Sequestro preventivo: onere motivazionale e modalità esecutive del provvedimento (regola di sussidiarietà e altri principi)

di Gianluigi Miglioli e Paolo Marzano
Lo standard probatorio per il sequestro preventivo

Lo standard probatorio richiesto per l’applicazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 del C.p.p., non corrisponde ai gravi indizi di colpevolezza previsti in materia cautelare personale, essendo diverso l’ambito di incidenza della misura reale: la quale aggredisce il patrimonio e non la libertà.
Il compendio indiziario deve configurarsi quale prospettazione della “esistenza di concreti elementi per riferire il reato alla persona dell’indagato”1.
Pertanto, gli elementi di fatto devono essere sussumibili nella fattispecie penale ipotizzata “(…) e la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta su un piano dell’astrattezza, nel senso che (…) deve essere limitata alla configurabilità del fatto (…) come reato, tenendo altresì conto delle contrarie deduzioni difensive (…)”2. Così, anche i più recenti arresti3.

Il sequestro preventivo

L’adozione del sequestro preventivo richiede la sussistenza di due concomitanti elementi: il fumus commissi delicti (nonché la pertinenza alla fattispecie criminosa del bene da sottoporre a sequestro ovvero la sua confiscabilità) e il periculum in mora, che viene in rilievo in maniera differente a seconda che la cautela reale abbia natura “impeditiva” oppure “anticipatoria dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio”.
Il sequestro preventivo “impeditivo” ex art. 321, comma 1, del C.p.p., esige, quale primo requisito, quello della pertinenzialità del bene da sequestrare, nel senso che esso deve essere caratterizzato da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. Inoltre è necessario che si dia conto dell’esistenza di una concreta e attuale situazione di pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati (da valutare con riferimento alla situazione esistente al momento della adozione del provvedimento).
Per le “cose di cui è consentita la confisca”, ai sensi dell’art. 321, comma 2, del C.p.p., il Giudice può, altresì, disporre il “sequestro preventivo funzionale alla confisca” (facoltativa ex art. 240, comma 1, del C.p., interessando ciò che servì o fu destinato a commettere il reato nonché il prodotto e il profitto dello stesso), che – a differenza di quello impeditivo – risponde all’esigenza di “anticipare” la misura ablativa finale rispetto ai presupposti che ne condizionano l’adozione.
Completano il quadro degli istituti cautelari in discorso, le altre norme previste dal codice penale e dalle leggi speciali per le singole fattispecie di reato (ad esempio: art. 322-ter del C.p.; artt. 640-quater e 648-quater del C.p.; art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000; artt. 19 e 53 del D.Lgs. n. 231/2001; art. 240-bis del C.p., con la conseguente applicabilità anche della “confisca per equivalente”).
L’onere motivazionale riferito al sequestro impeditivo non ha destato, nel tempo, particolari problematiche4.
Invece, si è assistito ad un “cambio di rotta” da parte della Corte di Cassazione (nel suo più alto consesso), con riguardo alla questione relativa alla necessità o meno che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sia sorretto da motivazione che, oltre a dare conto del presupposto del fumus commissi delicti, investa anche il requisito del perículum in mora, giacché solo il comma 1 dell’art. 321 del C.p.p. richiede espressamente tale previsione, mentre ogni menzione in proposito difetta nel comma 2.
Le Sezioni Unite – intervenute sul tema con la Sentenza n. 36959/2021 – hanno così statuito: “Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca (…), deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio (…)”.
Sul tema la giurisprudenza della Suprema Corte è pervenuta ad epiloghi di segno diverso.
