L’applicabilità dell’Istituto della messa alla prova agli enti collettivi

di Luisa Malagola e Stefano Zanini
Introduzione

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14840 del 27 ottobre 2022, depositata il 6 aprile 2023, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale riguardante la disciplina dell’impugnazione dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, affronta incidentalmente il tema dell’applicabilità del medesimo istituto agli enti collettivi.
A tal proposito, ha formulato il seguente principio di diritto: “L’istituto della sospensione del procedimento con messa prova di cui all’art. 168 bis C.p. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.”.
La vicenda in questione riguardava una società chiamata a rispondere ex art. 25 septies c. 3 D.Lgs. 231/2001 di lesioni colpose commesse in violazione delle disposizioni in materia antiinfortunistica quale reato presupposto contestato al datore di lavoro.
Il Tribunale di Trento, territorialmente competente, disponeva la sospensione del procedimento con messa alla prova nei riguardi non solo della persona fisica datore di lavoro, ma anche nei confronti dello stesso ente.
Per quanto riguarda la società, il programma di trattamento finalizzato all’estinzione del reato si articolava in diversi adempimenti; in particolare era previsto il risarcimento del danno in favore della persona offesa, la revisione del proprio modello organizzativo e lo svolgimento di lavori di pubblica utilità attraverso l’elargizione ad un organismo religioso di calzature di propria produzione.
Avverso la decisione del Tribunale di Trento, il procuratore generale presso la medesima Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazione lamentando la non applicabilità di un istituto quale la sospensione del procedimento penale con messa alla prova alle persone giuridiche poiché lo stesso è precipuamente indirizzato ai reati commessi dalle sole persone fisiche.
La quarta sezione della Corte di Cassazione rilevando in via principale l’esistenza di orientamenti contrastanti circa la legittimazione ad impugnare del Procuratore Generale, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite le quali, tuttavia, con un “obiter dictum” hanno fornito la soluzione interpretativa anche all’applicabilità agli enti dell’istituto deflattivo in esame.

Gli orientamenti sull’applicabilitá dell’istituto della messa alla prova agli enti collettivi

Il primo Provvedimento ad essersi occupato del tema è l’ordinanza del 27 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Milano con la quale viene precisata la natura sostanziale e soprattutto sanzionatoria dell’istituto della messa alla prova al fine di escluderne l’applicazione nei confronti degli enti.
Più precisamente, secondo il Tribunale di Milano, l’afflittività dei lavori di pubblica utilità inclusi nel programma di trattamento, renderebbe la messa alla prova una vera e propria sanzione penale applicabile, dunque, ai soli casi tassativamente previsti dalla Legge ex art. 25 c. 2 Cost. e di conseguenza insuscettibile di estensione agli illeciti commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti.
Anche il Tribunale di Bologna con un Provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 10 dicembre 2020 ha ritenuto di escludere l’applicabilità all’ente dell’istituto della messa alla prova alla luce del mancato coordinamento tra il D.Lgs. n. 231/2001 e le norme codicistiche regolatrici dell’istituto in questione.
In particolare, veniva evidenziata l’incompatibilità dei lavori di pubblica utilità quale elemento di risocializzazione imprescindibile nel programma di trattamento individuale predisposto nei confronti dell’imputato con la natura necessariamente impersonale della società.
Da ultimo, il Tribunale di Spoleto, con un’ordinanza del 21 aprile 2021, ha precisato che l’ambito di operatività della messa alla prova fondandosi sui massimi edittali di pena detentiva applicabile, non si presta ad essere riferito ad una disciplina quale quella della responsabilità amministrativa da reato degli enti che è del tutto sganciata da soglie minime di punibilità.
Tra i provvedimenti favorevoli, invece, si registra una recente ordinanza del Tribunale di Bari del 22 giugno 2022 secondo la quale il ricorso all’analogia per applicare l’istituto della messa alla prova all’ente collettivo non contrasterebbe con i principi di tassatività e riserva di legge in materia penale in quanto più favorevole all’ente, né disattenderebbe l’intenzione del legislatore di escludere gli enti dalla possibilità di beneficiare del rimedio deflattivo della sospensione del processo con messa alla prova poiché il mancato coordinamento normativo sarebbe frutto di una svista e non di una precisa scelta politico criminale.

