di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani
Nell’articolo pubblicato sullo scorso numero si è analizzata la tutela del ritratto. Nel presente pezzo andremo ad approfondire alcune specifiche casistiche e le tutele ulteriori che la normativa prevede a favore dei soggetti più fragili.
La tutela dell’indagato e del condannato per reati penali
Le regole deontologiche stabiliscono vincoli precisi in merito alla pubblicazione delle immagini lesive della dignità della persona, in particolar modo se si tratta di detenuti o persone in manette1, richiamati anche nel codice di procedura penale2, come emendato dalla c.d. “Legge Carlotti”3. Il fine è tutelare i diritti fondamentali della persona debole, privata della propria libertà personale e sottoposta a mezzi di coercizione fisica, mirando anche a garantire il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza4 e tentando al contempo di limitare la spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie.
La Corte europea per i diritti dell’uomo (European Court of Human Rights – ECHR) ha sancito che “laddove una fotografia pubblicata nell’ambito della cronaca di un procedimento penale pendente non abbia di per sé alcun valore informativo, debbano sussistere validi motivi per giustificare un’ingerenza nel diritto dell’imputato al rispetto della sua vita privata”5 e che la trasmissione da parte delle Forze dell’Ordine di foto segnaletiche di persone indagate agli organi di stampa costituisce una violazione dell’articolo 8 della CEDU6. Il Garante aveva attenzionato il tema della divulgazione delle immagini di persone sottoposte a procedimenti giudiziari ancora nel lontano 19977, in epoca antecedente al GDPR e al Codice della Privacy. Purtroppo, negli anni è dovuto intervenire più volte nei confronti di questure, testate giornalistiche e siti internet, ribadendo il divieto di diffondere tali immagini, anche nell’ambito di conferenze stampa, laddove non ricorrano fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico8. Il Tribunale di Milano, confermando una posizione precedentemente espressa anche dal GPDP, ha stabilito che “non si possono pubblicare le foto segnaletiche per soddisfare la curiosità del pubblico, ma devono esserci specifiche esigenze di giustizia e di polizia” in quanto “le foto segnaletiche sono idonee di per sé a rivelare lo stato di detenzione, enfatizzando visivamente la notizia della misura restrittiva della libertà personale” comportando “una grave lesione della dignità della persona”9 dovuta anche alla “enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta”10. Come specificato dal Garante, “anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle forze dell’ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografie non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati).”11 12 Al di fuori di quest’ultime situazioni il trattamento non è solo non necessario, ma altresì eccedente rispetto alle finalità di polizia13.
Medesime cautele devono applicarsi anche con riferimento alla pubblicazione di immagini interpretabili a prima vista come foto segnaletiche, ad esempio immagini estratte dai documenti di riconoscimento e messe a disposizione degli organi di stampa quando “sia per le caratteristiche dell’inquadratura che per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, sembrano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e di polizia”14 15 16 17.
Vi è un reticolo di disposizioni18 19 20 21 22 23, sia interne che sovranazionali, da cui si evince che la pubblicazione di foto segnaletiche è legittima quando avviene per fini di giustizia, di polizia o per motivi di interesse pubblico. Ad esempio, nel caso di imputato irreperibile o di condannato evaso, specie se per i casi di reati più violenti contro la persona o per quelli che afferiscono alla criminalità organizzata; per i reati di minore gravità, invece, la pubblicazione dovrebbe restare esclusa, con prevalenza dei diritti dell’imputato all’esito del giudizio di bilanciamento con l’interesse pubblico24.
Analoghe valutazioni devono essere effettuate avuto riguardo alla diffusione di immagini su quotidiani di persone poste in stato di fermo, anche se in seguito a gravi fatti di cronaca25 26. Come più sopra anticipato, non possono essere pubblicate fotografie di persone in stato di detenzione o in manette, fatta salva l’ipotesi in cui siano opportunamente modificate con l’avvertenza che “non basta pixelare le manette ai polsi di un fermato se il soggetto ripreso risulta identificabile, la tutela della persona deve essere effettiva”27 mentre “la foto di un imputato in stato di arresto con le manette ai polsi se ritrae il predetto in una posa in cui non sono visibili le manette non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione”28. Quando la pubblicazione della fotografia della persona a cui è attribuito un reato deve ritenersi essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca in relazione all’interesse pubblico all’identificazione del soggetto, “la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell’ordine ma priva dei numeri identificative propri delle foto segnaletiche, non costituisce foto di persona in stato di detenzione qualora il giudice l’abbia ritenuta non diversa dalle comuni foto identificative, con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dal codice deontologico dei giornalisti (articolo 8)”29.