Un primo indirizzo ha escluso che il Giudice debba dar conto della sussistenza del periculum in mora, facendo leva, anzitutto, sulla natura “autonoma” del sequestro ai fini di “confisca”, rispetto a quello “impeditivo”, rivelata dalla presenza, nel secondo comma, dell’avverbio “altresì” (“il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”) e dal contenuto della Relazione al codice di rito (ove si specifica, infatti, la diversità dei presupposti delle due misure); sarebbe così sufficiente la sola verifica dell’inclusione del bene da sequestrare tra le cose oggettivamente suscettibili di confisca, sia facoltativa che obbligatoria, posto che, in sostanza, la stessa confiscabilità integrerebbe, di per sé, la oggettiva pericolosità del bene5. La mancanza di un onere motivazionale sul punto sarebbe inoltre corroborata, secondo ulteriori pronunce6, dalla natura facoltativa del sequestro di cui al comma 2, in ragione dell’impiego del verbo modale “potere” (“…il giudice può…”), tale da differenziare l’istituto da quello del comma 1, che sarebbe, invece, obbligatorio, aggiungendosi poi, da altri arresti ancora, che – assente un predetto obbligo motivazionale – il Giudice avrebbe “il solo dovere di render conto dell’esercizio del potere discrezionale attribuitogli dal legislatore”7.
Un secondo indirizzo – nel pervenire all’affermazione della necessità della motivazione sul profilo del periculum – ha specificato che ciò che si richiede è che il Giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi; di qui, in particolare, in connessione con la finalità di non consentire che la cosa confiscabile sia, nelle more del giudizio, “modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata”, l’esigenza di una motivazione che dia ragione di tali circostanze8. La locuzione “può” della norma, “deve essere riempita di significato laddove ci si trovi di fronte a beni suscettibili di confisca facoltativa (…)”, essendo in proposito il parametro di riferimento rappresentato dal pericolo che il bene sfugga alla futura ablazione9. In altre parole, il pericolo di sottrazione o dispersione giustificherebbe l’apprensione del bene in via anticipata, tanto più a fronte dei principi di ragionevolezza e proporzionalità tra le esigenze pubblicistiche e quelle che presidiano gli interessi dei singoli, derivanti da postulati delle Corti europee e ripresi anche dalle Sezioni Unite della Cassazione in plurime pronunce10. Ed è, evidentemente, in questo stesso senso, che si esclude anche, nella valutazione dell’apposizione del vincolo, “qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro”11.
Le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultimo indirizzo affermando la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, dia motivatamente conto anche della sussistenza del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo – evidentemente diversa da quella “impeditiva” – e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (ponendo l’accento, quindi: sul piano letterale della norma, per cui al carattere discrezionale dell’esercizio del potere di ablazione, non può non coniugarsi l’esigenza della attestazione della sua giustificazione; sul fatto che proprio dalla finalità specifica della confisca si ricava la mancanza, nelle ipotesi del comma 2, della formulazione del presupposto su cui imperniare l’adozione del provvedimento e, conseguentemente, la sua motivazione; sul fatto che l’avverbio aggiuntivo “altresì” del comma 2, valorizzato in senso riduttivo dal primo orientamento, non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del Giudice; sulle conseguenze che una esegesi riduttiva dell’onere motivazionale del provvedimento potrebbe comportare sul piano del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza; sul fatto che solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale, si potrebbe assicurare la corrispondenza a quell’ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità evitandosi un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata)12.
Sui parametri generali del periculum ai quali la motivazione di cui si discute deve rispondere, la Corte ha affermato la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato13.
Le successive Sentenze emesse dalla Cassazione (in materia di Reati tributari e Reati contro la Pubblica Amministrazione) sono conformi al suddetto orientamento delle SS.UU.14.

