di Denise Boriero
Supervisione di Carlo Zadra1
Novità normative
- Direttiva di allineamento della Decisione 2005/671/GAI alle norme UE sulla protezione dei dati personali
Il 4 ottobre 2023 è stata adottata la Direttiva 2023/2123 che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio che stabilisce norme specifiche concernenti lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici. Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell’Unione, la Direttiva modifica la suddetta decisione al fine di allinearla alla Direttiva (UE) 2016/680 che stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Le modifiche introdotte mirano in particolare a specificare la finalità del trattamento dei dati personali e indicare le categorie di dati personali che possono essere scambiate, in linea con il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2016/680, tenuto conto delle necessità operative delle autorità interessate.
- Proposta di modernizzazione e semplificazione delle regole per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
La Commissione, in data 17 ottobre, ha presentato un pacchetto di proposte (proposta di Direttiva, proposta di Regolamento e raccomandazione) per modernizzare e semplificare le regole per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Lo scopo è quello di ampliare il novero delle questioni che possono essere affrontate attraverso la Direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR), coprendo questioni come la pubblicità ingannevole, l’accesso ai servizi e il geoblocking ingiustificato.
La raccomandazione che accompagna le proposte concerne i requisiti di qualità per le procedure di risoluzione delle controversie offerte dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell’Unione. L’obiettivo è quello di promuovere criteri di elevata qualità per le procedure in oggetto, garantendo l’efficacia e l’equità delle stesse, nonché la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità delle persone fisiche di esse incaricate.
- Proposta di revisione del meccanismo di sospensione dell’esenzione del visto
Il 18 ottobre la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento mirato a semplificare e rendere più efficiente il meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto, in modifica, quindi, dell’attuale regolamentazione europea in materia di visti (Regolamento CE 810/2009). L’esenzione, infatti, presenta innumerevoli vantaggi per i Paesi dell’UE e i suoi partner in termini economici, sociali e culturali; allo stesso tempo, però, occorre evitare gli abusi come l’aumento degli arrivi irregolari dovuto al mancato allineamento alla politica dell’UE in materia di visti, i programmi di cittadinanza per investitori nei paesi esenti dall’obbligo del visto, o minacce ibride quali la strumentalizzazione dei migranti sponsorizzata da uno Stato.
La proposta è accompagnata dalla sesta relazione nell’ambito del meccanismo di sospensione dell’esenzione dal visto.
- Accordi politici
Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (articoli 293 – 297 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE), ed in particolare nella fase dei “triloghi”, e cioè dei negoziati tra il Consiglio dell’Unione Europea ed il Parlamento europeo (co-legislatori dell’UE), i rappresentanti di questi ultimi (rispettivamente Presidenza di turno e relatori) mirano a raggiungere un “accordo politico provvisorio” ed approvare un testo di compromesso sulle proposte legislative della Commissione. Una volta raggiunto, tale accordo deve essere approvato da entrambi i co-legislatori dell’Unione secondo le rispettive procedure interne ai fini dell’adozione formale e la pubblicazione dell’atto.
- Il Consiglio approva il mandato a negoziare col Parlamento EU la proposta di Regolamento dell’UE concernente le situazioni di crisi e di strumentalizzazione nel settore dell’immigrazione e dell’asilo
Il 4 ottobre 2023, i rappresentanti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul mandato da conferire alla Presidenza per avviare i negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo sul Regolamento concernente le situazioni di crisi e di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell’asilo. Secondo la posizione assunta dal Consiglio, in una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare deroghe e norme specifiche per quanto riguarda la procedura di asilo e di rimpatrio, nonché chiedere ad altri Paesi contributi di solidarietà (ricollocamento dei richiedenti, compensazioni di competenza a decidere sulla richiesta o altre forme di contributi anche economici). La procedura legislativa prevede ora i “triloghi” tra Consiglio e Parlamento e cioè i negoziati sul testo mirati a raggiungere un accordo in prima lettura, nell’ambito dei lavori relativi alla più ampia e profonda riforma della normativa europea in materia di migrazione e asilo (così detto “Patto” che prevede anche la riforma del Regolamento “Dublino” sulla determinazione dello Stato membro responsabile per l’esame delle domande di protezione internazionale). - Accordo del Consiglio e del Parlamento EU sulle tariffe spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
Il Consiglio e il Parlamento EU hanno raggiunto in data 25 settembre 2023 un accordo provvisorio su un Regolamento volto a modernizzare e semplificare la struttura delle tariffe spettanti all’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Il testo dell’accordo provvisorio è stato pubblicato sul sito del Consiglio dell’Unione in data 11 ottobre 2023. L’accordo deve ancora essere confermato dalle due istituzioni prima che si possa passare alla procedura di adozione formale e pubblicazione in GUUE.
