Uno sguardo sull’UE – Luglio/Agosto 2023

di Denise Boriero
Supervisione di Carlo Zadra
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Si riportano, di seguito, alcune tra le più importanti novità relative alle istituzioni dell’UE, attinenti ai temi della Compliance:

Novità normative
  • Regolamento e direttiva sulle prove elettroniche transfrontaliere

Il 27 giugno 2023 sono stati adottati un nuovo regolamento e una nuova direttiva con la finalità di migliorare l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche (e-evidence) per le indagini penali. La legislazione consentirà alle forze di polizia e alle autorità giudiziarie di ottenere più facilmente dati digitali, tra cui e-mail, messaggi di testo e dati sul traffico, fondamentali per le indagini e il perseguimento dei reati. Le autorità competenti di ogni singolo Stato membro potranno, sulla base delle nuove norme, chiedere direttamente ai singoli provider dei servizi, anche nel caso in cui questi ultimi abbiano sede in altri Stati dell’Unione, i dati di cui necessitano, con il diritto di ottenere una risposta entro 10 giorni o 8 ore in caso di urgenza.
L’intervento è molto importante in quanto oltre il 50% delle indagini penali comporta richieste transfrontaliere di prove elettroniche.

  • Regolamento sulla disponibilità e l’esportazione di determinate merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

In data 9 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) il Regolamento (UE) 2023/1115 che riguarda la disponibilità e l’esportazione di determinate merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Il Regolamento in oggetto sostituisce un procedente regolamento del 2010 ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale.

  • Regolamenti sui cripto-assets

Sempre in data 9 giugno 2023, sono stati pubblicati in GUUE due Regolamenti sui cripto-asset che riguardano il trasferimento di fondi e la regolamentazione del mercato:
(i) il Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante le informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e di taluni cripto-asset, e
(ii) il Regolamento 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività.

L’obiettivo della regolamentazione è quello di evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illegali, per quanto riguarda il Regolamento 2023/1113, nonché stabilire un quadro normativo chiaro e proporzionato per i cripto-asset nell’UE, bilanciando l’innovazione e la protezione degli investitori, promuovendo al contempo la stabilità finanziaria e la concorrenza transfrontaliera per quanto riguarda il Regolamento 2023/1114.

