Il green deal europeo: l’impatto sulla compliance delle imprese

di Luigi Fruscione
Il Green deal europeo

20 giugno 2019: è questa la data in cui il Consiglio europeo invita la Commissione “a portare avanti i lavori per quanto riguarda le condizioni, gli incentivi e il quadro favorevole da predisporre in modo da assicurare una transizione verso un’UE a impatto climatico zero, in linea con l’accordo di Parigi, che preservi la competitività europea, sia giusta e socialmente equilibrata, tenga conto delle situazioni nazionali degli Stati membri e ne rispetti il diritto di decidere in merito ai rispettivi mix energetici, basandosi nel contempo sulle misure già convenute per raggiungere l’obiettivo di riduzione per il 20301”.
Nell’ambito dell’agenda strategica 2019-2024 tra le quattro priorità individuate2 vi è la costruzione di un’Europa “verde, equa, sociale e a impatto climatico zero”; alla base della scelta vi è la considerazione del fatto che gli effetti dovuti al cambiamento climatico stanno diventando sempre più evidenti, da ciò rendendosi necessario che l’Unione europea intensifichi “urgentemente le azioni per gestire questa minaccia esistenziale”.
Il Consiglio europeo ritiene che l’Unione debba svolgere un vero e proprio ruolo guida sul tema in quanto tutti i Paesi devono intensificare le proprie azioni sul clima che comporteranno una sostanziale trasformazione non solo nel campo economico ma anche della società unendo i concetti di transizione climatica e modernizzazione.
Nella risoluzione del Parlamento europeo datata 28 novembre 20193 sull’emergenza climatica e ambientale si è formalizzata la dichiarazione di “un’emergenza climatica e ambientale; invita la Commissione, gli Stati membri e tutti gli attori globali, e dichiara il proprio impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi”.
L’11 dicembre 2019 la Commissione europea presenta al Parlamento ed al Consiglio europeo il piano denominato “Green Deal” ovverosia la visione di come affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente.
Come indicato nel documento la nuova strategia è “mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse”4.
Gli interventi indicati avranno ricadute anche sulla protezione, conservazione e miglioramento del capitale naturale dell’UE nonché sulla protezione della salute e del benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale.
Nell’ambito dell’introduzione della citata Comunicazione la Commissione evidenzia come la “transizione deve essere giusta e inclusiva. Deve mettere al primo posto le persone e tributare particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che dovranno affrontare i problemi maggiori. Poiché la transizione determinerà cambiamenti sostanziali”.
Essendo il cambiamento climatico di portata mondiale, l’Unione europea si è dichiarata pronta ad esercitare la propria influenza e competenza – nonché ad utilizzare le proprie risorse finanziarie – per sensibilizzare i Paesi vicini ed i partner verso un percorso di sostenibilità ambientale preservando, chiarisce la Commissione, “la propria sicurezza di approvvigionamento e competitività, anche nel caso in cui altri non siano disposti ad agire”.
Gli elementi posti alla base del Green deal si possono così schematizzare: inquinamento zero; salvaguardia e ripristino di ecosistemi e biodiversità; esistenza di un sistema alimentare basato sul principio “dal produttore al consumatore”; predisposizione di una mobilità sostenibile; finanziamento della transizione; costruzione e ristrutturazione efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse; mobilitazione dell’industria per una economia pulita e circolare; approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura5.
L’obiettivo dichiarato dalla Commissione è quello di giungere ad una Europa a “neutralità climatica” entro il 2050.
In base ai dati esplicitati nella già citata Comunicazione, nel periodo ricompreso tra il 1990 e il 2018, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra è stato del 23%, con una crescita dell’economia pari al 61%; tale sviluppo dovrebbe determinare, entro il 2050, una riduzione dei gas serra pari al 60% e, quindi, lontana dal dato auspicato dalla Commissione: da qui la volontà di individuare obiettivi più ambiziosi per le scadenze del 2030 e 2050.
La Commissione ritiene particolarmente importante la mobilitazione dell’industria per conseguire una “economia pulita e circolare” in riferimento alla realizzazione delle azioni individuate; infatti essa stima che siano necessari venticinque anni per porre in essere una trasformazione industriale e delle diverse catene del valore.
Il 17 dicembre 2020 viene presentata una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’istituzione di un quadro per il conseguimento della neutralità climatica che modifica il Regolamento (UE) 2018/19996 7.
Nei Considerando 10 e 10-bis alla proposta di Regolamento si dava atto che “l’Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l’ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica. L’Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall’accordo di Parigi e alle valutazioni scientifiche dell’IPCC”.
Con due risoluzioni8 il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione climatica sia ottenuta entro il 2050 al più tardi “e divenga un vero successo europeo” dichiarando “l’emergenza climatica e ambientale”.
L’importanza del passaggio è ben espressa nella dichiarazione della ministra federale tedesca dell’Ambiente, della tutela della natura e della sicurezza nucleare: “oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante per quanto riguarda la proposta di Legge europea sul clima. L’UE è risolutamente impegnata a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e l’obiettivo rafforzato di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 è un segnale forte che inviamo al mondo”9.
Il 9 luglio 2021 è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica – e che modifica il Regolamento (CE) n. 401/2009 (sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale) e il Regolamento (UE) 2018/1999 (normativa europea sul clima); il Considerando n.1 stabilisce che “la minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un’intensificazione dell’azione per il clima da parte dell’Unione e degli Stati membri.
L’Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (“accordo di Parigi”), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi” ed ancora “l’azione per il clima dovrebbe rappresentare un’opportunità per tutti i settori dell’economia nell’Unione per contribuire ad assicurare la leadership industriale nel campo dell’innovazione globale. Sotto l’impulso del quadro normativo definito dall’Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra” (considerando n. 7).
Proprio il rapporto tra Green deal ed imprese ha rappresentato un aspetto su cui le istituzioni europee si sono concentrate anche in considerazione del fatto che ormai si è un mercato globalizzato in cui le produzioni sono effettuate i Paesi lontani dell’Unione europea.
Ciò determina che vi sia un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per quei “partner internazionali che non condividono le stesse norme di protezione del clima dell’Unione. La Commissione intende pertanto proporre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per determinati settori, al fine di ridurre tali rischi in modo compatibile con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio”10.
Il 6 dicembre 2022 il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo provvisorio per ridurre la deforestazione a livello mondiale.
Proprio sui temi della ricollocazione delle emissioni di gas e del contrasto alla deforestazione l’Unione europea ha pubblicato tra maggio e giugno di quest’anno due regolamenti che impattano in maniera considerevole sulla compliance delle imprese che operano nei settori delle merci oggetto di regolamentazione.