Non vi sono vincoli particolari invece per le altre tipologie di immagini a corredo di notizie su arresti, indagini e processi, ad esempio provenienti da documenti di riconoscimento, album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie. Fatta eccezione per le prescrizioni che il giudice ha facoltà di imporre durante il dibattimento e per le garanzie previste per le riprese televisive durante il processo, valgono i parametri generali che guidano il giornalista nell’esercizio della propria attività.
La pubblicità del processo penale30 permette ai cittadini di esercitare un controllo diretto sull’amministrazione della giustizia, tutelando al contempo l’imputato da possibili abusi che potrebbero insorgere in un processo a porte chiuse. La pubblicità si estrinseca in una dimensione interna, che consente all’imputato di avere accesso agli atti che costituiscono il processo, in modo da poter esercitare al meglio il diritto di difesa, ed esterna, che consente al cittadino di poter partecipare all’udienza direttamente “a pena di nullità”31 e agli organi di informazione di raccontare le vicende giudiziarie informando la collettività. Quando il dibattimento si svolge eccezionalmente a porte chiuse32, “il giudice può consentire la presenza dei giornalisti”33. Al fine dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza può autorizzare tutto o in parte la ripresa del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza e che le parti acconsentano. Il consenso delle parti non è necessario quando sussiste un “interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento”34. In ogni caso i soggetti presenti al dibattimento possono sempre richiedere di non essere ripresi. Infine, nel bilanciamento tra gli opposti diritti, in considerazione dell’effetto psicologico dato dall’amplificazione mediatica, “servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie (..) dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici”35. Per porre un argine si potrebbe, ad esempio, restringere l’accesso alle riprese a quei processi di particolare interesse mediatico, quali ad esempio terrorismo, criminalità organizzata o crimini contro l’umanità, escludendo così quei reati di bassa lega dove il volto e il nome degli imputati non arricchiscono l’informazione pubblica ma ne alimentano solamente la morbosità.
In merito alla tutela della privacy dei soggetti in stato di detenzione, non è ammessa la spettacolarizzazione del disagio nelle carceri. Invero, anche con il consenso del detenuto, resta assoluta la tutela della sua dignità nel rendere noti drammi e momenti del tutto privati della vita carceraria36.
Da ultimo, riguardo la “giustizia fai da te” è lecito fotografare un ladro mentre compie un reato, ma postarne la fotografia sui social e accusarlo di tali malfatte potrebbe configurare un comportamento diffamatorio37, ed essere punito di conseguenza. Il comportamento corretto è quello di consegnare le immagini alle Autorità competenti. Similarmente, posto che nella coscienza comune i mendicanti si collocano in fondo alla c.d. “scala sociale”, chi è costretto dalla necessità a praticare la mendicità e venga additato come tale si sentirà mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità. La pubblicazione non autorizzata di una fotografia riconoscibile di un mendicante, anche se scattata in luogo pubblico e con la compresenza di altri soggetti costituisce reato di diffamazione, soprattutto se pubblicata in un contesto nel quale il problema viene descritto come un male da combattere ed accostato ad ambienti malavitosi38.
Dipendenti
In generale il rapporto datore di lavoro-dipendente è considerato come una relazione sbilanciata, nel quale il datore di lavoro esercita più potere del dipendente. Detto squilibrio potrebbe viziare alla base la liceità del consenso “liberamente” espresso al dipendente39. Uno dei pochi ambiti nei quali questo consenso può essere reputato lecito è l’utilizzo dell’immagine del dipendente per fini promozionali (ad esempio, nella pagina “chi siamo” del sito web aziendale). In questa ipotesi “Il consenso del lavoratore è necessario per pubblicare informazioni personali allo stesso riferite (quali fotografia, informazioni anagrafiche o curricula) nella intranet aziendale (e a maggior ragione in Internet), non risultando tale ampia circolazione di dati personali di regola necessaria per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro”40. L’Azienda dovrà sempre essere in grado di dimostrare la libertà del conferimento del consenso e l’assenza di conseguenze per i casi di diniego. A tal fine, percentuali bulgare di adesione, specie in aziende molto grandi, potrebbero essere considerate un segno di mancata libertà. Inoltre, dovranno sempre essere accolte le richieste di rimozione delle immagini, soprattutto ad opera di dipendenti cessati dal servizio41.