  • Accordi politici
    Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (articoli 293 – 297 Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea – TFUE), ed in particolare nella fase dei “triloghi , e cioè dei negoziati tra il Consiglio dell’Unione europea ed il Parlamento europeo (“co-legislatori dell’UE), i rappresentanti di questi ultimi (rispettivamente Presidenza di turno e relatori) mirano a raggiungere un “accordo politico provvisorio” ed approvare un testo di compromesso sulle proposte legislative della Commissione. Una volta raggiunto, tale accordo deve essere approvato da entrambi i co-legislatori dell’Unione secondo le rispettive procedure interne ai fini dell’adozione formale e la pubblicazione dell’atto.
    • Accordo politico provvisorio per la protezione dei lavoratori contro l’esposizione all’amianto e alle sostanze chimiche pericolose
      Il 27 giugno il Consiglio UE e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una direttiva per salvaguardare i lavoratori dai pericoli dell’esposizione all’amianto. Le nuove norme mirano a ridurre significativamente i limiti di esposizione all’amianto (0,01 fibre di amianto per cm³, numero dieci volte inferiore rispetto all’attuale limite di 0,1 f/ cm³) e a introdurre metodi più precisi per misurare i livelli di esposizione, considerando i progressi tecnologici. Secondo la nuova normativa gli Stati membri avranno poi due anni dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle nuove previsioni e trasporre la direttiva nell’ordinamento interno.
    • Accordo politico provvisorio sullo scambio transfrontaliero di informazioni finanziarie
      Il 6 giugno il Consiglio UE e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta per facilitare l’accesso alle informazioni finanziarie da parte delle autorità nazionali. Gli Stati membri dovranno rendere disponibili le informazioni dei registri centralizzati dei conti bancari attraverso un unico punto di accesso, per essere conformi alla nuova direttiva anti-riciclaggio di prossima adozione. La direttiva anti-riciclaggio (la sesta direttiva in materia) mira a velocizzare e snellire lo scambio transfrontaliero di informazioni finanziarie ai fini di indagine, tracciamento e confisca dei proventi di reato.
      Secondo la nuova normativa sullo scambio transfrontaliero di informazioni finanziarie gli Stati membri avranno due anni dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle nuove previsioni e trasporle nell’ordinamento nazionale.
      L’adozione di questa proposta andrà di pari passo con l’adozione di altri atti legislativi in materia di antiriciclaggio, come ad esempio il regolamento “single rulebook” con disposizioni sulla conduzione della due diligence sui clienti, sulla trasparenza dei titolari effettivi e sull’uso di strumenti anonimi, nonché il regolamento che istituisce l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).
    • Accordo politico provvisorio sui sistemi di trasporto intelligenti
      In data 8 giugno è stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra Consiglio UE e Parlamento UE per la revisione della Direttiva del 2010 sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), al fine di raggiungere una transizione digitale e una mobilità più intelligente all’interno dell’Unione.
    • Accordo politico provvisorio sula digitalizzazione delle procedure di rilascio dei visti
      In data 8 giugno è stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra Consiglio UE e Parlamento UE sui regolamenti per digitalizzare la procedura di rilascio dei visti, introducendo le domande di visto online e sostituendo le vignette fisiche con visti digitali. Il fine è quello di semplificare e velocizzare le procedure di questo tipo all’interno dell’area Schengen, rafforzandone al contempo la sicurezza.
    • Accordo politico provvisorio sullo Strumento Anti-coercizione
      Il 5 giugno il Consiglio UE e il Parlamento UE hanno raggiunto l’accordo politico provvisorio su u nuovo regolamento (ACI – Anti-Coercion Instrument) che mira a tutelare gli interessi dell’UE sul piano globale prevedendo la possibile adozione di misure che agiscano, dove necessario, come deterrente contro forme di coercizione economica adottate da Paesi terzi. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore nell’autunno 2023.
  • Orientamenti generali del Consiglio dell’Unione
    Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (articoli 293 – 297 Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea – TFUE), ed in particolare nella fase della prima lettura, gli Stati membri in seno al Consiglio dell’Unione europea possono raggiungere un accordo su un orientamento generale in merito alle modifiche da apportare ad una proposta legislativa della Commissione. In tal caso il Consiglio può dare mandato informale alla Presidenza di turno, di aprire i negoziati col Parlamento europeo. Il raggiungimento di un orientamento generale da parte del Consiglio costituisce una tappa informale della procedura, volta a tentare di raggiungere un accordo tra Consiglio dell’Unione e Parlamento europeo (i co-legislatori) durante la prima lettura, una volta che quest’ultimo ha adottato la propria posizione formale sulla proposta.
    • Orientamento generale del Consiglio dell’Unione sulla proposta relativa alla tutela dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani
      Il Consiglio dell’Unione ha raggiunto un accordo (orientamento generale) sulla proposta di direttiva volto a proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani dalle domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi. Le cosiddette azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (strategic lawsuits against public participation – SLAPPs) sono un fenomeno crescente per mettere a tacere le persone che si esprimono su questioni di interesse pubblico. L’obiettivo della proposta di direttiva è di proteggerli e di fornire ai Tribunali gli strumenti per farlo, prevedendo norme procedurali volte ad identificare tali domande ed a annientarne gli effetti in fase processuale, ed in particolare nell’ambito civile, anche qualora entrino in gioco azioni aventi origine dinanzi a giudici di Paesi terzi.
    • Orientamento generale del Consiglio sulla proposta relativa alla tutela della libertà e dell’indipendenza dei media (Media Freedom Act – MFA)
      Il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale) sulla proposta legislativa della Commissione volta a salvaguardare la libertà, il pluralismo e l’indipendenza dei media nell’UE. Lo scopo è di tutelare i giornalisti e i fornitori di servizi di media da ingerenze politiche, favorendo nel contempo la prestazione di servizi d’informazione a livello transfrontaliero, e pertanto il funzionamento del mercato interno.
    • Orientamento generale del Consiglio UE sul recupero e la confisca di beni
      Il Consiglio UE ha raggiunto in data 9 giugno 2023 un orientamento generale su una proposta di direttiva sul recupero e la confisca dei beni. La proposta stabilisce le regole minime per rintracciare, identificare, congelare, confiscare e gestire i beni nell’ambito delle procedure penali. L’ambito di applicazione della nuova normativa è molto esteso e ricomprende un’ampia gamma di reati, incluso il reato di violazione delle misure restrittive (vedi ad esempio i regimi di sanzioni UE applicabili alla Russia), che dovrebbe essere introdotto per mezzo dell’adozione futura della relativa proposta attualmente oggetto di negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione (vedi sotto).
    • Orientamento generale del Consiglio su una proposta di regolamento volta a ripristinare l’ambiente
      Il Consiglio ha approvato in data 20 giugno 2023 l’orientamento generale su una proposta di regolamento sul ripristino dell’ambiente naturale. Tale proposta mira a prescrivere misure di recupero che riguarderanno almeno il 20% del territorio dell’UE e il 20% delle aree marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
    • Orientamento generale del Consiglio sulla penalizzazione delle violazioni di misure restrittive dell’UE
      Il Consiglio ha approvato in data 9 giugno l’orientamento generale su un progetto di direttiva che penalizza la violazione delle misure restrittive dell’UE, rendendola dunque un reato. Saranno previste sanzioni minime in caso di elusione e violazione delle sanzioni dell’UE.
    • Orientamento generale del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla disparità di genere
      In data 9 giugno, il Consiglio ha approvato l’orientamento generale su un progetto di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Con questo nuovo strumento, oltre a fornire nuovi strumenti di tutela e di risarcimento alle donne vittime di violenza, si amplia la lista di reati da riconoscere come tali in tutta l’Unione, quali le mutilazioni genitali femminili, lo stalking online o le molestie online.
    • Orientamento generale del Consiglio in materia di tratta di esseri umani
      Il Consiglio, sempre in data 9 giugno, ha approvato il proprio orientamento generale sulle modifiche da apportare alla Direttiva anti-tratta di esseri umani al fine di aggiornarla. Tra le condotte rilevanti in materia penale e considerate sfruttamento, saranno inserite il matrimonio forzato e l’adozione illegale. Dovrà inoltre essere prevista una sanzione per tutti coloro che utilizzano in modo consapevole i servizi di persone vittime di tratta.
    • Orientamento generale del Consiglio sulla gestione della migrazione e delle procedure d’asilo
      L’8 giugno, il Consiglio UE ha approvato il proprio orientamento generale su due proposte chiave nell’ambito della riforma della normativa UE in materia di migrazione e asilo proposta dalla Commissione nel 2021, ovvero il (i) Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (che abroga e sostituisce l’attuale Regolamento su “Dublino 0” e (ii) il Regolamento sulle procedure di asilo che abroga e sostituisce la relativa direttiva attualmente in vigore.
      Relativamente al secondo, si prevede una nuova procedura sul riconoscimento della protezione internazionale e dell’asilo comune per tutti gli Stati membri che permetta anche di valutare rapidamente, in determinati casi già alle frontiere dell’UE, se la domanda sia fondata o meno. Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione mira ad assicurare una gestione più unitaria e coerente delle domande di protezione internazionale adattando i criteri che permettono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, e introducendo, nel contempo, un meccanismo di solidarietà sulla gestione dei richiedenti asilo in tutto i territorio europeo. Le due proposte nel loro insieme mirano ad ottenere un maggiore equilibrio tra Stati membri, sia in termini di condivisione delle responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione sia di solidarietà nella gestione dei flussi di richiedenti di protezione internazionale.
Altri atti delle istituzioni UE
  • Nuove misure sanzionatorie ai danni della Russia

