di Luca Cevia Bovio
Premessa
Come già rappresentato nella parte prima dell’articolo pubblicato nel mese di maggio u.s., la Guardia di Finanza è la polizia economica finanziaria a competenza generale nel cui ambito delle generali funzioni rientrano le verifiche antiriciclaggio nei confronti anche dei professionisti dirette a controllare l’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e seguenti, nonché ad accertare e contestare le violazioni degli obblighi riscontrati nell’esercizio dei poteri di controllo.
Nella prima parte, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
- l’adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti, in generale,
- il presidio dei dottori commercialisti ed esperti contabili,
- l’adeguata verifica “ordinaria” (artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 231/2007),
- l’utilizzabilità fiscale dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza durante i controlli o le verifiche antiriciclaggio.
Le norme antiriciclaggio in esame, si pongono come specifico obiettivo quello della prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Per questa ragione prevedono l’applicazione di misure volte a tutelare sia l’integrità del sistema economico e finanziario, sia la correttezza delle condotte dei soggetti tenuti al loro rispetto.
La normativa in vigore prevede un presidio proporzionato al rischio in relazione al tipo di cliente, all’eventuale rapporto continuativo con lo stesso, alla prestazione professionale, alla transazione e l’applicazione delle relative norme prende in considerazione la peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie di quei soggetti che, in quanto obbligati, ottemperano agli obblighi previsti a loro carico dalla normativa antiriciclaggio, considerando i dati e le informazioni acquisite nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale.
In questa seconda parte sarà trattato:
- l’accesso negli studi legali in sede di accertamento in materia di antiriciclaggio,
- il presidio degli studi legali,
- gli indicatori di attenzione relativi a particolari situazioni per i controlli e le ispezioni antiriciclaggio agli avvocati.
L’accesso negli studi legali in sede di accertamento in materia di antiriciclaggio
Gli accessi presso gli studi legali in materia di antiriciclaggio da parte dei militari della Guardia di Finanza, sono effettuati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 31.03.1988 n. 148, dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. 19.03.2001 n. 68, degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/1972 nonché 32 e 33 del D.P.R. 600/1973.
Infatti, in sede di controlli antiriciclaggio la Guardia di Finanza utilizza, oltre ai poteri previsti dalla Legge Antiriciclaggio, anche i poteri previsti dalla normativa valutaria (D.P.R. n. 148/1988), che all’art. 26 recita:
- “Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell’attività ispettiva in materia valutaria.
- I militari della Guardia di finanza nell’accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla Legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle Leggi Tributarie”.
A quanto sopra, vanno associate le disposizioni impartite dall’art 2 del D.Lgs. n. 68/2001, sui compiti della Guardia di Finanza, il quale dispone che:
- “Fermi restando i compiti previsti dall’articolo 1 della Legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione Europea.
A tal fine, al Corpo della Guardia di Finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell’Unione Europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d’imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonchè movimentazioni finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
l) diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea”.
Al comma 4, l’articolo in parola stabilisce che:
“4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell’espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.
Pertanto, nell’attività ispettiva antiriciclaggio, sotto il profilo procedurale, i finanzieri utilizzano i stessi poteri e la medesima metodologia impiegata nelle verifiche fiscali (accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi).
In questa sede, interessano esaminare i poteri concessi dall’art. 52 del D.P.R. 633/72 (specificatamente richiamati anche dall’art. 33 del D.P.R. 600/73), ai sensi del quale i finanzieri possono effettuare l’accesso nei locali destinati all’esercizio dell’attività di studio legale, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni, utilizzati anche in materia di accertamenti antiriciclaggio, così come anche specificato nella circolare n. 33 del 26 maggio 2015 dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Preliminarmente è necessario evidenziare che in ogni caso, comunque, l’accesso nei locali destinati ad uffici di uno studio legale deve essere sempre effettuato in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato e, ai sensi del comma 3 della norma in parola, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità Giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali viene eccepito il segreto professionale, ferme restando le garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale1.