L’uso dell’immagine nei tesserini di riconoscimento aziendali è invece previsto per legge e pertanto non necessita di consenso42.
Minori
La Convenzione sui diritti del fanciullo43 sancisce l’interesse superiore dei minori nella adozione di decisioni loro relative44. Il concetto è ripreso anche dalle regole deontologiche, laddove prevedono che il diritto del minore alla riservatezza sia sempre preminente rispetto al diritto di critica e di cronaca e che la diffusione di notizie o immagini riguardanti minori dovrà sempre essere effettuata nell’interesse oggettivo dello stesso45. Come ripetuto anche nella Carta di Treviso, in “tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione il maggiore interesse del bambino. (..) Tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati”46. Laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia47 i minori non possono essere pertanto oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, o di affronti illegali al loro onore o reputazione48, mediante la pubblicazione di dettagli non essenziali49.
Come anticipato, è lecita la pubblicazione di immagini di minori scattate in scene di manifestazione pubblica, ma solo ne caso in cui l’immagine sia del tutto casuale e lo scatto non sia polarizzato al loro riconoscimento50. Le disposizioni51 che tutelano la riservatezza dei minori si fondano infatti sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale con riguardo ai minorenni testimoni coinvolti in reati52, se il rischio sopra rappresentato non sussiste non esistono vincoli supplementari. È il caso del servizio giornalistico che pone in risalto alcune qualità del minore o il contesto familiare in cui si sta formando, mostrando scene di svago e socializzazione in un parco giochi. Maggiori rischi potrebbero invece ravvisarsi nella diffusione sistematica di tali immagini, rispetto alla raccolta occasionale, di per sé lecita entro i limiti anzidetti. Analoghe considerazioni possono essere svolte riguardo alle immagini dei neonati, che si caratterizzano peraltro per il loro scarso valore identificativo.
Nel caso di bambini scomparsi o rapiti, recepito il parere favorevole dei genitori e delle autorità competenti, potrebbe risultare indispensabile la pubblicazione di dati personali e immagini, da rimuoversi opportunamente a seguito della conclusione della vicenda.
Per detti motivi, il video di una bambina accompagnata dal nonno in visita alla nota madre carcerata va considerato “privo di un qualsiasi interesse pubblico rispetto alla vicenda dell’eurodeputata – non solo viola la riservatezza e l’anonimato della bambina, ma risulta lesivo della sua personalità e del suo sviluppo psico-fisico, comportando la permanenza in rete di immagini per un tempo potenzialmente infinito e privando, di conseguenza, la bambina del diritto a non doversi ritrovare, in un prossimo futuro, a rivivere certi tristi momenti”53. Inoltre “nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona”54.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche alla condivisione delle fotografie dei minori sui social network, “un vuoto succhia anime di affermazioni senza senso”55, dove le persone “trovandosi senza far niente, imparano a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene”56. La pubblicazione delle immagini sui social, tra i più potenti strumenti di marketing moderni, dovrebbe sottostare alle medesime generali, in quanto le regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica si applicano anche a fotografi, blogger e a tutti coloro che approcciano l’informazione57. Va comunque precisato che anche se è comune pensiero che taggare una persona sui social equivalga alla richiesta di consenso alla pubblicazione del suo ritratto, in realtà il tag, seguendone e non precedendone cronologicamente la pubblicazione, ha il solo scopo di informare l’individuo fotografato della presenza di un suo ritratto sul social e non può by design costituirne assenso preventivo.