Il 22 giugno il Consiglio UE ha adottato l’undicesimo pacchetto di misure economiche e individuali, destinato a rafforzare le sanzioni UE esistenti contro la Russia. Tra le misure restrittive adottate vi è ad esempio il divieto di transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza, di beni e tecnologie adatti all’uso nell’industria aeronautica o spaziale e di carburante per jet e additivi per carburante, esportati dall’UE verso Paesi terzi. Inoltre, sono aumentati i controlli di import-export e sono stati bloccati alcuni canali radiofonici.

  • Adottate sanzioni globali per i diritti umani a fronte di condanne per motivi politici e discriminatori

Il 5 giugno il Consiglio UE ha adottato delle sanzioni nei confronti delle persone coinvolte nella condanna per motivi politici e discriminatori di Vladimir Kara-Murza, in Russia. Tali misure si iscrivono nell’ambito del regime di sanzioni globali volte alla tutela dei diritti umani. Lo scopo è quello di colpire persone, entità e organismi – compresi attori statali e non statali – responsabili, coinvolti o associati a gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui si sono verificati. Il quadro si applica ad atti come il genocidio, i crimini contro l’umanità e altre gravi violazioni o abusi dei diritti umani (ad esempio, tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, arresti o detenzioni arbitrarie).

  • Proposta di sostegno e potenziamento delle organizzazioni sociali

Il 13 giugno, la Commissione ha presentato una serie di proposte e misure per sostenere e potenziare le organizzazioni dell’economia sociale, che privilegiano le cause sociali e ambientali rispetto al profitto. In particolare è stata formulata una proposta di raccomandazione del Consiglio agli Stati membri per la progettazione e l’attuazione di strategie di economia sociale e l’introduzione di un portale dell’economia sociale, un sito web a sportello unico per fornire alle organizzazioni dell’economia sociale informazioni sui finanziamenti dell’UE e sulle opportunità di formazione.
Questo settore è fondamentale e sempre più in espansione: in Europa si contano 2,8 milioni di enti, con un impiego di 13,6 milioni di persone.
La Commissione monitorerà l’attuazione delle strategie attraverso consultazioni con gli Stati membri, garantendo la coerenza tra le politiche e promuovendo il contributo dell’economia sociale al piano d’azione del Pilastro europeo dei diritti sociali e agli obiettivi principali dell’UE per il 2030.

  • Proposta per l’istituzione di un Organismo etico interistituzionale

La Commissione europea ha presentato una proposta per istituire un organismo etico interistituzionale che applichi standard etici comuni per i membri politici delle istituzioni dell’UE. L’organismo etico proposto non si occuperà di indagini individuali, ma collaborerà con gli organismi esistenti responsabili di casi penali, irregolarità, cattiva amministrazione e violazioni delle norme.

Attività giurisprudenziale
  • Diritto di soggiorno derivato e minori

La Corte di Giustizia UE (di seguito la Corte) ha stabilito, con la sentenza del 22 giugno 2023, nel caso Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Causa C-459/20), che il diniego del diritto di soggiorno all’interno del territorio dell’UE ad un genitore possa pregiudicare l’esercizio dei diritti del minore ai sensi dell’articolo 20 TFUE solo se si può dimostrare che il minore era già entrato e soggiornava nello Stato membro in compagnia del genitore. Nel caso di specie una cittadina tailandese, che aveva ottenuto la cittadinanza olandese a seguito di matrimonio, dal quale era nato un figlio, era stata espulsa dall’Olanda dopo il suo divorzio con l’ex marito. La signora lamentava che in tal modo fosse impedito anche a suo figlio di godere dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea. In realtà, il figlio non aveva mai risieduto in Olanda, ma sempre e solo in Tailandia con la nonna materna.