Modalità esecutive del provvedimento

Un tema di grande interesse è quello relativo all’esecuzione del Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, soprattutto in virtù del principio di sussidiarietà della “confisca di valore” rispetto a quella in “forma diretta”, in relazione tanto al prezzo o al profitto quanto al prodotto del reato. E ciò, in tutti in casi in cui è appunto prevista la “confisca per equivalente”, come ad esempio per i reati tributari, per cui occorre innanzitutto procedere al sequestro diretto delle somme di denaro rinvenienti sui rapporti finanziari della persona giuridica.
Cominciamo col dire che il sequestro preventivo dei beni riferibili a quest’ultima è primariamente “sequestro in via diretta”.
Nella nota Sentenza Gubert15, le Sezioni Unite hanno affermato che è consentito, nei confronti di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato commesso dai suoi organi, quando tale profitto (o beni ad esso riconducibili) sia nella disponibilità della persona giuridica: si tratta del sequestro cd. “diretto” del profitto di reato. Dunque, nei confronti del patrimonio della società (e nei termini anzidetti), il sequestro avviene in via diretta, dovendosi escludere che la società stessa sia soggetto estraneo al reato16. Qualora poi – come accade nella maggioranza dei casi – il sequestro abbia ad oggetto somme di denaro depositate sul conto corrente della società, non occorre fornire la prova della pertinenzialità17. Dunque, il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene (denaro) da confiscare18.
Quanto alla questione dei limiti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono “profitto del reato”, si è affermato il principio che tale sequestro deve ritenersi sicuramente ammissibile: sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, che ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita, ad esempio, sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare19, rilevando essere evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale20. Non è necessario, inoltre, che il danaro rinvenuto sia liquido, costituendo “profitto” del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego e di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l’obiettivo del reato posto in essere21. Ne consegue che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato, può pertanto colpire sia la somma che si identifica in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita22.
La confisca diretta del denaro permette la cautela reale anche sulle somme successive al commesso reato e l’estensione dell’originario provvedimento cautelare alle somme affluite in un momento successivo alla data di esecuzione dello stesso non comporta novazione, essendo l’oggetto della misura cautelare sempre quello del Decreto originario23. Inoltre consente il sequestro sulle somme giacenti su rapporto finanziario cointestato al coniuge dell’indagato, anche a pena di svalutazione24.
Di seguito altri principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in merito al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (per la quale non occorre la necessaria sussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato, potendo essere oggetto di confisca le somme di denaro, i beni o le altre utilità che non hanno un’attinenza diretta con l’illecito, delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato; ciò nel caso in cui non sia possibile la confisca diretta ovvero questa risulti incapiente25):

  • “Il sequestro (…) può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 143, della Legge n. 244 del 2007 (…)”26;
  • (si ribadisce) la confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati commessi dai suoi organi è possibile nella sola ipotesi in cui la persona giuridica stessa, sia in concreto priva di autonomia e rappresenti un mero schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare27. Il principio impedisce che uno schermo societario meramente fittizio valga ad escludere la riconducibilità al reo dei beni ed utilità formalmente e fittiziamente intestati a quel soggetto giuridico (nddrr. si pensi all’ipotesi di uno yacht intestato ad una società, che dalle indagini risulta essere utilizzato per evidenti fini privati da parte dell’amministratore autore di reati tributari);
  • con riferimento ai beni immobili cointestati con terzi estranei ai reati, il sequestro può essere eseguito sull’intero immobile in comproprietà, in via eccezionale e solo allorquando ciò sia assolutamente necessario (ipotesi in cui il bene è indivisibile ed è comunque nella disponibilità dell’indagato: il sequestro per l’intero è finalizzato alla salvaguardia del valore economico e alla sua conservazione28, a prescindere da eventuali “vincoli” posti dal codice civile in materia di contratti29);
  • nell’ipotesi di concorso di persone nei reati contestati, si applica il principio solidaristico30.

Ed allora, qual è la sequenza procedimentale che deve essere osservata nell’esecuzione del provvedimento?
Ecco, quindi, che entra in gioco il citato principio di sussidiarietà, il quale è ben spiegato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6391/202131: “(…) la confisca “diretta” si dirige “in prima battuta” verso i beni che presentino una derivazione causale dal reato e che dunque vengono appresi ovunque si trovino anche se detenuti o posseduti o acquisiti da terzi, se non estranei al reato. Quindi è preminente la componente dell’“oggetto” della confisca (…). La confisca di valore viene in rilievo solo in via subordinata, quando la confisca diretta non sia possibile (…) Quindi è prevalente la componente “soggettiva”, nel senso che la confisca si rivolge al patrimonio dell’indagato, imputato, condannato (…)””.
Dunque, si ricava, dal punto di vista giuridico e pratico-esecutivo, che occorre procedere:

  • alla preventiva verifica della capienza della persona giuridica non estranea al reato e quindi al preventivo esperimento nei confronti di quest’ultima del sequestro in forma diretta dei beni32;
  • subordinatamente all’accertata impossibilità di esecuzione di quest’ultimo ovvero in caso di incapienza, al sequestro di valore equivalente nelle disponibilità del reo e/o della persona giuridica, qualora essa rappresenti uno schermo societario per dissimulare la reale proprietà dei beni.