Il Regolamento (UE) 2023/956 del 16 maggio 2023

Il Regolamento (UE) 2023/956, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 maggio 2023, stabilisce un sistema di adeguamento del carbonio alle frontiere prevedendo una serie di obblighi crescenti nel tempo (dal 1° ottobre 2023 al 1° gennaio 2026) per quelle imprese che importano le merci indicate nel Provvedimento.
Il Provvedimento è noto anche come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e rappresenta un tassello di fondamentale importanza nell’ambito del programma unionale “Fit for 55” attraverso il quale l’Unione Europea intende raggiungere gli obiettivi del Green Deal (ovverosia la protezione, la conservazione ed il miglioramento del capitale naturale dell’Unione nonché la protezione della salute e del benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale)11.
Il Regolamento UE 2023/956 ha lo scopo di concentrarsi sul contrasto della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, situazione che si va a verificare nel momento in cui le imprese unionali trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio in Paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto a quelle esistenti all’interno dell’UE o quando i prodotti dell’Unione vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.
Il CBAM trova applicazione per le merci indicate nell’allegato I (a. cemento e prodotti in cemento; b. energia elettrica; c. fertilizzanti minerali e chimici; d. prodotti in ferro e acciaio; e. prodotti in alluminio; f. idrogeno), originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del Codice doganale dell’Unione (CDU)12, sono importati nel territorio doganale dell’Unione.
Le disposizioni si applicano anche alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, se tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del CDU, sono introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell’Unione.
Oltre le merci indicate, al fine di rafforzare il quadro giuridico per la lotta alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il Regolamento – al Considerando n. 13 – stabilisce che sarà opportuno prevedere “un percorso chiaro per un’ulteriore graduale estensione dell’ambito di applicazione del CBAM ai prodotti, ai settori e ai sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”.
Il Regolamento, in base a quanto stabilito dall’art. 2, par. 3, non si applica ai seguenti casi:

  1. merci elencate nell’allegato I importate nel territorio doganale dell’Unione, purché il loro valore intrinseco non superi, per spedizione, il valore specificato per le merci di valore trascurabile di cui all’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio;
  2. merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, a condizione che il loro valore intrinseco non superi il valore specificato per le merci di valore trascurabile di cui all’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1186/2009;
  3. merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari a norma dell’articolo 1, punto 49, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

Il CBAM non troverà applicazione per le merci originarie di alcuni Paesi (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e territori (Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla); infatti le merci originarie di Paesi che applicano integralmente l’EU ETS – come i Paesi SEE – o che hanno concluso un accordo che collega completamente il proprio ETS all’EU ETS – come la Svizzera – sono escluse dal meccanismo.
Il Regolamento 956 è entrato in vigore il 17 maggio 2023 e si applicherà dal 1° ottobre 2023 ma tutta una serie di disposizioni saranno operative per step successivi13.
Durante il periodo transitorio, che inizia il predetto 1° ottobre 2023 e terminerà alla fine del 2025, gli importatori dovranno dichiarare alla fine di ogni trimestre le emissioni incorporate nelle loro merci soggette a CBAM senza pagare un conguaglio finanziario, dando il tempo necessario per completare il sistema messo in atto.
In tale periodo gli operatori dovranno adeguarsi agli ulteriori adempimenti previsti nelle disposizioni che man mano entreranno in vigore.