  • Rilevabilità d’ufficio delle violazioni dei diritti degli imputati

Con la sentenza del 22 giugno 2023 (C-660/21, causa K.B. e F.S.), la Corte si è espressa sulla possibilità per i giudici nazionali di sollevare d’ufficio eccezioni sulle violazioni di regole procedurali nell’ambito dei processi penali. Nello specifico, in un procedimento penale avviato in Francia gli indagati erano stati sentiti e perquisiti sul luogo del fatto senza essere stati preliminarmente informati dei propri diritti. Il Tribunale aveva contestato la validità dei sopra descritti atti d’indagine, in quanto contrari ai diritti degli imputati previsti dagli articoli 3 e 4 della Direttiva 2012/13 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Nell’ordinamento francese, tuttavia, vige il divieto per i giudici di merito di sollevare d’ufficio tali contestazioni e proprio questo punto è stato oggetto del rinvio pregiudiziale. Con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto che tale divieto non sia, in linea di principio, incompatibile con il diritto dell’UE: il diritto dell’UE non osta, in linea di principio, al divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d’ufficio una violazione dell’obbligo di informare prontamente una persona indagata in merito al suo diritto di restare in silenzio. In altre parole, vi è rispetto del diritto a un ricorso effettivo, del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa, purché agli indagati o ai loro avvocati venga data la possibilità di invocare una violazione dei diritti procedurali entro un periodo di tempo ragionevole e quando, a tal fine, essi abbiano potuto accedere al fascicolo processuale. Il ragionamento della Corte riflette pienamente il fatto che, in base ai Trattati, in materia penale il legislatore dell’Unione dispone di una competenza limitata all’adozione di norme di armonizzazione minima.

  • Clausole vessatorie nei contratti dei consumatori

Con la sentenza del 15 giugno 2023 (Banca M., C-520/21), la Corte ha risposto alla richiesta sollevata da una giurisdizione polacca (Tribunale distrettuale di Varsavia, Polonia) circa l’interpretazione della Direttiva sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori (93/13/CEE). Nello specifico, il rinvio riguardava il dubbio sul fatto che la disciplina prevista dalla Direttiva in parola permetta la richiesta di risarcimento, in particolare la metà del profitto realizzato ingiustamente dalla banca, nei confronti del consumatore qualora sia riconosciuta l’effettiva vessatorietà delle clausole contrattuali. La Corte ha stabilito che la direttiva non affronta esplicitamente le conseguenze di un contratto invalidato e che quindi spetta gli Stati membri stabilire norme compatibili, volte a riportare il consumatore nella posizione in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse esistito, nel pieno rispetto, tuttavia, del principio di proporzionalità.

  • Stato di diritto e rispetto del diritto dell’UE

Con Sentenza del 5 giugno 2023 nella causa C-204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), la Corte ha stabilito che la riforma della giustizia polacca di dicembre 2019 viola il diritto dell’Unione.
Il valore dello Stato di diritto fa parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune e si concretizza in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.
A seguito dell’adozione da parte della Polonia, il 20 dicembre 2019, di una legge che ha modificato le norme nazionali relative all’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e della Corte suprema (in prosieguo: la “legge di modifica), la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento, chiedendo alla Corte di giustizia di dichiarare che il regime istituito da tale legge viola diverse disposizioni del diritto dell’Unione.
Accogliendo il ricorso della Commissione, la Corte conferma che il controllo del rispetto, da parte di uno Stato membro, di valori e principi come lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia rientra appieno nella sua competenza. Infatti, nell’esercitare la loro competenza in materia di organizzazione della giustizia, gli Stati membri devono conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Essi sono altresì tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, sotto il profilo del valore dello Stato di diritto, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare norme che possano pregiudicare l’indipendenza dei giudici. Tale valore fondamentale, relativo all’identità stessa dell’Unione, si concretizza in obblighi giuridicamente vincolanti a cui gli Stati membri non possono sottrarsi basandosi su disposizioni o una giurisprudenza interne, anche di rango costituzionale.