Pertanto, allorquando durante le operazioni di accesso negli studi legali si presenti la necessità di procedere ai citati adempimenti, occorre che i finanzieri provvedano a richiedere tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzativo.
La specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica è necessaria unicamente per procedere durante l’accesso, oltre che a perquisizioni personali, all’apertura coattiva di casseforti e simili che risultino chiusi; per cui è legittimo procedere, ove non sia necessario ricorrere all’uso della forza, all’ispezione di un cassetto non chiuso contenente documentazione anche senza detta specifica autorizzazione.
A tal proposito deve ritenersi che, nel corso di accessi, il segreto professionale può essere fondatamente opposto dall’avvocato soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna utilità ai fini fiscali/amministrativi; non sembra quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per quanto riguarda questi ultimi, all’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti economici/finanziari intercorsi fra professionista e cliente.
In ogni caso, qualora l’avvocato opponga il segreto professionale, da far risultare chiaramente in atti, i finanzieri dovranno richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per procedere all’ulteriore esame, avendo cura di rappresentare all’Autorità stessa tutti gli elementi necessari per operare le proprie valutazioni, con particolare riferimento all’utilità ai fini delle operazioni ispettive dell’esame dei documenti per i quali detto segreto è stato opposto.
Va posto in adeguato risalto che l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria è necessaria per l’esame dei documenti e non già per l’adozione di atti che non richiedano detto esame; nelle more delle decisioni del magistrato, appare quindi consentito che i militari della Guardia di Finanza cautelino la documentazione in argomento, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, in maniera tale da salvaguardare l’integrità fino a quando non sarà concessa l’autorizzazione all’esame del contenuto. Le cautele adottate dovranno essere evidenziate negli atti redatti, in cui si darà chiara contezza che i documenti cautelati non sono stati in alcun modo visionati dai militari operanti, in attesa del nulla osta del magistrato interessato.
Inoltre, particolari garanzie sono assicurate agli avvocati che svolgano funzioni difensive o ai professionisti che assumano l’ufficio di consulenti tecnici, attesa la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 52 con riferimento all’art. 103 C.p.p., in tema di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso i difensori.
L’ampia portata dell’art 103 C.p.p., dettata chiaramente con specifico riferimento alle ispezioni ed alle perquisizioni disposte per finalità di carattere penale, deve ovviamente essere “calibrata” nel momento in cui se ne debba fare applicazione nel campo amministrativo.
Alla luce di quanto sopra, l’avvocato sottoposto a controllo antiriciclaggio può lecitamente opporre il segreto professionale in relazione alla pretesa di acquisizione/esame dei fascicoli di studio.
In questo caso, salvo quanto disposto dall’art. 103 C.p.p. per le ipotesi particolari ivi previste, i finanzieri avranno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per procedere all’ispezione.
Il presidio degli studi legali
Sulla base dell’attuale normativa antiriciclaggio in vigore, gli avvocati sono soggetti alla normativa in parola quando in nome o per conto dei propri clienti eseguono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando forniscono i loro servizi ai propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Inoltre, sempre gli avvocati sono soggetti alla normativa antiriciclaggio quando assistono i loro clienti in operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l’attività dei professionisti potrebbe corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, dovrebbe sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente.
Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne quando:
- l’avvocato partecipi direttamente alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
- sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
- l’avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclare o di finanziare il terrorismo.
Il Consiglio Forense Nazionale, con il parere n. 62 del 24 ottobre 2012 sulla disciplina antiriciclaggio e attività professionale forense, ha indicato che esiste l’obbligo di adeguata verifica della clientela:
- per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio;
- per le cause di divisione immobiliare;
- per le cause di usucapione;
- per le azioni ex art. 2932 c.c.,
a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a 15.000,00 euro e i procedimenti sono finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili.
Esiste l’obbligo di adeguata verifica della clientela anche per le pratiche risarcitorie stragiudiziali, ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività economiche.
