Uno sguardo sull’UE – Ottobre 2023

di Denise Boriero
Supervisione di Carlo Zadra1

Si riportano di seguito alcune tra le più importanti novità relative alle istituzioni dell’UE, attinenti ai temi della Compliance.

Novità normative

  • Regolamento sullo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo

Il 18 settembre 2023 è stato adottato il Regolamento che modifica il Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Decisione 2005/671/GAI del Consiglio in materia di scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo. Tale atto normativo mira a rafforzare lo scambio digitale di informazioni tra le autorità nazionali ed Eurojust nella lotta al terrorismo.
Lo scambio d’informazioni diventerà più efficiente tramite un sistema di gestione e condivisione dei singoli fascicoli nazionali sin dalla fase delle indagini iniziali; saranno garantiti canali più sicuri, incrementando gli strumenti di Eurojust nel coordinare le indagini.

Altri atti delle istituzioni UE

  • Nuova decisione di esecuzione in materia di trasferimenti transfrontalieri di dati

In data 20 settembre 2023 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione UE 2023/1795 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell’ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del G.D.P.R. (Regolamento generale sulla protezione dei dati), la Commissione europea può stabilire, attraverso un atto di esecuzione, se un Paese terzo o settori specifici al suo interno offrono un livello adeguato di protezione dei dati. A fronte di un’analisi che riconosca l’esistenza di un livello di protezione “sostanzialmente equivalente” a quello garantito all’interno dell’UE, il trasferimento potrebbe avvenire senza ulteriori autorizzazioni.
Tale Decisione è estremante importante anche a seguito del caso Schrems II (Sentenza del 16 luglio 2020, causa C-311/18).

  • Proposta di Direttiva in materia di agevolazioni per le associazioni senza scopo di lucro

La Commissione europea ha adottato una proposta di Direttiva in data 5 settembre volta ad agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro nell’UE. Lo scopo è quello di semplificare l’operato di tali enti, riducendo la burocrazia ed abbattendo le barriere che impediscono loro di operare in più Paesi, creando al contempo parità tra le associazioni. La proposta della Commissione introduce negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri un’ulteriore forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA).
Per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, la proposta include modifiche al sistema di informazione del mercato interno (IMI) e ai regolamenti sulla porta digitale unica (SDG), consentendo operazioni digitali e l’accesso online alle informazioni sulle ECBA.
La proposta dovrà ora essere discussa ed approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

  • Raccomandazione sull’avvio di negoziati relativi ai dati PNR

In data 6 settembre, la Commissione europea ha presentato una Raccomandazione rivolta al Consiglio affinché avvii negoziati con Svizzera, Islanda e Norvegia per stabilire accordi per il trasferimento dei dati PNR (Passenger Name Record).
Questo trasferimento consentirebbe una migliore e più efficiente lotta al terrorismo e ai reati più gravi, ma dovrà ovviamente avvenire nel pieno rispetto del G.D.P.R. e dei diritti fondamentali.

  • Linee Guida in materia di sanzioni legate al mancato rispetto della due diligence

La Commissione ha pubblicato in data 7 settembre 2023 delle Linee Guida rivolte agli operatori europei che intraprendono scambi commerciali con paesi terzi per aiutarli a riconoscere, valutare e comprendere i potenziali rischi associati all’elusione delle sanzioni, insieme alle strategie per prevenirli. Ai sensi del diritto europeo, gli operatori devono svolgere una due diligence quando intraprendono scambi con paesi terzi per garantire che i loro partner commerciali non eludano le sanzioni dell’UE. Dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia, infatti, l’UE ha applicato sanzioni sempre più stringenti alle quali la Russia ha risposto con strategie sempre più complesse per raggirarle e ottenere beni essenziali per il suo complesso militare-industriale.
Queste note costituiscono un vero e proprio manuale operativo delineando le procedure sequenziali che gli operatori dell’UE dovrebbero seguire durante le valutazioni strategiche del rischio, includendo un elenco di segnali d’allarme di elusione per i nuovi partner commerciali.

  • Pubblicata l’indagine Annuale 2022 sulla semplificazione

Il 12 settembre sono stati pubblicati i risultati dell’indagine annuale 2022 relativa alle attività intraprese dalla Commissione al fine di semplificare e modernizzare le norme dell’UE. Nel 2022 sono stati discussi 10 pareri ed emanate 56 proposte.
Le suddette indagini annuali fanno parte dell’agenda “Legiferare meglio” e del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT); l’approccio normativo della Commissione è quello di favorire un processo decisionale trasparente e basato su riscontri concreti.