Una riflessione merita la condivisione delle immagini dei minori da parte di chi dovrebbe maggiormente tutelarli, i genitori, e se questo comportamento possa definirsi lecito. Si stima che un bambino compaia in media in 1.300 fotografie pubblicate online prima dei 13 anni e il 50% delle fotografie che vengono scambiate sui forum di pedopornografia sono state inizialmente postate dai genitori sui loro social reti58. “E’ bene riflettere sul fatto che postare foto e video della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come l’indicazione del nome, l’età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l’immagine e la reputazione online”59. Per descrivere questo comportamento, negli Stati Uniti hanno coniato un termine: “sharenting”, dalla crasi di “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). A livello normativo non c’è ancora una tutela contro questo abuso. In Francia è stata recentemente presentata una proposta di legge per vincolare la pubblicazione delle immagini sui social al consenso di entrambi i genitori, tenuto conto del parere del minore60 61. In Italia il GPDP ha condiviso una proposta secondo la quale il minore, compiuti 14 anni, potrà chiedere direttamente alle piattaforme la rimozione dei contenuti che riterrà lesivi della propria personalità. In ambito giurisprudenziale la pubblicazione delle immagini dei minori sui social è stata considerata un atto che “eccede l’ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili nei quali è compresa l’immagine del minore (V. il Considerando numero 8/38 del GDPR, cit.)” con la conseguenza che per la pubblicazione “occorra il preventivo consenso di entrambi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 320 c.c.. Dello stesso avviso si mostra la giurisprudenza di merito (ex multis, v. Trib. Roma, 23.12.2018). Trib. Rieti, 07.03.2019; Trib. Mantova, 19.09.2017)”. Nel caso specifico le fotografie sono state postate dalla zia delle minori, con l’autorizzazione della sola madre. La zia è stata condannata ad un risarcimento in forma equitativa per € 5.000,00 (€ 2.500,00 a minore) per la pubblicazione non autorizzata su Facebook di 52 fotografie delle nipoti, ritratte nell’ambito della loro vita privata, anche da sole, in primo piano e in costume da bagno. Il padre delle bambine, apparso in sole 7 fotografie realizzate in contesti conviviali, non è stato reputato leso nella sua persona e non ha pertanto ottenuto nessun risarcimento. Nella valutazione del danno è stata valutato il tempo di permanenza online delle fotografie (5 anni)62.
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole. Le immagini e i video effettuati al loro interno potranno essere trattati esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Ad esempio, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici devono essere destinate a un ambito familiare o amicale. In caso di diffusione di immagini dei minori sui social o comunque su internet sarà indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. Deroghe specifiche sono previste per gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)63.
Non-Consensual Intimate Images (NCII)
Col l’acronimo NCII si intende la diffusione non consensuale di immagini intime della persona. Tali comportamenti sono spesso infelicemente denominati anche “revenge porn”. Quest’ultima espressione è però fuorviante del fenomeno nel suo insieme, in quanto chi diffonde tali immagini non sempre è motivato da istinti vendicativi, che peraltro implicano una ipotetica “colpa” tale da giustificare una qualche “punizione”. C’è anche, ma non solo, il machismo, il bullismo, la stupidità umana, la truffa, il riparatore di PC locale troppo curioso64 e, talvolta, il mero errore compiuto da parte del soggetto interessato. Inoltre, scattare una foto di sé stessi nudi o permettere a qualcuno di farlo non è di per sé un atto pornografico, mentre lo è la diffusione di quell’immagine. L’NCII è una forma di violenza che riguarda “più di due milioni di italiani vittime, mentre 14 milioni di italiani hanno guardato in rete immagini di pornografia non consensuale”65.
All’indomani del caso di Tiziana Cantone66, indotta al suicidio dalla pressione psicologica derivante alla diffusione virale non autorizzata di suoi video molto intimi, col c.d. “Codice Rosso” viene oggi colpito chi “invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza con consenso delle persone rappresentate”67. La nuova norma mira a garantire non solo la libertà morale, ma anche e soprattutto la reputazione e la privacy della sfera sessuale dell’individuo. Talvolta purtroppo, come denunciato68 da Matteo Flora, fondatore e presidente dell’azienda no profit PermessoNegato.it, in alcuni articoli giornalistici si “pubblica in bella mostra i nomi dei gruppi, dei canali e delle piattaforme di messaggistica istantanea aiutando – ai limiti del favoreggiamento – gli utenti male intenzionati”. Evitando di citare gli esempi negativi per non ricadere nella stessa colpa, un lodevole controesempio esemplificativo è un recente articolo uscito su Wired, nel quale descrivendo il luogo ove avviene lo scambio di NCII l’ha identificato semplicemente come “Telegram, in una chat di cui non faremo il nome per non rischiare di ampliarne la platea”.69
Tornando con la mente agli albori di Internet, nel 2002 ebbe grande diffusione “Forza Chiara da Perugia”70, titolo del video del primo famoso caso italiano. Tra l’altro, lei all’epoca aveva 15 anni, lui 18, quindi ancora oggi il semplice possesso di tale filmato vintage costituisce reato di pedopornografia.71 Se all’epoca quel filmato ebbe massima diffusione con le tecnologie Peer to Peer allora in voga, oggi la condivisione di tali contenuti passa attraverso i social. In questo contesto va pertanto inquadrato il canale diretto emergenziale attivato dal Garante con Meta72 e i primi cinque provvedimenti adottati a tutela di potenziali vittime di NCII di aprile 202273, nei quali l’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato all’Ufficio del Garante da alcune persone che ne temevano la messa online.