Non esiste obbligo di adeguata verifica con riferimento ai contratti di locazione, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un’attività economica e agli arbitrati rituali (che debbano essere equiparati, ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziali).
La predetta interpretazione del Consiglio Nazionale Forense è stata tuttavia smentita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha chiarito che anche l’assistenza fornita da un legale nella predisposizione di un contratto di locazione configura un’attività di “gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni” ex art. 12, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. n. 231/2007.
Pertanto, anche in questo caso, l’avvocato sarà tenuto ad osservare gli obblighi antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, allo stesso modo di quanto previsto per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Un incarico professionale di assistenza in ambito giudiziale non esclude di per sé l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, che devono comunque applicarsi quando la pratica giudiziale ha ad oggetto, seppur non in via primaria, il trasferimento di beni o valori o, in ogni caso, è caratterizzata da una rilevanza economico-patrimoniale, come ad esempio le cause di separazione e il contenzioso societario2.
Per l’avvocato scatta l’obbligo di identificazione del cliente quando instaura con il soggetto rapporti continuativi, compie operazioni ovvero il soggetto richiede ed ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.
L’identificazione deve essere eseguita prima dell’avvio del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ovvero prima del compimento di un’operazione occasionale rilevante ai fini dell’antiriciclaggio.
Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che qualora, dopo una prima consultazione, l’avvocato stabilisca di non accettare l’incarico, non si applica la normativa antiriciclaggio; ciò in quanto il soggetto non può essere considerato cliente, dal momento che non si è perfezionato il rapporto professionale.
La Regola n. 2 delle “Regole Tecniche del Consiglio Nazionale Forense” in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione, approvate nella seduta del 20.9.2019, chiarisce che non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2007:
- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore;
- gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale;
- l’incarico di mediatore ex art. 16 D.Lgs. 4 marzo 2010, no. 28;
- l’incarico di custode giudiziario ex art. 65 C.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis C.p.c.;
- ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2007.
Alla luce di quanto sopra illustrato, alcuni avvocati potrebbero di conseguenza concludere che, sulla base dei servizi da loro forniti, non abbiano alcuno specifico obbligo antiriciclaggio poiché non predispongono né svolgono alcuna delle attività specificatamente elencate.
Benché specifici obblighi antiriciclaggio possano non essere applicabili a un avvocato, è coerente con i principi generali di etica e qualità della professione che tutti gli avvocati assicurino che i loro servizi non vengano impropriamente utilizzati, incluso dai criminali.
Ne consegue che gli avvocati sono sempre tenuti a considerare attentamente ciò che è necessario che essi facciano per contrastare tale rischio, indipendentemente dall’applicazione di specifici obblighi antiriciclaggio, al fine di non essere “inconsapevolmente” coinvolti in condotte di riciclaggio.
Il D.Lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 04 luglio 2017, ha introdotto una nuova disciplina di contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, modificando integralmente il D.Lgs. n. 231/2007 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio).
Le principali novità rispetto al regime previgente sono le seguenti:
- è abolito l’obbligo di tenuta del registro dei clienti, mentre resta fermo l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- è prevista un’applicazione più estesa del principio dell’approccio basato sul rischio;
- è rivisitato il sistema sanzionatorio;
- è modificata la disciplina dell’adeguata verifica della clientela, in particolare per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La normativa in parola, impone agli avvocati i seguenti adempimenti3:
- identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”;
- conservazione dei dati relativi al cliente ed all’”operazione”;
- adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
- segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) istituita presso la Banca di Italia, qualora l’avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- formazione del personale e dei collaboratori;
- segnalazione al Ministero dell’Economia di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000 euro;
- adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e alla dimensione dello studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Gli indicatori di attenzione relativi a particolari situazioni per i controlli e le ispezioni antiriciclaggio agli avvocati
Gli avvocati, come tutti gli altri professionisti, ai sensi dell’art. 37 della normativa antiriciclaggio, hanno l’obbligo di segnalare all’U.I.F. (ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione) senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, qualsiasi operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Vista l’articolazione delle previsioni normative, del resto coerenti con lo spirito dell’intero sistema di prevenzione, per il bene protetto che intendono tutelare, è evidente che il perimetro di applicabilità dell’obbligo di segnalazione è molto ampio, e sicuramente frutto di una scelta legislativa che si prefigge lo scopo di tutelare un importante interesse a contrastare a qualunque livello e con ogni mezzo la circolazione di capitali di provenienza illecita.
