dei nostri confini) e quanto dipendente sia l’intero sistema economico da un approvvigionamento energetico sicuro, sia in termini di quantità che in termini di prezzo.
Diciamolo: le fluttuazioni dei prezzi dell’energia, la dipendenza energetica dagli altri Paesi (e quindi dagli equilibri geopolitici), il cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale sono ormai realtà su cui purtroppo ci scontriamo quotidianamente.
Ebbene, oggigiorno vi sono vari modelli di business che permettono di ottenere in modo vantaggioso energia da fonti rinnovabili, quali le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i Power Purchase Agreement (PPA). Quest’ultimi, in particolare, sono soluzioni innovative e particolarmente interessanti per le imprese in grado di tutelarsi proprio dalle fluttuazioni dei prezzi.
Cos’è un power PPA?
L’acronimo “PPA” sta per Power Purchase Agreement, letteralmente “contratto di acquisto di energia elettrica” ed è un accordo di fornitura di energia elettrica rinnovabile.
Si tratta di un contratto di acquisto dell’energia a medio-lungo termine che ne regola la somministrazione tra:
- un soggetto produttore, che paga in toto l’impianto rinnovabile e lo possiede e
- un soggetto acquirente (off-taker),che s’impegna ad acquistare dal produttore una determinata quantità di energia per tutta la durata del contratto.
Questo genere di accordo, di natura privata, definisce tutti i termini commerciali per la vendita di energia tra le due parti, compreso l’avvio dell’operatività commerciale del progetto, il programma di consegna dell’energia, le penalità per la mancata consegna, i termini di pagamento e la risoluzione. La durata tipica del contratto è di 10-15 anni e la proprietà degli asset viene tendenzialmente trasferita al cliente al termine della durata dell’accordo. Trattandosi di un contratto bilaterale, il PPA è estremamente flessibile e personalizzabile, potendo assumere diverse forme e adattandosi alle esigenze delle parti aderenti.
Quali sono i vantaggi di un PPA?
Per la loro stessa natura, i PPA si rivelano sia un ottimo metodo per supportare le strategie di sostenibilità delle aziende sia uno strumento per la gestione del rischio volatilità dei prezzi dell’energia elettrica.
Infatti, l’acquirente…
Attraverso la sottoscrizione del contratto PPA, può risparmiare sui costi per l’energia elettrica senza dover sostenere l’investimento iniziale per la costruzione dell’impianto né assumersi costi o rischi per il buon funzionamento e la gestione dell’impianto nel tempo, diventando quindi indipendente da eventuali incentivi statali.
Favorendo l’installazione di un impianto rinnovabile e utilizzando energia rinnovabile e pulita per i propri consumi, rende palese e concreto il proprio impegno nel processo per la decarbonizzazione e può raggiungere più velocemente i propri obiettivi di sostenibilità.
Grazie alla stabilizzazione del prezzo dell’energia per un lungo periodo, è in grado di effettuare una pianificazione a lungo termine, senza dover però sostenere i costi legati alla costruzione di un proprio impianto. Il fatto di acquistare energia rinnovabile è inoltre utile perché si tratta di un prodotto sostenibile che quindi non risente di eventuali rincari nel prezzo della CO2.
Da ultimo, il fatto che il PPA permetta di tracciare il proprio consumo di energia rinnovabile diminuisce il rischio di greenwashing.
…e il produttore?
Con un PPA, il produttore (che si occupa della realizzazione dell’impianto) sa già quanto tempo sarà necessario per rientrare dell’investimento e quali saranno i ricavi futuri. In un normale progetto, invece, il produttore è interamente esposto al rischio di mercato; in un PPA, il ritiro dell’energia prodotta dal proprio impianto nel lungo periodo è inoltre assicurato grazie all’impegno dell’off-taker.
Questo rappresenta – tra le altre – anche un vantaggio per accedere al finanziamento dell’investimento.
Un vantaggio sia per acquirente che per produttore sta infine nel fatto che il PPA è un accordo personalizzabile in base alle preferenze ed esigenze di entrambi.
Tipologie di power purchase agreement
Comunemente vengono individuate tre tipologie di PPA.
- PPA on-site
Produttore e consumatore devono essere necessariamente vicini fisicamente: il PPA prevede una fornitura fisica diretta di energia elettrica. L’impianto si trova di fatto dietro il contatore del consumatore, in genere nel suo sito aziendale, e le dimensioni dipendono dal suo profilo di consumo. In più, non si applicano oneri come i corrispettivi di rete, dal momento che l’energia non viene fornita attraverso la rete pubblica. Si tratta della soluzione perfetta per chi ha una copertura dell’azienda idonea per ospitare un impianto, ma non vuole investire il capitale nella sua costruzione, preferendo esternalizzare i rischi di investimento, di progetto e d’esercizio.