Ai fini dell’accertamento dell’impossibilità di eseguire il sequestro in forma diretta non è “(…) necessaria (…) l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente”.”33 (nddrr. si pensi all’ipotesi di società cd. “cartiere”, cioè esistenti solo formalmente), essendo sufficiente la esistenza di indicazioni logicamente contrarie all’affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica34, non essendo tenuta la pubblica accusa ad una preventiva ricerca di liquidità ovvero di altri cespiti riferibili alla persona giuridica, ove, ex actis, emerga, sia pure in termini deduttivi e non materialmente accertati, una situazione di incapienza del patrimonio sociale35.
Pertanto, il Giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere – e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro – è riservata alla fase esecutiva, demandata al Pubblico Ministero36. Infatti, la misura può essere disposta anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura37.

  1. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 20294 del 26/4/2012. ↩︎
  2. Cassazione penale, Sezione V, Sentenza n. 1287 del 22/01/2010 (in motivazione). ↩︎
  3. Cassazione penale, Sez. 5, Sentenza n. 3722 del 11/12/2019 (dep. 29/01/2020). ↩︎
  4. Si pensi all’ipotesi della sequestrabilità delle quote del capitale sociale e del complesso aziendale di una società, che dalle indagini è risultata durevolmente asservita – unitamente al suo patrimonio – alla commissione delle attività criminose, tale da essere definita come “strutturalmente illecita” (ex plurimis, Cassazione penale, Sezione 4, Sentenza n. 7107 del 25/01/2022, dep. 01/03/2022). ↩︎
  5. Cassazione penale, Sezione 2, n. 2413 del 10/12/2020, dep. 2021, Zaccari e altri, non mass.; Sezione 2, n. 50744 del 24/10/2019, Farese, non mass.; Sezione 6, n. 29539 del 01/03/2018, Terzulli, non mass.; Sezione 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242; Sezione 6, n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200854; Sezione 1, n. 2994 del 23/06/1993, Cassanelli, Rv. 194824; Sezione 6, n. 3343 del 25/09/1992, Garofalo, Rv.192862. ↩︎
  6. Cassazione penale, Sezione 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367. ↩︎
  7. Cassazione penale, Sezione 3, n. 38728 del 07/07/2004, Lazzara, non mass.. ↩︎
  8. Cassazione penale, Sezione 6, n. 151 del 19/01/1994, Pompei, Rv. 198258; Sezione 6, n. 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943; Sezione 2, n. 43325 del 09/11/2011, De Biase e altro, non mass.; Sezione 2, n. 46389 del 21/09/2016, Mastrodomenico, non mass.. ↩︎
  9. Cassazione penale, Sezione 5, n. 6562 del 14/12/2018, Pignataro (dep. 2019). ↩︎
  10. Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226713; Sezioni Unite, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548. ↩︎
  11. Cassazione penale, Sezione 3, n. 5530 del 19/11/2019, dep.2020, Guerra; Sezione 5, n. 25834 del 22/07/2020, Pensabene. ↩︎
  12. Cassazione penale, Sezione 5, Sentenza n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sezione 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sezione 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; Sezione 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979. ↩︎
  13. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della cautela reale volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Pertanto, secondo la Corte “è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento (…)”. I Giudici di legittimità, nella pronuncia hanno affermato come tale arresto sia: “(…) in piena sintonia con le affermazioni contenute nella decisione di queste Sezioni Unite n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690, divenendo così, la conclusione qui indicata, una soluzione, per così dire, “obbligata” (…)”. ↩︎
  14. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 37727 del 22/06/2022 Cc. (dep. 06/10/2022), Rv. 283694; Sezione 6, Sentenza n. 32582 del 05/07/2022 Cc. (dep. 05/09/2022), Rv. 283619; Sezione 3, Sentenza n. 47054 del 22/09/2022 Cc. (dep. 13/12/2022), Rv. 283910; Sezione 3, Sentenza n. 46245 del 18/10/2022 Cc. (dep. 07/12/2022) Rv. 283836; Sezione 6, Sentenza n. 48333 del 03/11/2022 Cc. (dep. 20/12/2022), Rv. 284073; Sezione 3, Sentenza n. 49491 del 04/11/2022 Cc. (dep. 29/12/2022), Rv. 283993; Sez. 3, Sentenza n. 4920 del 23/11/2022 Cc. (dep. 06/02/2023), Rv. 284313; Sezione 6, Sentenza n. 826 del 29/11/2022 Cc. (dep. 12/01/2023), Rv. 284145. ↩︎