  • Nominata una nuova Commissaria europea

In accordo con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dopo il via libera del Parlamento europeo, il Consiglio ha nominato in data 19 settembre la nuova Commissaria europea Iliana Ivanova, di nazionalità bulgara. La nomina interviene in conseguenza alle dimissioni da Commissaria di Mariya Gabriel ed è destinata a durare fino alla fine del mandato della Commissione, ossia il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 246 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le è stato affidato il portafoglio per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani.

  • Nominati due nuovi Giudici del Tribunale

Con la Decisione n. 2023/1793 del 15 settembre 2023, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell’Unione Europea hanno nominato due nuovi Giudici del Tribunale, il polacco Saulius Lukas Kalėda e la danese Louise Spangsberg Grønfeldt.

  • Discorso della Presidente von der Leyen sullo stato dell’Unione 2023

Il 13 settembre, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha tenuto un discorso ricordando che tra meno di 300 giorni i cittadini e le cittadine dell’UE saranno chiamati alle urne, ripercorrendo i principali passi realizzati durante il suo mandato in linea con gli obiettivi che l’UE si è preposta ed evidenziando l’importanza di essere pronti per le sfide future.
Il discorso originale è disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_23_4426.

Attività giurisprudenziale

  • Il principio del ne bis in idem si applica solo a fatti concretamente identici

La Corte di Giustizia UE (di seguito “la Corte”) ha stabilito, con la Sentenza del 21 settembre 2023, nel caso Juan (C-164/22), che il principio fondamentale del ne bis in idem, il quale – tra le altre conseguenze – comporta anche la non esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) qualora un soggetto sia già stato condannato in un altro Paese per il medesimo fatto, si applica solo quando i fatti contestati sono effettivamente identici. Pertanto, deve sussistere un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inestricabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Competente a decidere sull’effettiva coincidenza dei fatti è l’Autorità chiamata ad eseguire il MAE, ma la Corte nel caso in esame fornisce già alcuni elementi chiave, come ad esempio il coinvolgimento delle medesime persone giuridiche o di vittime residenti in un medesimo territorio.

  • Ancora sul principio del ne bis in idem e sulla sua applicabilità anche nel caso di sanzioni amministrative con carattere penale

Il 14 settembre la Corte si è pronunciata in un’altra causa riguardante l’applicazione del principio del ne bis in idem (causa Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft – causa 27/22). La causa sorge da una condanna inflitta, in Italia, a due società per pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori e, in parallelo, una condanna inflitta alle medesime società per violazioni di leggi amministrative in Germania. In Germania la relativa Sentenza è divenuta irrevocabile prima rispetto all’Italia. In tale ambito, il Consiglio di Stato italiano aveva chiesto alla Corte se il suo procedimento si ponesse in violazione del principio del ne bis in idem. La Corte ha esplicitato che le sanzioni irrogate per pratiche commerciali sleali sono qualificabili come sanzioni di natura penale. La valutazione si fonda su tre criteri:
(i) la qualifica giuridica del reato nel diritto nazionale, evidenziando tuttavia che le violazioni dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sono sempre di natura penale;
(ii) il carattere punitivo della sanzione;
(iii) la gravità della sanzione comminata considerando il massimo edittale.

La Corte ha ricordato che affinché trovi applicazione il principio del ne bis in idem, come per la precedente Sentenza riportata, il fatto deve essere identico e non solamente somigliante e non importa quale dei due procedimenti diversi è iniziato dopo, ma soltanto quale dei due è divenuto definitivo prima.

  • Utilizzo dei dati relativi alla corrispondenza elettronica nell’ambito di indagini in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione come la corruzione

Con la pronuncia relativa alla causa Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (C-162/22), la Corte si è espressa in materia di utilizzo di dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche nell’ambito di indagini amministrative sulla corruzione nel settore pubblico.
Nel caso in esame, relativo al licenziamento di un pubblico ministero lituano che aveva favorito un indagato, la responsabilità era stata accertata sulla base dei dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Tuttavia, per la Corte tale condotta delle autorità procedenti si pone in contrasto ai diritti fondamentali, tra i quali la privacy delle proprie comunicazioni. L’operazione era infatti stata condotta sulla base della Direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/58), la quale però, secondo la Corte, trova legittimazione soltanto nel contrasto ai reati gravi e nella prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. I dati sul traffico e sull’ubicazione conservati dai fornitori e messi a disposizione delle autorità competenti non possono essere invece essere utilizzati per combattere gli abusi d’ufficio legati alla corruzione, che sono reati meno gravi e non giustificano così la limitazione delle libertà fondamentali.