- PPA off-site
Se l’azienda non ha spazi adeguati, o vi sono vincoli ambientali o logistici, non è possibile costruire un impianto “in sito”. In questo caso, il produttore fornisce energia pulita tramite la rete pubblica – pertanto il gestore continua a ricevere gli oneri e i corrispettivi di rete – e il contratto prevede l’acquisto bilanciato di una certa quantità di elettricità. Con questa tipologia di PPA, l’impianto potrà essere posizionato in luoghi dalle caratteristiche ottimali seppur lontano dal sito di utilizzo dell’energia. Uno stesso impianto può infine fornire più clienti, ai quali vengono accreditate parti della produzione di energia elettrica attraverso i rispettivi gruppi di bilanciamento.
- Sleeved PPA
È un PPA off-site, ma con un intermediario. Un fornitore di servizi energetici si fa carico di vari processi, tra cui i trasferimenti di denaro e di energia, e funge da interfaccia tra produttore e consumatore. Nel caso in cui l’energia rinnovabile acquistata non risultasse sufficiente a coprire le necessità dell’acquirente, l’intermediario sarà responsabile della fornitura di energia addizionale. Oltre a questo, l’intermediario ha il compito di gestire il gruppo di bilanciamento, vendere eventuali surplus di energia e raggruppare diversi produttori in un portafoglio di impianti.
Le principali barriere alla diffusione dei PPA in italia
Dal 2019 al 2022 ben 33 GW di impianti da FER nei principali Paesi in Europa sono stati sviluppati grazie alla stipula di contratti PPA di lungo termine, che si stanno ormai affermando come uno strumento abilitante fondamentale per il mercato, andando ad affiancarsi a (e in alcuni casi addirittura a superare) le aste pubbliche.
Ciononostante, in Italia faticano ancora a diffondersi. Le possibili cause sono state analizzate da uno studio dell’Energy & Strategy del Politecnico di Milano, secondo il quale queste sono principalmente tre:
- la distanza tra off-taker e produttori nella determinazione delle condizioni chiave dei contratti PPA (in particolare su volumi e durata). A queste si somma la difficoltà dimensionale, con i grandi off-taker che spesso richiedono condizioni difficili per i venditori, intendendo far prevalere la loro forza contrattuale, mentre quelli piccoli spesso si trovano in condizioni da non poter fornire ai venditori le garanzie finanziarie necessarie;
- l’elevata volatilità dei mercati wholesale, unita ad una bassa volatilità dei mercati a termine, che non aiuta nella determinazione di un prezzo di lungo termine (unica delle condizioni contrattuali su cui vi è comunanza di visione tra off-taker e venditori). Inoltre, i prezzi zonali rappresentano un fattore di rischio aggiuntivo qualora le due parti siano in zone diverse del sistema elettrico;
- il complesso iter autorizzativo, che ha un impatto sulla data di inizio della produzione di energia e, come tale, sulle condizioni di fissazione del prezzo, aggiungendo ulteriore incertezza al mercato.
La normativa in Italia
Andando ad analizzare la visione del governo italiano, a dicembre 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico (ora MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha tenuto una conferenza dedicata al Power Purchase Agreement in Italia in cui sono stati esaminati e analizzati elementi costitutivi, caratteristiche, criticità, con l’intento di porre le basi per una loro implementazione. Secondo quanto emerso, nonostante tutti i vantaggi e i benefici connessi ai PPA la loro diffusione procede lentamente a causa di vari fattori, tra cui:
- la fase di transizione del mercato (energetico e non) italiano e
- l’attuale burocrazia e le procedure autorizzative lente.
Nonostante ciò, lo strumento del Power Purchase Agreement sta vivendo una tendenza di crescita, palesandosi una soluzione in grado di conciliare esigenze di produttori e consumatori riguardo gli investimenti nelle rinnovabili e rivelandosi particolarmente vantaggiosa per riuscire a sviluppare impianti rinnovabili anche senza l’aiuto di incentivi statali.
In Italia il quadro normativo e regolatorio dei PPA era l’art. 18 del Decreto FER1 (2019), ora abrogato e sostituito dall’art. 28 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal titolo “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Tale Decreto si pone l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del nostro Paese delineando gli strumenti, gli incentivi e il quadro istituzionale necessari per raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di energia da rinnovabili entro il 2030.
In merito ai PPA, il Decreto ha previsto che gli enti preposti si attivino per l’implementazione di piattaforme e strumenti per incentivare il ricorso a questi contratti di fornitura di energia. In particolare, prevede che:
- il GME (Gestore dei Mercati Energetici) realizzi una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti, assicurando un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile. La bacheca è stata realizzata nel 2022 e, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l’obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio;
- il Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) fornisca indirizzi al GME stesso affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di contratti a lungo termine di energia da fonti rinnovabili;
- Consip definisca, con il supporto del GSE, strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica Amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine. Anche questo compito è stato completato nel corso del 2022. Sfruttando gli strumenti realizzati da Consip, sarà definito un obbligo progressivo di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione di elettricità rinnovabile tramite PPA di lungo termine, arrivando ad una copertura del 100% entro cinque anni; e
- ARERA integri le linee guida dei Gruppi di acquisto per promuovere anche i PPA fra le modalità di approvvigionamento di energia da FER (Fonti di Energia Rinnovabile), anche tramite aggregatori indipendenti.