Le ultime novità in tema CBAM

Nel mese di settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento esecutivo degli obblighi del periodo transitorio.
Per aiutare sia gli importatori che i produttori di Paesi terzi la Commissione14 ha pubblicato, inoltre, alcuni orientamenti sull’attuazione pratica delle nuove norme. Tali documenti sono:

  1. Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU (tale guida operativa tratta le attività da compiersi da parte degli importatori di merci CBAM nell’UE per il periodo transitorio in cui si applica la nuova normativa senza obbligo finanziario per gli importatori ed esclusivamente a fini di raccolta dati);
  2. Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU (la guida esamina le disposizioni per i produttori dei beni CBAM al di fuori dell’UE per il periodo transitorio);
  3. CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023.

Sul versante dell’informazione e della formazione dei soggetti coinvolti dall’applicazione del CBAM si evidenzia che la Commissione europea ha organizzato sei webinar online che coprono sia le caratteristiche generali della normativa che le specificità di ciascun settore (ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno).

Il Regolamento UE 1115/2023 del 31 maggio 2023

Il Regolamento UE 1115/2023 è relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Il Considerando n. 8 evidenzia che “il consumo dell’Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d’impatto del presente Regolamento, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell’Unione delle sei materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno) farebbero salire da soli la deforestazione a circa 248 000 ettari all’anno entro il 2030”.
Il Provvedimento – che abroga il Regolamento (UE) n. 995/201015 16 – disciplina l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione dall’Unione, di alcuni prodotti, elencati nell’allegato I del Provvedimento, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
Il Regolamento ha la finalità di:

  1. ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
  2. ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

In base all’art. 3 le materie prime ed i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  1. essere a deforestazione zero;
  2. essere stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
  3. essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Per rispondere a tali vincoli sono previsti, all’art. 4, una serie di obblighi per l’operatore ed il commerciante17 che devono provare, prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, che i prodotti interessati sono conformi a quanto previsto nel Regolamento;

quindi l’operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato una dichiarazione di dovuta diligenza che comprende:

  1. la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all’articolo 9 (obblighi di informazione);
  2. le misure di valutazione del rischio di cui all’articolo 10 (valutazione del rischio);
  3. le misure di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11 (attenuazione del rischio).

Il Regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023 mentre la sua applicazione è prevista con la seguente tempistica: gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 dell’art.38 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.

Conclusioni

Appare evidente che le imprese che operano nei settori di cui ai regolamenti CBAM e Deforestazione – che attengono al Green deal – sono e saranno chiamate ad una particolare attenzione nella gestione della compliance interna non solo in ordine ai contenuti ma anche alle diverse scadenze applicative che detti provvedimenti contengono.
La scelta di base più opportuna da compiere è quella di approcciare le diverse tematiche per tempo, così da non trovarsi con tempistiche ristrette per organizzare i flussi documentali e di controllo interno al fine di gestire le comunicazioni e le dichiarazioni verso le autorità di controllo.

  1. Si veda “Riunione del Consiglio europeo (20 giugno 2019) – conclusioni” – https://www.consilium.europa.eu/media ↩︎
  2. Le altre tre sono: proteggere i cittadini e le libertà, sviluppare una base economica forte e vivace, promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale (si veda https://www.consilium.europa.eu/it/european-council/role-setting-eu-political-agenda/). ↩︎
  3. Si veda “Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’emergenza climatica e ambientale” (2019/2930(RSP) – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_IT.html ↩︎
  4. Si veda – su https://eur-lex.europa.eu/ – la “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” – Bruxelles, 11.12.2019 – COM(2019) 640 final ↩︎
  5. Si veda, pag. 3, la citata “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni”. ↩︎
  6. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. ↩︎
  7. Si veda il documento su https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14171-2020-INIT/it/pdf. ↩︎
  8. Il riferimento è alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956) ed alla risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’emergenza climatica e ambientale (2019/2930). ↩︎
  9. Si veda il comunicato stampa del Consiglio UE del 17 dicembre 2020 – https://www.consilium.europa.eu/it/press. ↩︎
  10. Si veda in tal senso il Considerando n. 18 del Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021. ↩︎
  11. Si veda il comunicato del 13 dicembre 2022 del Parlamento europeo “deal reached on new carbon leakage instrument to raise global climate ambition” – https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room ↩︎
  12. Regolamento UE n. 952/2023, che istituisce il Codice doganale dell’Unione. ↩︎
  13. Gli articoli 5, 10, 14, 16 e 17 del Regolamento 956/2023 si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2024 mentre l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, gli articoli da 6 a 9, gli articoli 15 e 19, l’articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 21 a 27 e l’articolo 31 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026. ↩︎
  14. La documentazione è accessibile sul sito internet della Commissione europea – area Taxation and Customs Union – all’indirizzo https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en. ↩︎
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