  • La Corte condanna la prassi spagnola di trattare in modo impari i padri rispetto alle madri circa il riconoscimento dell’incremento della pensione di invalidità

La Corte, con la Sentenza del 14 settembre 2023, in risposta ad un rinvio pregiudiziale derivante dall’Alta Corte della Galizia, ha stabilito che il rifiuto sistematico della Spagna a concedere ai padri un supplemento pensionistico – a differenza di quanto avviene per le madri – configura una discriminazione fondata su motivi di genere (TGSS – Rifiuto dell’integrazione di maternità, C-113/22). Tale prassi amministrativa era già stata condannata dalla precedente Sentenza della Corte nella causa C-450/18 (la quale aveva dichiarato incompatibile con il diritto europeo – e in particolare con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale – una normativa nazionale che prevede il diritto a un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione.
Nella recente pronuncia la Corte ha riconosciuto anche un diritto al risarcimento dei danni subiti dai padri in virtù del sopradescritto trattamento discriminatorio.

  • Recesso dai pacchetti turistici per circostanze imprevedibili e straordinarie

La Corte ha pronunciato in data 14 settembre la Sentenza nella causa Tuk Tuk Travel (C-83/22), stabilendo che, in presenza di determinate condizioni, i giudici nazionali possono esaminare d’ufficio il diritto di recedere da un contratto di viaggio relativo ad un pacchetto all inclusive e notificare al viaggiatore il suo diritto di risolvere il suddetto contratto senza spese. La vicenda traeva origine dall’acquisto di un pacchetto per un viaggio prima dello scoppio della pandemia nel 2019, già pagato per la metà. Era prevista la clausola di recesso previo pagamento di una penale. Nulla era previsto circa la possibilità di una risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, ma questo aspetto – tuttavia – è disciplinato dalla Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. A causa del Coronavirus, il turista aveva chiesto il recesso dal contratto di viaggio e richiesto la restituzione di quanto versato, che però non gli è stata riconosciuta integralmente.
La Corte nella Sentenza ha ricordato che il diritto al rimborso integrale in caso di risoluzione per circostanze imprevedibili e straordinarie è previsto dalla Direttiva succitata e che il giudice nazionale può far valere d’ufficio detta violazione informando il consumatore del suo diritto.

  • Procedura di promozione dei giudici romeni

La Corte ha stabilito, con la Sentenza del 7 settembre 2023, nella causa Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’ (C-216/21), che la nuova procedura attivata dalla Romania in materia di promozione dei Giudici (divisa in una prima fase a concorso e in una seconda soggetta alla valutazione sull’operato), sia in linea di principio compatibile con il diritto dell’Unione, purché i criteri – in particolare della seconda fase – siano oggettivi, chiari e trasparenti.

  • Facoltà della Commissione di adottare misure al fine di garantire un principio di reciprocità con i paesi terzi in materia di visti

Con la Sentenza del 5 settembre 2023 (Parliament v Commission – Exemption de visa pour les ressortissants des États-Unis, C-137/21), la Grande Sezione della Corte si è espressa su un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE presentato dal Parlamento europeo contro la Commissione europea per il mancato rispetto delle norme UE in materia di visti in relazione agli Stati Uniti.
Mentre i cittadini statunitensi non sono tenuti a presentare un visto per entrare nell’Unione europea, attualmente i soggetti di nazionalità bulgara, romena, croata e cipriota sono ancora tenuti a farlo per entrare nel territorio USA. Il Parlamento UE aveva richiesto alla Commissione di procedere al fine di eliminare tale disparità e la Commissione aveva dichiarato che sarebbe stato controproducente. Secondo il Parlamento, la Commissione aveva invece l’obbligo di adottare un atto delegato, ai sensi dell’articolo 7, lettera f), del Regolamento 2018/1806 (Regolamento che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo). Tale Regolamento impone alla Commissione di sospendere temporaneamente l’esenzione dal visto per i cittadini di un Paese terzo che non garantisce la reciprocità del visto, una volta inviata la notifica formale.
Per la Corte, il Regolamento conferisce alla Commissione un potere discrezionale di sospensione e non prevede, quindi, un’imposizione automatica, dovendo la Commissione in ciascun singolo caso valutare:
(i) l’efficacia delle misure adottate dallo Stato membro interessato per garantire l’esenzione dal visto per i viaggi con il Paese terzo;
(ii) le azioni intraprese dallo Stato membro nel suo impegno con il Paese terzo, compresi gli aspetti politici, economici e commerciali, per ripristinare o stabilire l’esenzione dal visto per tutti i cittadini dell’UE e
(iii) le implicazioni della sospensione dell’esenzione dal visto per le relazioni esterne dell’UE e dei suoi Stati membri con il Paese terzo.