Ulteriori incentivi alla diffusione dei contratti PPA arriveranno inoltre dall’attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 (PNIEC), recentemente approvato e inviato alla Commissione Europea.
La bozza del piano nazionale integrato energia e clima al 2030 (PNIEC)
Tramite un’apposita consultazione, nei mesi scorsi il Governo ha inoltre offerto a chiunque (cittadini, imprese, associazioni di lavoratori, di categoria, no profit, professionisti del settore, istituti finanziari e fondi di investimento, …) la possibilità di esprimere un orientamento e formulare proposte e osservazioni sui principali ambiti di interesse dello scrivendo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 (PNIEC).
La consultazione si è rivelata un canale molto utilizzato che ha offerto numerosi spunti di analisi: hanno risposto in totale 925 soggetti (72% cittadini, 22% imprese e associazioni di categoria, 3% associazioni ambientaliste, 3% istituzioni ed enti di ricerca). Le rinnovabili sono state l’ambito di maggior interesse per i partecipanti (34%), seguite dall’efficienza energetica (24%), dalla sicurezza energetica (13%), dalle emissioni (12%), dalla ricerca (9%), dal mercato (4%) e da altri temi (3%).
In merito alle rinnovabili, nel settore elettrico è stata ritenuta fondamentale la realizzazione anche di grandi impianti, privilegiando l’adozione di tecnologie innovative in particolare per l’eolico (soprattutto soluzioni a fondazioni galleggianti); per il fotovoltaico è emersa invece la preferenza per la diffusione su coperture di edifici industriali e civili, facendo ricorso anche ad altre soluzioni per massimizzarne il contributo. Per favorire la realizzazione di grandi impianti, molti interlocutori hanno sottolineato l’esigenza di continuare il percorso di semplificazione autorizzativa, anche auspicando il riordino delle procedure. Sono stati infine ritenuti importanti strumenti per il sostegno economico delle iniziative, quali – per l’appunto – i PPA; per i quali si è auspicata la messa a disposizione di garanzie pubbliche e azioni per favorire l’aggregazione della domanda e dell’offerta.
A valle di questa consultazione, il Governo italiano ha predisposto la versione ancora temporanea del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 (PNIEC), recentemente approvato e inviato alla Commissione Europea.
Relativamente ai PPA, questa nuova versione del PNIEC sottolinea che “l’Italia intende promuovere ampiamente il ricorso a questo strumento, da affiancare ai contratti per differenza, con una regolamentazione che favorisca la stipula da parte di investitori di contratti Power Purchase Agreement (PPA) con soggetti interessati ad acquistare l’energia che l’impianto produrrà su un intervallo temporale sufficientemente lungo per garantire l’ammortamento dell’investimento necessario per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione, ovvero per ricostruire o potenziare un impianto esistente.”
Al fine di dare un ulteriore impulso ai PPA, come anticipato nelle righe precedenti, il D.Lgs. 199/2021 ha anche previsto che sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo. La Piattaforma PPA permetterà l’incontro tra venditori e acquirenti al fine di fornire al consumatore energia verde con profili standard e porre rimedio alla principale barriera del “rischio di controparte”. La Piattaforma PPA sarà gestita da una controparte centrale (ad esempio il GME) e prevede lo scambio di prodotti fisici o finanziari di energia FER con consegna pluriennale (es. 10-15 anni per nuovi impianti FER, 5 anni per impianti FER esistenti), su profili standard concordati tra domanda (retailers e consumatori finali, inclusi comunità energetiche e aggregatori qualificati) e offerta (produttori FER qualificati). Oltre a favorire l’incontro tra domanda e offerta, la Piattaforma PPA prevedrà la massima standardizzazione possibile dei contratti (per ridurre la complessità contrattuale), che dovranno includere un sistema di penali da corrispondere in caso di mancato rispetto degli obblighi di prelievo o di immissione da parte di una delle controparti, e introdurre strumenti adeguati alla gestione del rischio controparte (ad esempio prevedendo un acquirente di ultima istanza in caso di default della controparte, un sistema di garanzie, private e pubbliche, e di ripartizione del rischio credito tra diversi soggetti sulla base di precisi criteri).
In via preliminare il nuovo PNIEC si stima che entro il 2030 si realizzino circa 16 GW di potenza incrementale, principalmente da fotovoltaico ed eolico, senza un diretto ricorso a misure di incentivazione e che una parte significativa di tale contributo potrebbe essere favorita dalla stipula di PPA.
Ma quindi, come mettere in piedi un PPA?
Pragmaticamente, serve in primis comprendere le proprie esigenze: il PPA è la soluzione giusta per noi? Se sì, lato acquirente (off-taker) serve quindi assistenza nel processo di selezione, individuazione e contrattualizzazione della terza parte fornitrice attraverso i cosiddetti beauty contest.
Fondamentale poi l’assistenza legale, contrattuale e regolatoria nella redazione, revisione, discussione e finalizzazione con le controparti rilevanti della documentazione contrattuale. Per questo, è necessario affidarsi a partner in grado di contemplare diverse eventualità e dare le giuste garanzie ad ambo le parti.


