Tribuna UE Fiscale – Giugno 2023

di Pierpaolo Rossi

Novità Fiscalità

La Commissione presenta la più ambiziosa e completa riforma del Codice Doganale UE dall’istituzione dell’Unione Doganale nel 1968

Il 17 maggio 2023, la Commissione europea ha proposto una riforma ambiziosa e completa dell’Unione Doganale UE, istituita nel 1968.
Contesto. La riforma è volta a semplificare, digitalizzare e migliorare la sicurezza delle procedure doganali. Essa risponde a varie sfide affrontate dall’Unione Doganale, come l’aumento del volume degli scambi, in particolare nel commercio elettronico, la necessità di controllare alle frontiere numerose nove disposizioni del diritto dell’Unione imposte dalle mutevoli dinamiche geopolitiche. La riforma mira a snellire le procedure doganali adottando un approccio basato sulla digitalizzazione delle procedure e sostituendo le dichiarazioni tradizionali con metodi di supervisione delle operazioni improntate all’uso dell’intelligenza artificiale. Ciò consentirà alle autorità doganali di meglio individuare e prevenire le importazioni o le esportazioni che pongono rischi per l’Unione, minacciano la sicurezza dei suoi cittadini, e possono portare pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.
Principali novità. Con la riforma, gli operatori avranno l’opportunità di presentare tutte le informazioni necessarie, ai sensi del diritto dell’Unione applicabile, per l’importazione o l’esportazione dei loro prodotti, e per assicurarsi della legittimità delle relative catene di approvvigionamento, attraverso una nuova piattaforma online dedicata, chiamata Centro Doganale Digitale UE (EU Customs Data Hub), direttamente gestito dall’istituenda Autorità Doganale dell’UE. L’Autorità Doganale UE presiederà al Centro Doganale Digitale UE che fungerà da motore del nuovo sistema. La nuova autorità contribuirà inoltre a migliorare l’approccio dell’UE alla gestione dei rischi e ai controlli doganali. Attraverso l’utilizzo di tecnologie di apprendimento automatico, compresa la capacità di analisi dell’intelligenza artificiale, sempre combinata con l’intervento umano, questa piattaforma fornirà alle autorità doganali una panoramica completa delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci. Gli operatori commerciali di fiducia beneficeranno di procedure doganali semplificate e, in molti casi, le merci potranno essere immesse nell’UE senza un intervento doganale attivo. La riforma istituisce quindi un’infrastruttura doganale centralizzata, consentendo agli Stati membri di risparmiare fino a 2 miliardi di euro all’anno in costi operativi. Inoltre, la riforma introduce un approccio più moderno al commercio elettronico, affidando alle piattaforme online la responsabilità di garantire il pagamento dei dazi doganali e dell’IVA per conto dei fornitori dei beni da importare, direttamente al momento del loro acquisto. Ciò eliminerà costi nascosti e incombenze burocratiche per i consumatori, garantendo nel contempo l’assoluto rispetto degli standard di conformità con le regole del mercato interno. La riforma elimina anche l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore inferiore a 150 euro, attualmente sfruttata dagli evasori per evitare il pagamento dei dazi attraverso il frazionamento delle operazioni che ha finora creato distorsioni della concorrenza ed alimentato il mercato nero. L’abolizione dell’esenzione delle importazioni de minimis è accompagnata da una semplificazione del calcolo dei dazi doganali per le merci di basso valore e stabilisce un regime di commercio elettronico su misura che dovrebbe generare circa 1 miliardo di euro di entrate doganali aggiuntive all’anno. Le riforme legislative proposte saranno ora sottoposte all’adozione legislativa a mezzo di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_2643)

Il Consiglio approva l’ottavo pacchetto di modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, introducendo lo scambio di informazioni in materia di cripto-attività (DAC-8)