Fake, deep fake, deep nude
Le tecnologie presenti su tutti i cellulari consentono di migliorare attivamente le immagini che scattiamo, non soltanto aggiustando automaticamente esposizione e saturazione del colore. È acclarato che quando scattiamo una foto della luna da un cellulare Samsung, questo sostituisce automaticamente l’immagine del nostro satellite con una a più alta definizione catturata da un telescopio74; il “Bold Glamour”, il nuovo filtro di bellezza di TikTok, altera pesantemente l’immagine delle ragazze con impatto negativo sulla psiche delle minorenni75; il filtro nitidezza di molti dispositivi delinea meglio i contorni dei volti, talvolta aggiungendo naso e bocca a chi indossa le mascherine76.
La tecnologia si è però spinta oltre, arrivando a creare immagini e video dal nulla: i deepfake. Questi sono foto, video e audio creati da software di intelligenza artificiale (AI) che riescono a riprodurre in modo assolutamente realistico caratteristiche e movimenti di una persona reale. Grazie a questa tecnologia è possibile riesumare attori defunti o anziani, come ha dimostrato con forza nel 2016 la Lucasfilm con “Rogue One: A Star Wars Story”, mostrando nuovamente al pubblico il generale Wilhuff Tarkin e una giovanissima Principessa Leila, generati sulle fattezze di Peter Cushing (deceduto nel 1994) e dell’ormai anziana Carrie Fisher. Il termine deepfake è un neologismo nato dalla crasi di “fake” (falso) e “deep learning”, la tecnica AI utilizzata. Venne coniato nel 2017 da un utente della piattaforma Reddit77 divenuto famoso (o meglio, famigerato) in quanto postava video porno dove, mediante l’ausilio dell’AI, i volti degli attori erano scambiati in modo realistico con quelli di celebrità78. Ovviamente l’utilizzo del deepnude, la variante porno del deepfake, può ledere la reputazione altrui, come ha sperimentato a sue spese Elena Morali, condannata per aver diffuso una falsa immagine nuda di Enrica Bonaccorti79. Per chi lo ricorda, negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso nelle pagine di fumetti quali Diabolik, Il Monello e L’intrepido apparivano pubblicità di fantomatici occhiali a “raggi x” che promettevano di scoprire le fattezze di una persona sotto gli abiti. Allora era un prodotto bufala, oggi questa tecnologia esiste veramente, tant’è che il GPDP è intervenuto più volte sul tema, bloccando App Telegram che “spogliavano le donne”80 e nel 2020 ha pubblicato una scheda informativa sui rischi di queste nuove tecnologie81. Gli algoritmi sottostanti questi applicativi sono però ormai di dominio pubblico e i siti web dove è possibile attuare queste azioni sono oggi molteplici. È realistico che queste tecnologie siano qui per restare e che dovremo abituarci ad un mondo dove la fotografia, utilizzata per decenni come fonte della storia, potrebbe perdere intrinsecamente di credibilità. In uno scenario oggettivamente sinistro, alcuni ricercatori hanno addirittura ipotizzato82 83 che paradossalmente il deepfake potrebbe depotenziare il NCII: in un mondo nel quale a dei ragazzini della scuola media basta un’app sullo smartphone84 per spogliare virtualmente una compagna di classe e condividerne la fotografia nuda85, il proliferare di questi spiacevoli episodi potrebbe, per assurdo, rendere meno speciali e meno credibili veri NCII, con conseguente diminuzione di interesse e del simmetrico sentimento di vergogna. Scenari distopici inimmaginabili fino a pochi anni fa, caratterizzanti di quest’era di post-verità.