In base all’accordo si prevede che le tariffe imposte dall’EMA per il trattamento delle domande presentate da imprese che desiderano lanciare un medicinale sul mercato, o per altri compiti, dovranno essere basate sui costi dell’Agenzia. Il sistema di tariffe dovrà dunque essere più sostenibile e flessibile per garantire sia finanziamenti adeguati all’EMA che sufficiente sostegno alle autorità nazionali competenti nello svolgimento dei loro compiti. Si mira inoltre a raggiungere una semplificazione dell’attuale quadro giuridico attraverso la creazione di un unico strumento per tutte le tariffe (farmacovigilanza e autorizzazioni all’immissione in commercio).
- Il Consiglio approva il mandato a negoziare col Parlamento EU la proposta di Regolamento dell’UE concernente le situazioni di crisi e di strumentalizzazione nel settore dell’immigrazione e dell’asilo
Altri atti delle istituzioni UE
- Raccomandazioni volte a raggiungere la piena applicazione del Digital Service Act da parte delle piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca contro la diffusione e all’amplificazione di contenuti illegali
La Commissione ha pubblicato in data 18 ottobre una serie di raccomandazioni rivolte agli Stati membri affinché coordinino la loro risposta alla diffusione e all’amplificazione di contenuti illegali, come quelli terroristici o di incitamento all’odio, prima che questi possano costituire una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Tale risposta è attesa attraverso la piena applicazione da parte delle piattaforme online di grandi dimensioni e dei motori di ricerca dei contenuti del DSA (Digital Service Act, vedi al riguardo gli approfondimenti nei precedenti numeri dicembre 2022, marzo ed aprile 2023 di questa rubrica).
Il termine per l’applicazione del DSA è in realtà previsto per il 17 febbraio 2024, ma la Commissione EU auspica che questo possa avvenire di fatto quanto prima, anche alla luce dei conflitti che stanno colpendo diversi territori del mondo, come il recente attacco di Hamas contro Israele.
- Il Consiglio definisce la posizione dell’UE per il vertice sul clima
In data 17 ottobre 2023, il Consiglio ha approvato le conclusioni che definiscono la posizione dell’Unione Europea per la XXVIII conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28) che si svolgerà a Dubai, dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.
Viene sottolineata l’esigenza di innalzare le ambizioni globali verso la neutralità climatica, con l’eliminazione graduale del combustibile fossile in favore dell’aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Le politiche e i programmi di tutti gli Stati devono essere finalizzati a maggiori sforzi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la resilienza agli stessi. I Paesi membri riconoscono infine la necessità di aumentare i finanziamenti per affrontare perdite e danni causate dal cambiamento climatico.
- Conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre
Nelle conclusioni approvate a seguito del Summit del 26 e 27 ottobre, Il Consiglio europeo si è espresso, tra i vari temi discussi, anche:- sulla situazione in Medio Oriente
Esaminando la situazione in Medio Oriente, il Consiglio ha fermamente condannato gli attacchi terroristici di Hamas, spingendo per la liberazione immediata di tutti gli ostaggi senza alcuna precondizione e riconoscendo il diritto di Israele di difendersi.
L’UE ha ribadito l’importanza della protezione di tutti i civili in linea con il diritto internazionale umanitario. Le medesime considerazioni erano state formulate in occasioni delle Dichiarazioni rilasciate dal Consiglio UE in data 15 ottobre.