Il 16 maggio 2023, il Consiglio dei ministri delle finanze (ECOFIN) ha approvato l’ottavo pacchetto di modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, la Direttiva 2011/16/UE (Directive on Administrative Cooperation o DAC-8), relativamente agli obblighi di comunicazione e lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri sulle criptoattività. Lo stesso pacchetto di modifiche introduce lo scambio di informazioni obbligatorio sui ruling fiscali a favore delle persone fisiche relativi ad investimenti superiori a 1,5 milioni di euro.
Contesto. La DAC-8 si prefigge di perfezionare il quadro legislativo della Direttiva 2011/16/UE ampliando gli obblighi di rilevazione, segnalazione, comunicazione attraverso lo scambio di informazioni automatico e la cooperazione amministrativa generale tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. Le modifiche la cui attuazione partirà dal 2026 mirano a prevenire l’elusione fiscale e le frodi associate alle cripto-attività e a garantire un’efficace riscossione delle imposte. La direttiva copre varie categorie di attività e reddito, tra cui vengono ora introdotte investimenti quali l’acquisto di criptovalute decentralizzate, stablecoin, token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili. La natura decentralizzata delle cripto-attività ha posto nuove sfide ai sistemi fiscali nazionali, richiedendo un’intensificazione della cooperazione amministrativa. La decisione del Consiglio è in linea col riconoscimento dei rischi posti dall’uso di mezzi di pagamento e dall’effettuazione di investimenti alternativi, come quelli in cripto-attività e in monete elettroniche, ai fini di evasione fiscale e frode.
Principali novità. Il Consiglio ha quindi sancito l’estensione dello scambio di informazioni per rispondere alla necessità di aggiornare le norme in materia di cooperazione amministrativa a livello sia dell’UE che mondiale e così far fronte a tali rischi. La Commissione europea aveva presentato una proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE nel 2022, con l’obiettivo di ampliare l’ambito dello scambio automatico di informazioni per coprire le transazioni che coinvolgono cripto-asset e moneta elettronica, che ora è stata approvata in tempi molto contenuti. Inoltre, l’allargamento della Direttiva 2011/16/UE ora approvata include disposizioni per lo scambio di informazioni fiscali sui ruling fiscali a favore delle persone fisiche relativi ad investimenti superiori a 1,5 milioni di euro, per mitigare i rischi di evasione ed elusione fiscale. Altre modifiche riguardano gli obblighi di comunicazione, del codice fiscale (TIN) dei soggetti oggetto dello scambio d’informazione e l’obbligo di introduzione a livello nazionale di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per contrastare il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione. La proposta è in fase di consultazione finale e la l’esito finale del processo legislativo sarà formalmente deciso dagli Stati membri in seno al Consiglio all’unanimità. 
(https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/05/16/cooperation-between-national-taxation-authorities-council-puts-the-spotlight-on-crypto-assets-and-the-wealthiest-individuals/)

Giurisprudenza Fiscalità

La Corte di Giustizia chiarisce l’esenzione IVA per i servizi sociali transfrontalieri

L’11 maggio 2023, la Corte di giustizia ha reso un’importante sentenza nella causa C-620/21, Momtrade Ruse, concernente una domanda di pronuncia pregiudiziale del tribunale amministrativo bulgaro, sull’interpretazione dell’articolo 132(1), lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al comune sistema di imposta sul valore aggiunto, (la “Direttiva IVA”).
Contesto fattuale. Nel caso in questione la società bulgara Momtrade, specializzata nella prestazione di servizi sociali per persone anziane residenti in Germania e Austria, faceva oggetto di rettifica ai fini IVA in quanto sebbene avesse reso operazioni esenti ai sensi dell’articolo 132(1), lettera g) della Direttiva IVA, non aveva prodotto, a giudizio delle autorità fiscali bulgare, prove sufficienti in merito alla natura sociale dei servizi forniti in quei paesi. Momtrade presentava ricorso contro la decisione e il caso giungeva alla Corte amministrativa suprema bulgara, il quale chiedeva alla Corte di giustizia di stabilire se Momtrade potesse beneficiare dell’esenzione IVA nel fornire servizi sociali a privati in altri Stati membri dell’UE, e se la relativa valutazione dovesse basarsi sulla legge bulgara ovvero tedesca e austriaca.
La sentenza. In primo luogo, la Corte ha affermato che, l’articolo 132(1), lettera g), della Direttiva IVA, l’esenzione si applica ai servizi che soddisfano due condizioni cumulative:
(i) i servizi forniti devono essere strettamente connessi all’assistenza e alla previdenza sociale; e
(ii) il prestatore di servizi deve essere un ente pubblico o un’altra organizzazione riconosciuta dal rispettivo Stato membro come avente carattere sociale.