Alcune intelligenze artificiali sono inoltre in grado di creare contenuti dal nulla. Debitamente addestrate con sterminati dataset di fotografie, le AI generative sono in grado, partendo da una semplice descrizione testuale, di generare immagini di ogni tipo: dai volti di personaggi inesistenti86 a illustrazioni per un fumetto87. Un recente studio88 ha sfatato però la convinzione diffusa, anche negli ambiti di ricerca universitaria, che le immagini utilizzate per l’addestramento di queste AI, una volta utilizzate, vengano come “distrutte” e non vi permangano più al loro interno se non come una sorta di ombra informativa. Ponendo all’AI opportune complesse domande la ricerca ha dimostrato il contrario, estraendo talune immagini utilizzate per l’addestramento delle AI Dall-e89, Imagen90 e Stable Diffusion91, scoperchiando un vaso di pandora su problematiche privacy e di diritto d’autore tutte da approfondire92 93.
Lo strumento tecnologico del deepfake si presta a molteplici ulteriori utilizzi illeciti. Come segnalato recentemente dall’FBI94, l’ultima tendenza è creare deepfake della vittima per poi ricattarla, minacciandola della loro diffusione spacciandoli per veri. In un altro avviso è stato segnalato che vi è una tendenza in aumento a modificare le proprie fattezze se non addirittura impersonare altre persone per superare i colloqui di lavoro a distanza per posizioni che prevedono esclusivamente il lavoro da casa95. I deepfake si prestano inoltre benissimo alla disinformazione di massa per la loro capacità di creare fake news credibili a basso costo.
Un esempio di utilizzo virtuoso può essere trovato nel documentario della HBO “Welcome to Chechnya” che racconta il tentativo di alcuni omosessuali di fuggire dalla Cecenia. In questo caso l’utilizzo dell’AI ha permesso la sostituzione dei volti dei protagonisti della vicenda, al fine di proteggerne l’identità96.
Come al solito il male non è nella tecnologia in sé, ma nell’uso che ne viene fatto, tema su cui attualmente il dibattito è molto acceso. Le AI generative sono e saranno sicuramente utilissime, con scenari tutti da scoprire e rischi a cui non siamo ancora preparati. Confidiamo nel legislatore europeo, che primo a livello mondiale sta predisponendo a tutela della privacy dei suoi cittadini un nuovo Regolamento: l’AI Act97.
- Regole deontologiche Art. 8. Tutela della dignità delle persone 1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. ↩︎
- Art. 114.6 bis C.p.p. “È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.” ↩︎
- Legge 16 febbraio 1999, n. 479. ↩︎
- Costituzione, art. 27 “(..) L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. (..)”. ↩︎
- ECHR – Case of Khuzhin and Others v. Russia – Application no. 13470/02 – §117 – https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213470/02%22]}. ↩︎
- ECHR – Case of Sciacca v. Italy – Application no. 50774/99 – https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2250774/99%22]}. ↩︎
- GPDP Forze dell’ordine – Uso delle manette e diffusione foto segnaletiche – 2 luglio 1997 [38985] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/38985. ↩︎
- GPDP DocWeb [49303] [1053451] [78960] [422770] [1053631] [429655] [1727123] [9101651] [9568040] [9766469] [9766445]. ↩︎
- Newsletter 13 – 19 giugno 2005 – Foto segnaletiche e dignità della persona https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1138217. ↩︎
- Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2014 n. 12834. ↩︎
- GPDP Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti – 6 maggio 2004 [1007634] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634. ↩︎
- GPDP Foto segnaletiche https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/425148. ↩︎
- In violazione degli articoli 3, comma 1, lett. a) e c), 5 del D.Lgs. n. 51/2018 e 14 del D.P.R. n. 15/2018. ↩︎
- GPDP Provvedimento del 27 novembre 2019 [9236677] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9236677. ↩︎
- GPDP Provvedimento del 29 settembre 2021 [9713884] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9713884. ↩︎
- GPDP Provvedimento del 23 febbraio 2023 [9873031] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9873031. ↩︎
- D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 “Regolamento a norma dell’articolo 57 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” Art. 14 Diffusione dei dati e delle immagini personali 1. La diffusione di dati personali è consentita quando è necessaria per le finalità di polizia di cui all’articolo 3, fermo restando l’obbligo del segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa è comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona. 2. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona. 3. Il Garante è informato delle direttive generali adottate in ambito nazionale sulla diffusione dei dati o delle immagini personali. ↩︎