Secondo la Corte questi tre criteri sono stati attentamente valutati nel caso in esame e di conseguenza la Commissione non ha superato i propri limiti discrezionali.

  • Il Tribunale ha dichiarato Frontex non responsabile di eventuali danni subiti dai migranti in occasione delle operazioni di rimpatrio

Nella causa WS e altri contro Frontex (T-600/21), il Tribunale si è espresso con la Sentenza del 6 settembre 2023 in materia di risarcimento del danno derivante dalla presunta violazione da parte di Frontex (l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) di diritti fondamentali a seguito di un’operazione di rimpatrio. Per il Tribunale, tuttavia, tale responsabilità non esiste perché Frontex non ha né la competenza né l’autorità per valutare il merito delle decisioni di rimpatrio o delle domande di protezione internazionale, limitandosi a fornire supporto tecnico e operativo agli Stati membri durante le operazioni di rimpatrio.

  • Proseguono le pronunce del Tribunale sui regimi di sanzioni applicate ai soggetti che hanno aiutato la Russia nelle sue operazioni di aggressione dell’Ucraina e alla situazione della Bielorussia

In data 6 settembre 2023, il Tribunale si è espresso con diverse sentenze (T-270/22, T-252/22, T-272/22, T-335/22 e T-526/21) relative al “listing” di persone ed entità nell’ambito dei regimi di misure restrittive dell’UE adottate nel contesto della guerra Russia-Ucraina e in risposta alla situazione in Bielorussia. I casi riguardano persone ed entità soggette a sanzioni a causa del loro presunto sostegno ad azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e le violazioni dei diritti umani.
I ricorrenti lamentavano che il Consiglio, nell’averli inseriti nelle liste delle persone a cui si applicano le misure restrittive, avrebbe violato i diritti fondamentali, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni. Nella sua pronuncia il Tribunale ha rigettato i ricorsi dei ricorrenti. Si sottolinea che le misure sono temporanee e reversibili, soggette a costante revisione e prevedono esenzioni in alcuni casi, rendendole così conformi al diritto dell’UE.

  • Il Tribunale si è espresso sulle misure restrittive applicate al Venezuela in virtù della situazione presente in quel paese

La Grande Sezione del Tribunale, nella causa Venezuela/Consiglio (T-65/18 RENV), ha pronunciato in data 13 settembre una Sentenza respingendo la richiesta del Venezuela di annullare le misure restrittive imposte dall’UE a questo Stato ai sensi del Regolamento 2017/063, della Decisione 2018/1656 e del Regolamento di esecuzione 2018/1653. Tutti e tre questi atti, per l’appunto, sono relativi all’applicazione di misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. Con la Sentenza nella causa T-65/18 del 20 settembre 2019, il Tribunale si era già espresso in merito ritenendo non legittimato ad agire il Venezuela in quanto non aveva interesse diretto nelle normative sopra citate. Lo Stato sudamericano aveva proposto appello, accolto dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia con una pronuncia (C-872/19 P) che aveva riconosciuto invece l’interesse diretto del Venezuela ad impugnare la normativa che lo riguardava e ritrasmesso il fascicolo al Tribunale poiché si esprimesse al riguardo. Tuttavia, la Grande Sezione del Tribunale ha respinto nuovamente il ricorso proposto dal Venezuela contro le misure restrittive dell’UE, dichiarando che il Paese non aveva diritto ad essere ascoltato prima dell’adozione delle misure; è stata riconosciuta inoltre l’adeguata motivazione da parte del Consiglio delle misure adottate, che dunque spiegavano in modo chiaro al Venezuela quale fosse la posizione dell’UE. Secondo il Tribunale, infine, le misure inoltre sono state adottate sulla base di elementi credibili che il Venezuela con il suo ricorso non è riuscito a contraddire e sono totalmente legittime e per nulla in contrasto con le norme di diritto europeo e internazionale.