La pronuncia delle sezioni unite

Gli ermellini, preso atto dei diversi orientamenti diffusisi sul territorio e prendendo le mosse sia dalla natura sanzionatoria della sospensione del procedimento con messa alla prova e sia dalla natura di “tertium genus” della responsabilità degli enti, ribadiscono quanto già affermato dal Tribunale di Milano in ordine alla non applicabilità dell’istituto deflattivo agli enti collettivi in quanto il principio di riserva di legge impedisce di applicare un trattamento sanzionatorio penale ad una categoria di soggetti, quali gli enti collettivi, e di illeciti, quali quelli ricompresi nel catalogo di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, non espressamente contemplati dalla Legge penale.
Il massimo consesso di nomofilachia esclude, inoltre, il ricorso all’analogia anche in “bonam partem” per giustificare l’estensione dell’istituto sospensivo dalle persone fisiche a quelle giuridiche, proprio in considerazione della diversa natura non omogenea, né assimilabile della responsabilità da reato degli enti rispetto al sistema penale.
Non a caso, la natura di “tertium genus” della responsabilità da reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 eredita dal processo penale soltanto le garanzie che assistono le persone fisiche ad esso sottoposte e non anche il sistema sanzionatorio applicabile in caso di condanna.
A conclusione del loro ragionamento, le Sezioni Unite evidenziano come consentire al giudice penale il ricorso all’analogia per adattare la messa alla prova applicabile alle persone fisiche anche a quelle giuridiche, significherebbe attribuire al giudice il potere di riformulare ex novo l’ambito di applicazione di un istituto sostanziale ed i suoi contenuti sanzionatori in evidente spregio del principio di riserva di Legge.
Non da ultimo, il Supremo Collegio, afferma che la sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto modellato nei suoi connotati essenziali sulle caratteristiche dell’imputato persona fisica e non su quelle ontologicamente diverse di un soggetto impersonale quale una società.
Ci si pone, infatti, una serie di interrogativi quali: come possa essere concepita la rieducazione della persona giuridica, come possano essere applicate all’ente le prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento o di frequentare determinati locali, nonché l’utilizzo dei criteri di cui all’art. 133 C.p. per valutare l’idoneità del programma di trattamento.
La disamina del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 fortifica le conclusioni sopra esposte in quanto le forme di riparazione delle conseguenze da reato applicabili all’ente sono radicalmente diverse da quelle derivanti dalla sospensione del procedimento con messa alla prova, la quale non viene ricompresa tra le cause estintive dell’illecito dell’ente previste dall’art. 67 D.Lgs. 231/2001.
L’assenza di riferimenti legislativi idonei a giustificare l’interpretazione estensiva diretta a consentire l’applicabilità della messa alla prova anche agli enti si rinviene, inoltre, nella nozione “lavori di pubblica utilità”.
Più precisamente, nel caso oggetto di remissione alle Sezioni Unite, il lavoro di pubblica utilità svolto dall’ente sarebbe consistito in una donazione di beni confezionati dalla società a titolo gratuito.
Dunque, stando così le cose, il concetto di prestazione lavorativa in favore della collettività verrebbe del tutto surrettiziamente sostituito con un atto di liberalità a titolo patrimoniale.
Appare evidente, pertanto, come le caratteristiche tipiche dell’attività lavorativa richiesta alla persona fisica sottoposta alla messa alla prova siano del tutto inconciliabili con le prestazioni fornibili da qualsiasi ente in quanto le stesse si tradurrebbero o in un’attività svolta dal legale rappresentante in nome e per conto della società, oppure in gesti simbolici privi di qualsiasi connotazione risocializzante e di riavvicinamento alla persona offesa.
I giudici di legittimità, per avvallare la tesi negativa, utilizzano altresì delle argomentazioni di tipo processuale. In particolare, il richiamo contenuto negli art. 34 e 35 del D.Lgs. 231/2001 riferibile all’applicabilità all’ente delle sole disposizioni processuali contemplate dal codice di rito non può di per sé valere per superare l’assenza di riferimenti normativi idonei a costituire il substrato per un’applicazione dell’istituto della messa alla prova agli enti nei suoi tratti sostanziali.
Gli ermellini tendono, inoltre, a negare la possibilità di costruire un fondamento rieducativo nell’ambito della responsabilità degli enti, poiché l’estensione analogica delle prescrizioni inseribili nei programmi di trattamento delle persone fisiche agli enti stessi, finirebbe inesorabilmente per diventare una forma di rieducazione degli organi sociali per conto dell’ente collettivo.
In altri termini, non è possibile rieducare una società attraverso l’imposizione di prescrizioni che potrebbero sortire un effetto special preventivo esclusivamente nei confronti delle persone fisiche facenti parte dell’organizzazione avente personalità giuridica.

Conclusioni

Gli scriventi ritengono che le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte a Sezioni Unite per negare l’applicazione estensiva o tramite il ricorso all’analogia in “bonam partem” dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche agli enti, siano del tutto condivisibili specie poiché fondate su un principio costituzionale di valore fondamentale quale quello della riserva di legge in materia penale.
Non a caso, introdurre nei confronti dell’ente un istituto deflattivo ed a tratti sanzionatorio di cui per legge non è destinataria, costituirebbe un’evidente lesione di quelle garanzie che il nostro ordinamento giuridico intende preservare e riconoscere a tutti i consociati indiscriminatamente.
Estendere l’applicabilità dell’istituto dalle persone fisiche a quelle giuridiche, significherebbe inoltre, in assenza di una norma di Legge ad hoc, violare i principi di tassatività, precisione e determinatezza su cui si fonda il nostro sistema penale.
In altri termini, i consociati non sarebbero posti nella condizione, se non attraverso il ricorso ad interpretazioni estensive e analogiche di due differenti testi normativi – il Codice penale e il Decreto Legislativo 231 del 2001 – di orientare preventivamente i propri comportamenti ove posti in essere per il tramite di aggregazioni societarie, nella piena consapevolezza dei rimedi sanzionatori a loro concretamente applicabili.

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