- CEDU Art. 8 eccezioni per casi inerenti “alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale”. ↩︎
- GDPR art. 23. ↩︎
- Direttiva (UE) 2016/343 Art. 4.3 L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico. ↩︎
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata (..) da necessità di giustizia o di polizia. ↩︎
- Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018 [9067692] Art. 8. Tutela della dignità delle persone (..) 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. ↩︎
- Art. 329.2 c.c.p. “Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con Decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.” ↩︎
- Pubblicazione delle foto segnaletiche: divieti e deroghe https://www.studiocataldi.it/articoli/44160-pubblicazione-delle-foto-segnaletiche-divieti-e-deroghe.asp. ↩︎
- GPDP Provvedimento del 25 ottobre 2019 [9199034] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9199034. ↩︎
- GPDP Provvedimento del 31 ottobre 2019 [9199046] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9199046. ↩︎
- GPDP Ordinanza ingiunzione nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale Spa – 25 febbraio 2021 [9568244] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9568244. ↩︎
- Cassazione civile, sez. I, sentenza 19/03/2008 n. 7261. ↩︎
- Suprema Corte di Cassazione sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194. ↩︎
- Cfr. anche “La videoripresa dei dibattimenti penali” https://www.studiocataldi.it/articoli/44026-la-videoripresa-dei-dibattimenti-penali.asp. ↩︎
- Art. 471 C.p.p. ↩︎
- Art. 472 C.p.p 3). Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. ↩︎
- Art. 473.3 C.p.p. ↩︎
- Art. 147 Disp. Att. C.p.p. ↩︎
- Raccomandazione (2003)13 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1798839. ↩︎
- GPDP ‘Reality’ nelle carceri: il Garante chiede garanzie per i detenuti – 27 luglio 2006 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1315030. ↩︎
- Art. 595 C.p.: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.” ↩︎ - Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 ottobre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 3721. ↩︎
- Opinion 2/2017 on data processing at work – wp249 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/610169/en. ↩︎
- GPDP Linee guida sul trattamento di dati personali dei lavoratori privati – 23 novembre 2006 [1364939] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364939. ↩︎
- APD/GBA (Belgium) – 159/2022 https://gdprhub.eu/index.php?title=APD/GBA_(Belgium)_-_159/2022&mtc=today. ↩︎
- D.Lgs. n. 81/08 – Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUS). ↩︎
- Approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. ↩︎
- Art. 3.1. ↩︎
- Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018 [9067692] Art. 7.3 – https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692. ↩︎
- Carta di Treviso https://www.odg.it/allegato-2-carta-di-treviso/24290. ↩︎
- Cass. n. 19069 del 2006. ↩︎
- Articolo 16. “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della Legge contro tali interferenze o tali affronti.” ↩︎
- GPDP Bimba morta a Cisliano: Garante privacy a media, no a foto e dettagli non essenziali. Riportati testualmente anche pensieri e commenti tratti dal profilo Facebook della madre https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9559082. ↩︎
- Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 gennaio 2020- 13 maggio 2020, n. 8880. ↩︎
- GPDP Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti – 6 maggio 2004 [1007634] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634. ↩︎
- Art. 114.6. C.p.p. “È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (1). Il Tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.” ↩︎
- GPDP Video figlia Eva Kaili: Garante privacy, grave lesione della riservatezza del minore https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9841890. ↩︎
- Carta di Treviso, art. 7 – https://www.odg.it/allegato-2-carta-di-treviso/24290. ↩︎
- Mercoledì 1×1 (2022). ↩︎
- 1 Timoteo 5:13. ↩︎
- Regole deontologiche, Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari 1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. (..). ↩︎
- Life in ‘likes’: children’s commissioner report into social media use among 8-12 year olds https://assets.childrenscommissioner.gov.uk/wpuploads/2018/01/Childrens-Commissioner-for-England-Life-in-Likes-3.pdf. ↩︎
- GPDP Sharenting – Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli https://www.garanteprivacy.it/temi/minori/sharenting. ↩︎
- Feu vert de l’Assemblée pour une protection du droit à l’image des mineurs https://www.lepoint.fr/politique/feu-vert-de-l-assemblee-pour-une-protection-du-droit-a-l-image-des-mineurs-06-03-2023-2511048_20.php. ↩︎