  • Rinvio pregiudiziale per comprendere quando si può applicare il c.d. procedimento in absentia

La Corte di Sofia (Sofiyski gradski sad, Bulgaria) ha presentato un rinvio pregiudiziale al fine di ottenere chiarimenti circa un procedimento penale pendente in assenza dell’imputato (Causa VB, C-400/23).
Il giudice del rinvio chiede se, in base alla Direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e il diritto dell’imputato a partecipare al processo debba essere interpretata nel senso che una persona condannata in contumacia e condannata a una pena detentiva debba essere informata della decisione di condanna quando viene arrestata ai fini dell’esecuzione della pena. Le ulteriori richieste riguardano la compatibilità di una normativa nazionale a detta Direttiva qualora la prima non preveda alcuna procedura per informare la persona condannata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo con la sua partecipazione e, in particolare, tale informazione non sia fornita quando la persona condannata in contumacia è detenuta, o qualora la normativa interna richieda la comparizione personale della persona condannata in contumacia come prerequisito per l’esame della sua richiesta di un nuovo processo e per la sua approvazione. Allo stesso tempo si chiede di specificare se la Direttiva 2016/343 faccia riferimento alla possibilità di impugnare la condanna in assenza anche a seguito del passaggio in giudicato di questa, definendo dunque cosa si intende per “altro rimedio giuridico che consenta una nuova determinazione del merito del caso, compreso l’esame di nuove prove, e che possa condurre all’annullamento della decisione originaria” (art. 9) e infine se gli stessi artt. 8 e 9 della Direttiva sono applicabili anche alle persone assolte.

  • Rinvio pregiudiziale sulla definizione di “necessità” del trattamento dei dati personali

Il Consiglio di Stato francese ha sollevato un rinvio pregiudiziale chiedendo se, per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.), nonché la necessità del loro trattamento, ai sensi dell’articolo 6, si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative senza che a ciò osti al principio di minimizzazione dei dati.
Il caso in esame vede contrapposta l’Associazione Mousse contro l’Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) e la società SNCF Connect, la quale chiedeva agli utenti, in sede di acquisto online, di specificare il proprio genere in “signor” o “signora”. Secondo Mousse, tale richiesta non è necessaria e viola le leggi sulla protezione dei dati e la libertà di espressione di genere.

  • Rinvio pregiudiziale sulla validità di licenziamenti collettivi privi di consultazione sindacale a seguito del pensionamento del datore di lavoro

Una giurisdizione spagnola (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Spagna) ha sollevato un rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte nel caso Fogasa (C-196/23) relativo alla risoluzione collettiva dei contratti di lavoro a seguito del pensionamento del datore di lavoro.
Per i ricorrenti (lavoratori), il loro licenziamento che si basava appunto sul pensionamento del datore è illegittimo in quanto contrario all’articolo 2 della Direttiva 98/59 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi e con le rispettive norme nazionali applicabili, in quanto non vi è stato alcun periodo di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori. Le convenute (DB, sole successor to FC, and Fondo de Garantía Salarial – FOGASA) si sono difese sostenendo la piena compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva in questione e l’assenza in questa di un effetto orizzontale diretto tra i singoli. La Corte spagnola ha richiesto alla Corte di valutare la fondatezza degli argomenti in difesa delle convenute, basati sulla Direttiva.

  • Rinvio pregiudiziale relativo all’applicazione del principio del non refoulement

Un organo giurisdizionale olandese (Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond) ha sollevato un rinvio pregiudiziale (Ararat (C-156/23) in relazione all’eventuale obbligo del giudice nazionale, in un procedimento relativo a una domanda di permesso di soggiorno, di verificare d’ufficio il rispetto del principio di non respingimento (non refoulement).
Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 4 della stessa, con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e con l’articolo 5 della Direttiva rimpatri (2008/115/CE), debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria deve accertare d’ufficio l’inosservanza del principio di non respingimento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo e se ciò – così come altre questioni relative all’eventuale sospensione del rimpatrio – cambi in base al fatto che si tratti di una richiesta di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno.

  • Ricorso proposto innanzi al Tribunale sulla legittimità dell’operato e dei regolamenti interni della Procura Europea

Un cittadino romeno (Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși) ha proposto un ricorso innanzi al Tribunale per chiedere l’annullamento di una decisione della Procura Europea (EPPO) emessa a suo carico in quanto la camera permanente della Procura Europea (EPPO) non sarebbe composta dal numero minimo di procuratori europei imposto dalla normativa dell’Unione (due membri permanenti oltre il presidente), e quindi risulterebbero violate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/1939 (relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea). Allo stesso tempo, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità del Regolamento interno di EPPO in contraddizione con il TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

  1. Direttore dell’équipe Giustizia Affari Interni – Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione Europea.
    Il contributo fornito e le opinioni espresse nel presente ambito non rappresentano e non esprimono in alcun modo la posizione del Consiglio dell’Unione Europea. ↩︎
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