L’avvocato che segnala un’operazione sospetta alla UIF non incorre in nessuna responsabilità. La segnalazione, infatti, non costituisce violazione del segreto professionale. Ciò, a condizione che venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dal D.Lgs. 231/20074.
Il legislatore stabilisce sempre nel decreto antiriciclaggio, che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
E’ necessario evidenziare, che la segnalazione da parte di un legale di una operazione sospetta si deve fondare su una compiuta valutazione di tutte le informazioni raccolte nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata.
Oltre a tali elementi su cui basare l’iter valutativo, anche ulteriori elementi di valutazione hanno un importante peso, quali ad esempio eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.
Questo giudizio valutativo, non si presta alla definizione o formulazione di situazioni standardizzate, ben potendosi verificare ipotesi molto variegate e non classificabili a priori, quindi pur in presenza ad esempio delle medesime anomalie, ogni professionista, completando le informazioni di cui dispone, potrebbe avere un comportamento diverso.
Ovviamente, la normativa antiriciclaggio, non obbliga l’avvocato ad indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale e da parte del cliente di riferire, sotto la sua responsabilità, tali circostanze.
L’omessa segnalazione di una operazione sospetta, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere valutata quale sintomo o segnale di una adesione al disegno illecito se non addirittura come contributo concreto alla realizzazione del disegno criminoso, con evidenti conseguenze di natura penale.
Infatti, la segnalazione di una operazione sospetta non deve essere subordinata all’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all’esclusione in base a un personale convincimento dell’estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma deve fondarsi su un giudizio obiettivo sull’idoneità di essa, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.
Nessun automatismo, la sensibilità dell’avvocato e la sua capacità di elaborare e valutare i singoli elementi di anomalia, pur sempre nell’ambito della sua ordinaria attività professionale, devono portarlo a selezionare non semplici e acritici elementi generali di sospetto, ma come evidenziato dalla UIF sospetti qualificati.
Alcune situazioni rivestono particolare interesse al fine di individuare il campione di clientela dello studio professionale, su cui potrà esserci maggiore attenzione in occasione dei controlli e delle ispezioni antiriciclaggio.
A tal proposito, si evidenzieranno di seguito alcune casistiche, che in taluni casi, sono contenute negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento anomalo nell’ambito delle ispezioni antiriciclaggio:
- clienti maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal professionista ispezionato;
- clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- clienti che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- clienti che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;
- clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- clienti nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
- clienti che presentano, da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
- clienti che presentano da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall’operatore, profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
- clienti catalogati quali “persone politicamente esposte”;
- clienti che hanno richiesto prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.
I predetti indicatori, non sono sicuramente di per se esaustivi, ma devono essere comunque presi in esame nel corso dei controlli antiriciclaggio nei confronti dei professionisti quali “allert” di possibile anomalie che potrebbero celare situazioni ben più gravi.
- Art. 103 C.p.p.:
1. Le ispezioni [art. 244 C.p.p.] e le perquisizioni [art. 247 C.p.p.] negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [artt. 60, 61 C.p.p.], limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici [art. 225 C.p.p.] non si può procedere a sequestro [art. 253 C.p.p.] di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità [artt. 177-186 C.p.p.] avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni [art. 266 C.p.p.] dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza [art. 254 C.p.p.] tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [art. 191 C.p.p.]. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. ↩︎ - Ordine degli Avvocati di Modena, Fondazione Forense Modenese, Convegno Antiriciclaggio, 10 novembre 2017. ↩︎
- Guida sugli adempimenti antiriciclaggio della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense. ↩︎
- Altalex, 30 novembre 2017. ↩︎