  15. Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert. ↩︎
  16. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 17840 del 05/12/2018 Cc. (dep. 30/04/2019), Rv. 275599. ↩︎
  17. Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, ↩︎
  18. Cassazione penale, Sezione 2, Sentenza n. 21228 del 29/4/2014, Riva Fire spa, rv. 259717; Sentenza n. 37846/2014, Aiello, che si colloca nel solco costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 29951 del 24/5/2004, Foscarelli, Rv. 228166. ↩︎
  19. Cassazione penale, Sezione 6, n. 23773 del 25/3/2003, Madaffari. ↩︎
  20. Cassazione penale, Sezione 6, n. 4289 del 1/2/1995, Carullo. ↩︎
  21. Cassazione penale, Sezione 6, n. 11918 del 14/11/2013 dep. Il 2014, Rossi, Rv. 262613. ↩︎
  22. Cassazione penale, Sezione 2, n. 14600 del 12.3.2014; Sezione 5, Sentenza n. 23393 del 29/03/2017, Cc., dep. 12/05/2017, Rv. 270134. ↩︎
  23. Cassazione penale, Sezione II, n. 29923 del 12/04/2018. ↩︎
  24. Cassazione penale, Sentenza n. 26000 del 2011. ↩︎
  25. Essa ha natura strutturalmente sanzionatoria, come osservato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 31617/2015, la quale deriva dal fatto che è l’imputato che viene a essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche e non la cosa in quanto derivante dal reato. ↩︎
  26. Cassazione penale, Sezione 5, Sentenza n. 25490 del 28/05/2014, Cc., dep. 13/06/2014, Rv. 259184. ↩︎
  27. Cit. Sentenza Gubert. ↩︎
  28. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza 15/04/2014, n. 16426; Sezione 3, Sentenza 12/07/2013, n. 29898, in continuità con un indirizzo oramai consolidato. ↩︎
  29. Cassazione penale, Sentenza n. 26438/2009. ↩︎
  30. Cassazione penale, n. 35527/2016. Detto principio, che caratterizza la disciplina del concorso di persone nel reato, comporta l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dei relativi effetti in capo a ciascun concorrente, fermo restando che l’espropriazione non può essere duplicata o, comunque, eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso (Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 26654/2008), salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che però costituisce fatto interno a questi ultimi e non ha alcun rilevo penale. In questa prospettiva, la natura provvisoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca consente che esso possa interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, finanche per l’intera entità del profitto accertato e non pro quota – stante proprio la natura sanzionatoria della confisca per equivalente –, considerato che il principio secondo cui la confisca non può comunque superare l’importo del profitto è destinato a trovare attuazione in sede esecutiva (Cassazione penale, n. 8740/2012). ↩︎
  31. Cassazione penale, Sezione 5, n. 6391/2021. ↩︎
  32. E, comunque, così anche nei casi di sequestro diretto e poi per equivalente nei confronti della persona fisica autrice del reato. ↩︎
  33. Cassazione penale, n. 3591/2018. ↩︎
  34. Cassazione penale, Sezione 5, n. 31450/2017. ↩︎
  35. Cassazione penale, Sezione 3, n. 6205/2015. ↩︎
  36. Cassazione penale, Sezione 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Cassazione penale, Sezione 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282; Cassazione penale, Sezione 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Cassazione penale, Sezione 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Cassazione penale, Sezione 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Cassazione penale, Sezione 2, n. 35813 del 29/05/2013, Scimemi, Rv. 256827; Cassazione penale, Sezione 3, n. 10567/13 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918. ↩︎
  37. Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014; Cassazione penale, sezione V, Sentenza n. 9435 del 12/03/2012. ↩︎
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