Il Consiglio europeo evidenzia la necessità di assicurare un accesso umanitario continuo, veloce e sicuro anche tramite pause e corridoi umanitari nel territorio di Gaza, nel quale purtroppo si riscontra un preoccupante deterioramento della situazione umanitaria. Allo stesso tempo, i leader europei hanno sottolineato il loro impegno a collaborare per la protezione dei civili, anche agevolando la fornitura di cibo e risorse, ed evitare che in sede di assistenza ci siano abusi da parte delle associazioni terroristiche.
Per evitare escalation, il Consiglio ha sottolineato la necessità di un dialogo tra le parti e con i partner della regione, fornendo il sostegno a una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e allo svolgimento di una conferenza di pace internazionale. - sulla situazione in Ucraina
Il Consiglio ha ribadito che l’Ucraina rimane una priorità per l’Unione Europea, dichiarando la propria solidarietà nei confronti della nazione attaccata dalla Russia. È stato ribadito l’impegno di provvedere con tutto il supporto economico, umanitario, militare e diplomatico necessario. A tal proposito, si menziona anche l’eventuale possibilità di utilizzare le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente e prodotte dai capitali russi congelati, questo al fine di risarcire gli ingenti danni provocati dalla guerra. Le responsabilità della Russia dovranno essere constatate con pronuncia di un tribunale e dovrà essere previsto un futuro meccanismo di risarcimento.
Inoltre, è stata prorogata fino a marzo 2025 la tutela degli sfollati ucraini.
- sulla situazione in Medio Oriente
Attività giurisprudenziale
- La Corte di Giustizia si pronuncia sui sistemi di retribuzione per i lavoratori a tempo parziale
Con Sentenza del 19 ottobre 2023 nel caso Lufthansa CityLine (C-660/20), la Corte di Giustizia UE (di seguito “la Corte”) ha stabilito che un lavoratore a tempo parziale ha diritto ad un livello di retribuzione più elevato per le ore di volo aggiuntive, in conformità al principio del pro rata temporis. Per la Corte, l’applicazione nazionale di soglie identiche ai piloti a tempo pieno e quelli a tempo parziale configura un trattamento meno favorevole per questi ultimi, ponendosi dunque in violazione del diritto europeo. La Corte riconosce tuttavia la possibilità di deroghe qualora esistano valide giustificazioni oggettive.
- Il cittadino di uno stato terzo può scegliere di applicare la normativa del suo paese d’origine alla sua successione
Il 12 ottobre nella causa C-21/22 la Corte si è pronunciata sull’interpretazione del Regolamento UE sulle successioni (Regolamento 650/2012), dichiarando che lo stesso non impedisce ai cittadini di Paesi terzi di scegliere la legge del loro Paese d’origine per regolare la loro successione ai sensi dell’articolo 22 del suddetto Regolamento.
Tale scelta è da considerarsi una deroga alla regola generale contenuta nella normativa di riferimento, ossia che la residenza abituale al momento della dipartita costituisce il criterio di individuazione della legge applicabile alla successione.
- Sul principio del ne bis in idem
Con la pronuncia relativa alla causa INTER CONSULTING (C-726/21), in data 12 ottobre, la Corte si è espressa in materia di ne bis in idem processuale. Per la Corte, per poter applicare detto principio, occorre l’esistenza di una duplice condizione: una precedente decisione definitiva (“bis”) e che la decisione precedente copra gli stessi fatti dei procedimenti o decisioni successivi (“idem”). Al fine di valutare la sussistenza di questa seconda condizione, per la Corte vanno considerati non solo i fatti compresi nell’imputazione ma in generale tutti i fatti menzionati nella motivazione della Sentenza e quelli sui quali si è incentrato il procedimento istruttorio, nonché tutte le informazioni rilevanti relative ai fatti materiali oggetto di precedenti procedimenti penali conclusi con decisione definitiva.