- Proposition De Loi n. 758 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0758_proposition-loi. ↩︎
- Tribunale di Rieti, sentenza 443 pubblicata il 17 ottobre 2022 https://giuridica.net/wp-content/uploads/2022/11/Tribunale-Rieti-443-2022-pubblicazione-foto-minori-facebook.pdf. ↩︎
- Scuola e privacy – Domande più frequenti https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy. ↩︎
- No Privacy in the Electronics Repair Industry https://arxiv.org/abs/2211.05824. ↩︎
- State of Revenge 2022 https://www.permessonegato.it/doc/PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf. ↩︎
- Napoli, era finita in un video hot diventato virale: si suicida a 31 anni. La Procura apre un’inchiesta https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/13/napoli-era-finita-in-un-video-hot-diventato-virale-ragazza-si-suicida-a-31-anni/3031435/. ↩︎
- Art. 612-ter C.p. introdotto dalla Legge n. 69/2019. ↩︎
- https://www.youtube.com/watch?v=oDBRIvVGKIg&t=25s. ↩︎
- https://www.wired.it/internet/web/2020/04/03/revenge-porn-network-telegram/ ↩︎
- Forza Chiara conquista la Rete – Come un filmato porno amatoriale può fare il giro del mondo. https://www.zeusnews.it/n.php?c=1415. ↩︎
- Art. 600 quater C.p. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.” ↩︎
- GPDP https://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn. ↩︎
- GPDP Revenge porn: primi interventi del Garante privacy a tutela di potenziali vittime https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9774926. ↩︎
- Samsung voleva la luna, ma ha ottenuto solo un (inutile?) “scandalo” https://www.androidworld.it/news/samsung-fake-luna-scandalo.html. ↩︎
- TikTok, perché i nuovi filtri bellezza sono pericolosi per le ragazze https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/tiktok-perche-i-nuovi-filtri-bellezza-sono-pericolosi-per-le-ragazze/. ↩︎
- Con la grande squadra della Lega in Regione Lombardia che con il massimo impegno non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche. Avanti!
https://web.archive.org/web/20220201123538/https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1488194210641633280. ↩︎ - https://www.reddit.com/. ↩︎
- We Are Truly Fucked: Everyone Is Making AI-Generated Fake Porn Now https://www.vice.com/en/article/bjye8a/reddit-fake-porn-app-daisy-ridley. ↩︎
- Il fake di Enrica Bonaccorti nuda: perché è una condanna importante per tutti https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/foto-fake-di-enrica-bonaccorti-nuda-perche-la-condanna-di-chi-le-ha-diffuse-e-importante-per-tutti/. ↩︎
- Deep fake: il Garante privacy apre un’istruttoria nei confronti di Telegram per il software che “spoglia” le donne https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9470722. ↩︎
- Deepfake: dal Garante una scheda informativa sui rischi dell’uso malevolo di questa nuova tecnologia https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9512278. ↩︎
- Il deepfake può anche aiutare nella lotta al revenge porn https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/deepfake-arginare-revenge-porn/. ↩︎
- Designed to abuse? Deepfakes and the non-consensual diffusion of intimate images – Marco Viola Cristina Voto https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-022-04012-2. ↩︎
- https://bikinioff.net/. ↩︎
- Spogliano le compagne di classe con la app: 14enni nei guai. Sono accusati di produrre pedopornografia https://roma.repubblica.it/cronaca/2023/04/15/news/minorenni_nude_bikinioff_pedopornografia_social_scuola-396214557/. ↩︎
- Random Face Generator (This Person Does Not Exist) https://this-person-does-not-exist.com/en. ↩︎
- Zarya of the Dawn https://aicomicbooks.com/wp-content/uploads/2022/09/kashtanova-full-book-v1-small.pdf. ↩︎
- Extracting Training Data from Diffusion Models https://arxiv.org/pdf/2301.13188.pdf. ↩︎
- https://openai.com/research/dall-e. ↩︎
- https://imagen.research.google/. ↩︎
- https://stablediffusionweb.com/. ↩︎
- In che modo l’intelligenza artificiale può divulgare dati privati https://www.kaspersky.it/blog/neural-networks-data-leaks/27728/. ↩︎
- Immagini generate dall’IA: preoccupano i rischi per la privacy e per il copyright https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/immagini-generate-dallia-preoccupano-i-rischi-per-la-privacy-e-per-il-copyright/. ↩︎
- Malicious Actors Manipulating Photos and Videos to Create Explicit Content and Sextortion Schemes https://www.ic3.gov/Media/Y2023/PSA230605. ↩︎
- Deepfakes and Stolen PII Utilized to Apply for Remote Work Positions https://www.ic3.gov/Media/Y2022/PSA220628. ↩︎
- https://www.wired.it/article/intelligenza-artificiale-cinema/. ↩︎
- Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206. ↩︎