  • Libertà di stabilimento e limitazione delle licenze

Con la sentenza dell’8 giugno 2023 nella causa C-50/21 | Prestige and Limousine la Corte ha stabilito che la limitazione del numero di licenze di servizi di veicoli a noleggio con conducente nell’agglomerato urbano di Barcellona è contraria al diritto dell’Unione.
Per contro, imporre l’ottenimento di una licenza aggiuntiva rispetto a quella prevista a livello nazionale può rivelarsi necessario per la corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché per la protezione dell’ambiente.
La causa trae origine da una controversia sorta dinanzi alla Corte superiore di giustizia della Catalogna, tra due società titolari di autorizzazioni per la gestione di un servizio di noleggio di veicoli con conducente ( “NCC”) nell’Area metropolitana di Barcellona. La controversia porta sulla legittimità della normativa locale relativa ai servizi di NCC.
La Corte rileva che il requisito di un’autorizzazione specifica aggiuntiva e la limitazione del numero di licenze previsti dalla normativa nazionale applicabile costituiscono, entrambi, restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento, poiché il primo limita effettivamente l’accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato e la seconda restringe il numero di prestatori di servizi di NCC.
La Corte stabilisce poi, che se è vero che gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di un agglomerato urbano, nonché quello della protezione dell’ambiente, possono costituire motivi imperativi di interesse generale, per contro, l’obiettivo di garantire la praticabilità economica dei servizi di taxi è un motivo di natura puramente economica che non può costituire un motivo imperativo di interesse generale.
Per quanto riguarda la proporzionalità delle due misure, la Corte dichiara che il requisito di una previa autorizzazione può essere considerato necessario a conseguire gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché di protezione dell’ambiente. Tuttavia, tale autorizzazione specifica deve essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che escludano qualsiasi arbitrarietà e che non costituiscano una duplicazione di controlli già effettuati nell’ambito della procedura di autorizzazione nazionale, ma che rispondano a esigenze specifiche, anche di natura ambientale, di una determinata area.

  • Chiunque ha il diritto di conoscere i motivi e il momento in cui i suoi dati sono stati consultati

Con la sentenza C-579/21 Pankki S del 22 giugno, la Corte ha stabilito che chiunque ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento le informazioni circa le finalità e le date della consultazione dei propri dati. Qualora il titolare del trattamento fosse una banca o un istituto di credito, le informazioni relative all’identità dei dipendenti che hanno svolto tali operazioni conformemente alle istruzioni del titolare del trattamento non saranno riferite al titolare dei dati a meno che questo non sia l’unico modo per il titolare stesso di vedersi riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.) e, in ogni caso, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà dei dipendenti.

  • Cittadinanza europea a seguito della Brexit

Con le Sentenze della Corte nelle cause C-499/21 P (Silver e a. / Consiglio), C-501/21 P (Shindler e a./Consiglio), e C-502/21 P (Price / Consiglio) del 15 giugno, la Corte ha rigettato definitivamente i ricorsi dei cittadini britannici che avevano lamentato la violazione dei propri diritti di cittadini europei a seguito della Brexit. Statuisce la Corte che la perdita dei diritti “è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione, e non già dell’accordo di recesso o della decisione del Consiglio che approva tale accordo”. I cittadini britannici non hanno pertanto interesse ad agire e i loro ricorsi vanno rigettati.

  • Libera circolazione dei lavoratori e parità di trattamento

La Sentenza della Corte nella causa C-411/22 (Thermalhotel Fontana) del 15 giugno deriva da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa austriaca la quale aveva richiesto se l’indennizzo ottenuto da dei lavoratori di altra nazionalità che si trovavano per motivi professionali in Austria e che lì erano stati confinati in quanto risultati positivi al Covid-19, costituisse una “prestazione di malattia” ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Aggiungeva inoltre la Corte del rinvio se in tal caso, andasse riconosciuto l’indennizzo anche se il confinamento era stato imposto da un altro Stato membro. Per la Corte questo tipo di indennizzo non configura la prestazione di malattia intesa nel Regolamento in questione in quanto quella ha come scopo essenziale la guarigione del paziente. Il confinamento per il Covid-19 non è invece finalizzato alla guarigione del malato quanto piuttosto alla protezione della collettività dalla diffusione della pandemia. Relativamente al secondo quesito, invece, la Corte ricorda che il principio di libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Di conseguenza una normativa nazionale che differenza il trattamento in base alla nazionalità è da considerarsi discriminatoria. Non potrebbe dunque essere riconosciuto o meno un indennizzo per il confinamento soltanto in virtù del fatto che quest’ultimo sia stato imposto da uno Stato piuttosto che da un altro, preferendo così, di fatto, i lavoratori di un Paese a quelli di un altro.