La Corte ha quindi sottolineato che i servizi sociali sono operazioni esenti anche se resi a persone fisiche in un altro Stato membro possono essere esentati ai sensi dell’articolo 13(1) 2, lettera g), per assicurare la parità di condizioni col caso in cui il prestatore di servizi si avvalga di una società in quello Stato membro per contattare i clienti, che sarebbero esenti. La Corte ha rilevato che l’articolo 132(1), lettera g), della Direttiva IVA, deve essere interpretato nel senso che quando un’impresa fornisce servizi sociali a privati in un altro Stato membro, la natura dei servizi e le caratteristiche della società devono essere valutate in base al diritto recepito dello Stato membro in cui è stabilita la società. La Corte ha tuttavia concluso che l’articolo 132(1), lettera g), citato deve essere interpretato nel senso che la semplice registrazione come prestatore di servizi sociali presso un ente pubblico nello Stato membro di stabilimento non è tuttavia sufficiente per riconoscere alla società il carattere sociale, salvo che le autorità nazionali competenti non ne abbiano verificato la natura sociale sulla base delle loro disposizioni pertinenti. 
(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=273602&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=11549930)

La Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità del diritto tributario nazionale che vieta il regime del consolidato fiscale con la libertà di stabilimento

L’11 maggio 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nelle cause riunite C-407/22 e C-408/22, Manitou BF e.a., relative ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État francese sulla compatibilità con la libertà di stabilimento di una normativa nazionale che esclude le società stabilite in uno Stato membro diverso da quello della società madre da un sistema di consolidamento fiscale in forza del quale i dividenti delle società controllate sono integralmente dalla base imponibile della società controllante.
Contesto fattuale. Le due cause, riunite ai fini della sentenza, hanno origine in separate impugnazioni da parte delle due società madri interessate, stabilite in Francia, le quali avevano percepito dividendi dalle loro controllate stabilite in Stati membri differenti dalla Francia e che avevano optato per il regime fiscale di consolidamento. Questa opzione comportava normalmente l’integrale esclusione dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società percipiente, ad eccezione di una quota pari al 5 % che rimaneva imponibile per bilanciare la deducibilità di costi e spese calcolati in modo forfettario, relativamente ai soli dividendi della società partecipate che non erano residenti in Francia. Riscontrando una disparità di trattamento nel quadro del regime di consolidamento scelto, le società controllanti avevano chiesto all’amministrazione finanziaria francese la restituzione della frazione dell’imposta sulle società da loro versata, corrispondente all’inserimento della quota del dividendo tassabile nel loro reddito imponibile. Le autorità nazionali, richiamandosi alle disposizioni del diritto tributario francese, avevano invece rifiutato di rimborsare l’imposta versata. Pertanto, le società controllanti avevano impugnato il rifiuto dinanzi ai giudici nazionali competenti, chiedendo la restituzione della relativa quota d’imposta versata.
La sentenza. Con la sentenza in rassegna la Corte ha dato ragione ai dubbi espressi dal giudice francese. La Corte ha, in primo luogo, rilevato che, ai sensi del diritto nazionale francese, una società madre residente in Francia con controllate anch’esse stabilite in Francia ha la possibilità di beneficiare del vantaggio derivante dall’applicazione di un sistema di consolidamento fiscale. La Corte ha poi accertato che una società controllante residente in Francia con società controllate stabilite in un altro Stato membro ha, solo in linea di principio, la possibilità di beneficiare di tali agevolazioni fiscali, essendo tuttavia il beneficio del consolidamento limitato per le controllate facenti parte dello stesso gruppo fiscale integrato non residenti in Francia. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che le società controllanti sono sottoposte ad una restrizione ingiustificata nel senso che esse non hanno la possibilità di creare un gruppo fiscale consolidato con le loro rispettive controllate estere, il che non significa che si possa ritenere che esse non abbiano intenzione di farlo e di beneficiare del relativo vantaggio fiscale dato dal consolidamento pieno, solo perché stabilite fuori della Francia. 
(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=273607&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=384559)

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