- Il Tribunale si esprime sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione della Decisione sull’adeguatezza del trattamento dei dati personali da parte degli USA
Il Presidente del Tribunale ha emesso un’ordinanza in data 12 ottobre 2023, nella causa Latombe/Commissione (causa T-553/23 R), in relazione ad una richiesta di sospensione dell’esecuzione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione, che conferma, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il livello adeguato di protezione dei dati personali previsto dal quadro dello Scudo UE-USA per la privacy (per un approfondimento sulla Decisione, si rimanda a questa stessa Rubrica nel precedente numero). Il ricorrente che ha richiesto la sospensione, un cittadino francese, non avrebbe tuttavia dimostrato l’urgenza richiesta per i provvedimenti provvisori da lui auspicati, e non avrebbe inoltre specificato la tipologia di danno che subirebbe qualora la esecuzione della Decisione non venisse sospesa. Proprio alla luce di tali argomenti, il Presidente ha respinto la domanda provvisoria ribadendo tuttavia la possibilità per il ricorrente di presentare un reclamo all’autorità di protezione dei dati se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali violi la legge.
- Rinvio pregiudiziale relativo alla compatibilità del diritto processuale penale bulgaro con la normativa europea
La Corte di Sofia (Sofiyski gradski sad, Bulgaria) ha interrogato la Corte nell’ambito di una procedura di rinvio pregiudiziale al fine di ottenere chiarimenti circa la compatibilità col diritto dell’Unione di una norma processuale penale nazionale che richiede il consenso di tutti i coimputati per l’applicazione di una Sentenza di patteggiamento qualora ci si trovi in fase dibattimentale, assenso non richiesto in fase preliminare (Causa C-398/23, PT II, a carico di PT, C/2023/116).
Il giudice del rinvio chiede inoltre se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della Decisione quadro 2004/757 (riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali, una normativa nazionale che limiti la possibilità per un imputato di far esaminare dal giudice il contenuto di un accordo da lui concluso (in base al quale dovrebbe ricevere una pena più mite), limitazione che consiste nell’obbligo di ottenere il consenso dei coimputati.
- Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità di un permesso di soggiorno per cure ad un minore cittadino figlio di cittadini di uno stato terzo
Una giurisdizione tedesca (Sozialgericht Detmold) ha presentato un rinvio pregiudiziale al fine di ottenere chiarimenti sull’ammissibilità di un permesso di soggiorno per cure e custodia di un figlio minore cittadino dell’Unione di uno Stato membro diverso da quello ospitante (Causa C-397/23, Jobcenter Arbeitplus Bielefeld).
Il giudice del rinvio chiede se la normativa interna sia in contrasto con il diritto europeo qualora preveda che solo ad un minore cittadino dello Stato membro e figlio di uno straniero non coniugato possa essere riconosciuto un permesso di soggiorno per cure, purché il genitore non cittadino abbia residenza abituale sul territorio dello Stato in questione, mentre lo stesso minore non avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno se fosse stato cittadino di un paese terzo.
- Rinvio pregiudiziale sulla giurisdizione in materia contrattuale nel caso di programmazione e sviluppo di software
Una giurisdizione austriaca (Oberster Gerichtshof) ha presentato in data 16 ottobre 2023 un rinvio pregiudiziale riguardante la giurisdizione per controversie relative a contratti di sviluppo software transfrontalieri (Causa VariusSystemsC-526/23).
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, punto 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) debba essere interpretato nel senso che, in materia contrattuale, ai fini dell’individuazione del luogo di esecuzione relativo allo sviluppo e al normale funzionamento di un software realizzato sulla base di specifiche esigenze di un cliente residente in un altro stato (nel caso specifico, in Germania) si debba considerare il luogo in cui viene realizzata la creazione intellettuale, la programmazione del software (nella specie l’Austria), oppure il luogo in cui il software è messo a disposizione del consumatore, vale a dire in cui questi vi accede e lo utilizza.
- Rinvio pregiudiziale sulla nozione di “richieste eccessive” ai sensi dell’art. 57 del G.D.P.R.
La Corte amministrativa Suprema austriaca (Verwaltungsgerichtshof) ha sollevato un rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte nel caso Österreichische Datenschutzbehörde (C-416/23) sul concetto di “richieste eccessive” ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.).