  • Conseguenze dell’annullamento di un contratto tra consumatore e professionista contenente clausole vessatorie

Con la Sentenza nella causa C-520/21 (Bank M.) del 15 giugno, la Corte affronta il tema delle conseguenze dell’annullamento di un contratto per clausole vessatorie. La disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non prevede infatti espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive. La determinazione di dette conseguenze spetta agli Stati membri, purché le norme stabilite a livello nazionale siano compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, se siano proporzionate e permettano di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva stessa. Nel caso di specie, il consumatore aveva richiesto alla banca, con la quale aveva concluso un contratto di mutuo ipotecario contenente delle clausole riconosciute come vessatorie, la restituzione dei crediti che eccedevano il rimborso delle rate mensili versate. Per la Corte spetta al giudice nazionale valutare se tale richiesta sia compatibile col principio di proporzionalità.

  • Mandato d’arresto europeo ed esecuzione in un Paese terzo

Con la Sentenza nella causa C-700/21 (O. G) dell’8 giugno, la Corte (Grande Sezione) ha stabilito che in caso di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di un cittadino di un paese terzo sufficientemente integrato nello Stato membro di esecuzione, possa essere riconosciuto un legittimo interesse che giustifichi che il MAE venga eseguito nel territorio di quest’ultimo, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

  • Rinvio pregiudiziale sull’applicabilità del principio del favor rei

In data 12 giugno 2023, sono state pubblicate due domande di pronuncia pregiudiziale, provenienti dalla Corte d’appello di Brașov (Romania), riguardanti l’applicabilità del diritto penale più favorevole e dei principi di retroattività e di sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’UE (cause Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, C-75/23 e Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov, C-131/23.
In precedenza era già stato sollevato un rinvio in data 30 maggio 2023 (causa Lin, C-107/23).
Il rinvio riguarda il chiarimento del rapporto tra la giurisprudenza, anche costante, delle supreme corti nazionali e delle corti costituzionali dei singoli Stati membri rispetto al principio del primato del diritto dell’Unione.

  • Rinvio pregiudiziale sul trattamento dei dati

La suprema Corte ungherese (Kúria) ha sollevato un rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte UE (C-169/23, Másdi) relativo al trattamento dei dati. In particolare, si chiede se l’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, e il considerando 62 del Regolamento (UE) 2016/679 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) preveda una deroga solo nelle ipotesi in cui il titolare del trattamento riceva dati da soggetti terzi e non nella generazione automatica nell’ambito del medesimo procedimento. Qualora si applichi anche ai dati generati dal responsabile del trattamento, con la seconda questione pregiudiziale si chiede alla Corte se il soggetto titolare dei dati possa proporre reclamo nel caso di trattamento non conforme ottenendo la protezione prevista dal G.D.P.R. e in cosa consistano le idonee misure che il singolo Stato deve mettere in atto come protezione.

  • Rinvio pregiudiziale sulla tutela giuridica dei programmi per computer

Il Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca) ha sollevato un rinvio pregiudiziale volto ad ottenere alcuni chiarimenti sulla Direttiva 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per computer (Sony Computer Entertainment Europe / C-159/23).
Nel caso di specie, viene chiesto se il software della convenuta, la Datel Direct Ltd., violi il diritto esclusivo di modificare un programma per computer che la ricorrente sostiene di avere in base alla legge tedesca.

  1. Direttore dell’équipe Giustizia Affari Interni – Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione Europea.
    Il contributo fornito e le opinioni espresse nel presente ambito non rappresentano e non esprimono in alcun modo la posizione del Consiglio dell’Unione Europea. ↩︎

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