Il caso parte da una richiesta di accesso presentata ai sensi dell’articolo 15 del G.D.P.R. da un interessato ad una società olandese, senza tuttavia ricevere una risposta entro il termine previsto di un mese. L’interessato ha dunque proposto un reclamo dinnanzi all’Autorità per la protezione dei dati austriaca, la quale si è rifiutata di esaminarlo in quanto questo era il 77esimo dei casi presentati dalla stessa persona in due anni, tutti relativi a mancate risposte a richieste di accessi o di cancellazione dei dati. Inoltre, lo stesso soggetto aveva spesso contattato telefonicamente l’Autorità. La Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht) inizialmente adita, aveva accolto il reclamo e annullato la decisione dell’Autorità per la protezione dei dati considerando che l’articolo 57, paragrafo 4, del G.D.P.R. non definisce chiaramente quando una richiesta debba essere considerata “eccessiva”. Secondo il tribunale, una richiesta eccessiva non deve solo comportare frequenti ripetizioni, ma anche essere “manifestamente vessatoria o abusiva”.
La decisione è stata impugnata dall’Autorità austriaca dinnanzi alla Corte amministrativa Suprema, la quale ha sollevato alla Corte le seguenti tre domande pregiudiziali:
(i) se la nozione di “richiesta” di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del G.D.P.R. ricomprenda anche i reclami;
(ii) se l’articolo 57, paragrafo 4, del G.D.P.R. debba essere interpretato nel senso che, ai fini della sussistenza di “richieste eccessive”, sia sufficiente che un interessato abbia presentato ad un’autorità di controllo un determinato numero di richieste in un determinato periodo di tempo anche se relative a fatti e/o titolari del trattamento diversi o se serva anche un intento abusivo dell’interessato;
(iii) se l’articolo 57, paragrafo 4, del G.D.P.R. debba essere interpretato nel senso che l’Autorità debba decidere se, in caso di richieste eccessive, addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi a priori di esaminarle.
- Rinvio pregiudiziale sulla responsabilità derivante dal trattamento illecito di dati personali e sul conseguente risarcimento del danno
Il 16 ottobre 2023 è stato sollevato un rinvio pregiudiziale dalla Corte Suprema lettone (Augstākā tiesa (Senāts) nel caso Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (C-507/23) sull’interpretazione del diritto al risarcimento e la responsabilità derivante dal trattamento illecito dei dati personali, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1 del G.D.P.R..
Il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se il trattamento illecito dei dati configuri di per sé una violazione del G.D.P.R., del diritto soggettivo della persona alla tutela dei suoi dati, nonché un danno nei suoi confronti; se, qualora non esistesse alcun modo di ripristinare la situazione esistente prima della violazione, l’unica modalità di risarcimento per il danno non patrimoniale sia la presentazione di scuse; infine, se si possa fissare un importo inferiore per il risarcimento del danno causato in base a circostanze indicative dell’atteggiamento e della motivazione della persona che tratta i dati.
- Rinvio pregiudiziale relativo all’estradizione di un cittadino europeo in uno stato terzo qualora si trovi in uno stato membro diverso da quello della sua cittadinanza
Un organo giurisdizionale spagnolo (Audiencia Nacional) ha sollevato un rinvio pregiudiziale (Dimas / Ministerio Fiscal C-402/23) in relazione ad una richiesta di estradizione presentata dal Marocco per un cittadino con doppia nazionalità marocchina e olandese arrestato in Spagna. Il mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale marocchino si fondava su un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti. Data la doppia cittadinanza, il Tribunale spagnolo dinanzi al quale è stata fatta valere la richiesta di estradizione ha informato le autorità olandesi tramite Eurojust, le quali hanno dichiarato di non voler estradare il sig. Dimas in Marocco alla luce della sua nazionalità olandese. Lo stesso arrestato ha dichiarato di non voler essere estradato, in quanto cittadino europeo, e di temere per la propria vita qualora fosse inviato in Marocco, stante la situazione politica del paese. Il Tribunale del rinvio ha richiesto alla Corte se il divieto di consegna dei cittadini nazionali contenuto in un trattato di estradizione bilaterale concluso tra uno Stato membro dell’Unione e uno Stato terzo (articoli 18 e 21, paragrafo 1, TFUE) debba essere esteso ai cittadini di altri Stati membri dell’UE che non consentono l’estradizione richiesta dallo Stato terzo in ragione della loro cittadinanza quando detto cittadino si trovi in un altro Stato membro e se la decisione dello Stato membro circa l’estradizione di un suo cittadino sia vincolante anche per gli altri Stati membri in cui si trovi detto soggetto.
- Ricorso su una presunta omissione del Consiglio circa ad un congelamento di beni nell’ambito del regime di misure restrittive applicato alla Russia
È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’UE un ricorso relativo alla presunta omissione del Consiglio nell’ambito delle misure restrittive volte a contrastare la minaccia della Russia all’integrità territoriale dell’Ucraina.
Il Consiglio non avrebbe, secondo il ricorrente (la Sulberg Services Ltd, una società con sede nelle Isole Vergini britanniche), preso una decisione in merito alla richiesta di modifica dell’errato riferimento allo yacht “Valerie” nella sintesi delle motivazioni dell’allegato I della Decisione 2014/145/PESC e del Regolamento (UE) 269/2014, integrato dalla Decisione (PESC) 2022/582 (tutti atti relativi alle misure restrittive adottate dall’UE nei confronti della Russia). Tale inerzia costituirebbe una carenza, come previsto dall’articolo 265 TFUE e viene richiesto che il Consiglio adotti una decisione urgente entro il termine massimo di un mese affinché il riferimento sia soppresso.
Per la ricorrente, con la mancata definizione della propria posizione, il Consiglio avrebbe violato:
(i) i principi di certezza del diritto, legalità e buona amministrazione senza sviamento di potere,
(ii) il principio di legalità in materia di sanzioni nel settore della politica estera e di sicurezza comune,
(iii) il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e
(iv) il diritto di proprietà, in considerazione del principio di proporzionalità, rendendo il Provvedimento di fermo dello yacht ingiustificato.
- La politica ambientale e fiscale dell’UE contestata dalla Polonia
Con due diverse azioni legali, la Repubblica di Polonia ha contestato la legalità delle principali normative ambientali e fiscali emanate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione.
Nella causa C-505/23, la Polonia chiede l’annullamento della Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e della Decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e alla gestione di una riserva di stabilità del mercato per il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione. La Polonia sostiene che queste misure sono state adottate su una base giuridica errata (articolo 122 TFUE – maggioranza qualificata), violando l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che avrebbe dovuto costituire la base giuridica della Direttiva e che richiede l’unanimità in seno al Consiglio per le questioni che hanno un impatto significativo sulle scelte energetiche degli Stati membri.
Per lo Stato reclamante, alcune disposizioni della Direttiva in questione avrebbero contenuto meramente fiscale, materia che richiedere l’unanimità al momento della decisione. Estendendo l’ambito di applicabilità della Direttiva, l’UE avrebbe anche violato il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. Anche il principio di proporzionalità sarebbe stato violato, visti i costi spropositati determinati dall’atto normativo contestato rispetto agli obiettivi da esso prefissati. Infine, si sarebbe verificata anche una lesione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del TUE, non avendo le istituzioni intervenute considerato le riserve sollevate dalla Polonia.
Nella causa C-512/23, la Polonia contesta la medesima violazione dell’articolo 192 paragrafo 2, lettera c), del TFUE anche in relazione all’adozione del Regolamento (UE) 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento alle frontiere per il carbonio (CBAM), che conterrebbe disposizioni puramente fiscali (in particolare proprio il CBAM, concepito per combattere la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che impone di fatto un nuovo onere pubblico con condizioni dettagliate per la riscossione) senza il rispetto del principio di unanimità del Consiglio.
- Direttore dell’équipe Giustizia Affari Interni – Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione Europea.
Il contributo fornito e le opinioni espresse nel presente ambito non rappresentano e non esprimono in alcun modo la posizione del Consiglio dell’Unione Europea. ↩︎


