Frodi nel settore dei Bonus edilizi: fattispecie penali ipotizzabili, primi approdi giurisprudenziali e questioni ancora aperte – Parte terza

di Gianluigi Miglioli e Paolo Marzano
Sintesi

I bonus edilizi rappresentano un argomento dibattuto da tempo e oggi, più che mai, sono al centro di accesi confronti. Dalla loro prima comparsa – nel 1997 – sono stati sempre di più oggetto di diversi interventi normativi, da ultimo – nel 2020 – per sostenere le imprese del settore edile gravemente danneggiate dalla pandemia da COVID-19 e favorire l’occupazione, incentivando ancora di più i cittadini nella realizzazione di interventi sui propri immobili. Le misure messe in campo dal Legislatore, nonostante abbiano dato una forte spinta al settore, con le correlate positive conseguenze in termini di P.I.L., recupero del patrimonio edilizio e incremento del numero di lavoratori occupati, sono state anche teatro per la realizzazione di condotte fraudolente volte alla creazione, circolazione, commercializzazione e monetizzazione di crediti di imposta “inesistenti”, realizzate soprattutto sfruttando la possibilità di optare – in luogo della “classica” detrazione di imposta – per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito”.
Le Autorità Giudiziarie italiane hanno accertato in tutta Italia la commissione di reati di “Truffa”, “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, “Indebita compensazione”, “Riciclaggio”, che hanno finora portato al sequestro di crediti d’imposta inesistenti per quasi 4 miliardi di euro.
Il presente contributo – che si compone di tre parti – cercherà di tracciare un quadro d’insieme normativo, fattuale e giurisprudenziale, focalizzando l’attenzione su alcune questioni che appaiono ancora aperte, come ad esempio le fattispecie di reato che potrebbero essere contestate e i temi legati alla “tutela del terzo cessionario” che ritiene di essere “estraneo ai reati” ed “in buona fede”.

Parte terza
Strumenti di aggressione patrimoniale e tutela del terzo in buona fede

L’aggressione patrimoniale ai proventi acquisiti illecitamente è – in questa materia – di assoluta attualità, anche per via dei diversi sequestri dei crediti d’imposta inesistenti giacenti nei cassetti fiscali che sono stati operati anche nei confronti di soggetti cessionari, nella loro qualità di terzi non indagati (allo stato risultano sottoposti a sequestro crediti d’imposta inesistenti per un valore di 3,7 miliardi di euro)1.
Pertanto, fatto un breve cenno agli strumenti messi a disposizione dall’Ordinamento, si procederà con l’esame delle questioni attinenti la loro sequestrabilità e su quali presupposti operarla (quale tipologia di sequestro: “impeditivo ex art. 321, comma 1, del c.p.p.” oppure “funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, del c.p.p.”), per poi affrontare quelle relative alla “tutela del cessionario, terzo estraneo al reato in buona fede”, colpito da provvedimento cautelare.
Come noto, la confisca del prezzo (compenso dato o promesso per indurre o istigare un soggetto a commettere un reato), del prodotto (risultato materiale diretto conseguito dal reo mediante la commissione della condotta illecita) e del profitto (vantaggio economico che si trae dal reato, ossia il prodotto indiretto dell’illecito) del reato è lo strumento di natura penale con cui sottrarre agli autori dello stesso i patrimoni illegalmente conseguiti (e chiaramente il sequestro ad essa funzionale), la cui caratteristica principale è rappresentata dalla necessaria sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra la cosa da sottoporre a confisca (e sequestro prodromico) ed il reato commesso.
Sinteticamente così possiamo riassumere:

  • (cit.) “confisca ordinaria” prevista dall’art. 240 del c.p.: facoltativa (comma 1), ossia dipendente dalla discrezionalità del Giudice in esito ad una condanna ed interessa ciò che servì o fu destinato a commettere il reato nonché il prodotto e il profitto dello stesso; obbligatoria (comma 2), quando riguarda, tra l’altro, le cose che costituiscono il prezzo del reato nonché quei beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce di per sé reato, prescindendo in tale ultima ipotesi dalla condanna. Quanto ai reati tributari previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato (salvo che appartengano a persona estranea al reato) è espressamente prevista dall’art. 12-bis dello stesso Decreto. Medesimo discorso per i reati di Truffa ex artt. 640, commi 1 e 2, n. 1 del c.p. e 640-bis del c.p. (artt. 640-quater del c.p. e 322-ter del c.p.), nonché Riciclaggio ex art. 648-bis del c.p., Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa ex art. 648-ter del c.p. e Autoriciclaggio ex art. 648-ter1 del c.p. (art. 648-quater del c.p.), in questi ultimi tre casi con riferimento al prodotto o al profitto dei reati;
  • confisca per equivalente”: per la quale non occorre la necessaria sussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato; ed infatti possono essere oggetto di confisca le somme di denaro, dei beni o delle altre utilità che non hanno un’attinenza diretta con l’illecito, delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato; ciò nel caso in cui non sia possibile la confisca diretta ovvero questa risulti incapiente. Può essere applicata anche ai reati indicati nel precedente alinea;
  • confisca per sproporzione” (c.d. “allargata”): obbligatoriamente prevista dall’art. 240-bis del c.p., in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, su denaro e beni di cui il soggetto non possa giustificare la provenienza e di cui risulti, anche per interposta persona, essere titolare o averne la disponibilità, qualora tali beni siano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta. Essa – consentita anche per equivalente – è applicabile, tra gli altri, ai delitti ex artt. 640, commi 1 e 2, n. 1 del c.p., 640-bis del c.p., 648-bis del c.p., 648-ter del c.p., 648-ter1 del c.p., oltre che ai reati tributari (artt. 2, 3, 8 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, al verificarsi di determinati presupposti) commessi a decorrere dal 25 dicembre 20192;
  • confisca – diretta e per equivalente – scaturente dalla Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”: prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati indicati nel predetto Decreto (fra gli altri: artt. 640, commi 1 e 2, n. 1 del c.p., 640-bis del c.p., 648-bis del c.p., 648-ter del c.p., 648-ter1 del c.p., nonché – a decorrere dal 25 dicembre 2019 – reati tributari ex artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. n. 74/20003), commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Passiamo alla tematica relativa al sequestro dei crediti d’imposta giacenti nei cassetti fiscali, operato nei confronti del cessionario che ritiene di essere “terzo estraneo al reato” e, quindi, di avere effettuato l’acquisto in “buona fede”, precisando subito che detti crediti costituiscono:

  • il prodotto del reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, nonché il profitto dello stesso per il loro intrinseco valore economico idoneo a produrre illecito arricchimento in capo al soggetto emittente le fatture false e che utilizzi i crediti medesimi a proprio vantaggio (monetizzandoli);
  • il corpo del reato di Indebita compensazione ex art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 (cioè la cosa mediante cui è commesso il reato), con la conseguenza che la sua natura intrinsecamente illecita, ne giustifica l’apprensione preventiva funzionale alla confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240 del c.p. e impedisce la restituzione anche nel caso di annullamento del sequestro impugnato4.

Diversi sono i ricorsi presentati in Cassazione, ad esempio, da Poste Italiane s.p.a., che nelle memorie difensive ha innanzitutto evidenziato come l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito – e dunque la rinuncia da parte del beneficiario dell’originario diritto alla detrazione – determinerebbe una sorta di “rinascita” del credito stesso in capo al cessionario, a titolo “originario” e, quindi, depurato da vizi anche radicali che avessero colpito il diritto alla detrazione. Tale interpretazione si fonda sul presupposto che il credito ceduto è sempre “garantito” dallo Stato a tutela del cessionario, pur in presenza di un assoluto difetto di presupposti.
La Suprema Corte non ha accolto tale prospettazione attestandosi su univoche posizioni (con riferimento a sequestri effettuati a fini impeditivi ex art. 321, comma 1, del c.p.p., in un caso5; e funzionali alla confisca ex comma 2 del prefato articolo, nell’altra fattispecie sottoposta all’esame6); in particolare – precisando che in caso di cessione del credito il beneficiario non si spoglia del proprio diritto alla detrazione, che assume la veste, nell’identico contenuto patrimoniale, di un credito suscettibile di circolazione nei termini indicati dalla legge e che viene contestualmente ceduto – ha affermato il principio secondo cui “non si riscontra l’estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione ex nihilo di un credito (in capo al cessionario), né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l’evoluzione – non la sostituzione – del primo nel secondo, espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a terzi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese, fiaccato dalla pandemia.”. In tal senso, i giudici di legittimità hanno destituito di pregio:

  • le considerazioni (difensive) fatte in ordine alla differenza tra il diritto alla detrazione ed il credito di imposta: dal momento che la diretta ed immediata sua derivazione dall’originario diritto alla detrazione, si ricava anche dall’art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), a conferma ulteriore della citata derivazione e dell’assenza di vicende estintive-costitutive;
  • i richiami (difensivi) ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 121, in tema di controlli e sanzioni: in quanto detti commi non introducono una disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo. Anzi, proprio la possibilità che il terzo fornitore e il cessionario siano chiamati a rispondere ai sensi dell’anzidetto comma 6, in caso di concorso, evidenzia ulteriormente il menzionato nesso di derivazione, non ravvisandosi presupposti, diversamente ragionando, per un recupero anche nei confronti di questi dell’importo corrispondente alla detrazione medesima;
  • il richiamo (difensivo) all’art. 28-ter del D.L. n. 4/2022, sulla possibilità di utilizzo dei crediti di imposta, nel caso in cui siano oggetto di sequestro dell’Autorità Giudiziaria, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro: perché è lo stesso legislatore a prendere atto che un sequestro possa essere adottato secondo le regole generali del codice di rito confermando l’ammissibilità del sequestro anche nei confronti del cessionario, così ribadendo che non si è in presenza di un acquisto a titolo originario (come del resto confermato anche dall’art. 28 del citato D.L. n. 4/2022, il cui comma 3 stabilisce le ipotesi di nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 121, comma 1, 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020 e del comma 2 dell’art. 28 del D.L. n. 4/2022).

In definitiva, sul punto, secondo la Cassazione, dal D.L. n. 34/2020 e successive modificazioni, non emerge alcuna disciplina derogatoria alle regole generali, con riguardo alle ipotesi di sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, del c.p.p., che impeditivo ex comma 1.
Altro aspetto che merita attenzione è senz’altro la questione della ritenuta (da parte di Poste Italiane nelle memorie depositate nel ricorso deciso con la Sentenza n. 45558/2022) “esistenza dei crediti per i quali risulti accertata l’inesistenza del diritto alla detrazione a monte”, sul presupposto che l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 omette di inibire al cessionario il loro uso. In altri termini, secondo Poste Italiane s.p.a., tali disposizioni offrirebbero conferma del fatto che, pur in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, ossia le spese per interventi edilizi, i crediti originati dall’esercizio dell’opzione sarebbero considerati dal legislatore sempre esistenti, oltre che legittimamente compensabili dal cessionario che li abbia acquistato in buona fede, senza concorrere nella violazione del beneficiario, anche solo apparente, della detrazione a monte.
Ebbene, anche tale tesi è stata cassata, sul rilievo che poiché l’attivazione della procedura di recupero di cui al comma 5 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 consegue all’accertamento della mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, appare logica conseguenza che se quel diritto alla detrazione non spetta(va) al titolare-beneficiario, nel caso di cessione di quel credito – derivante da un diritto di detrazione “non spettante” oppure “inesistente” -, esso (credito) ex lege può ricadere, in caso di compensazione indebita, rispettivamente nelle ipotesi di reato previste dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. Pertanto, giammai un credito di imposta originatosi da un diritto alla detrazione non spettante ed oggetto dell’esercizio dell’opzione di cessione potrà essere considerato “esistente”, altrimenti si ammetterebbe l’illogica conseguenza della opponibilità in compensazione di un credito non spettante o inesistente che, in quanto tale, abiliterebbe l’Erario al suo recupero.
Sempre sul tema dell’inesistenza, in motivazione la ridetta Sentenza n. 45558/2022 – richiamando anche le decisioni della giurisprudenza di legittimità in sede civile7 – così testualmente qualifica il credito d’imposta di cui al suo giudizio (“non reale”, in quanto trova la sua origine in false fatturazioni): ““inesistente””, sia perché manca il presupposto costitutivo, sia perché – in quanto originato da un meccanismo fraudolento – l’inesistenza non sarebbe stata riscontrabile mediante i controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (…) che di regola non consentono di rilevare anomalie collegate ad attività fraudolente (con creazione di crediti “agevolativi” inesistenti) (…).”.
Chiariti gli aspetti relativi alla valutazione dei crediti, possiamo occuparci della “tutela del cessionario, terzo estraneo al reato e acquirente in buona fede”, con uno sguardo tanto alle ipotesi di sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, del c.p.p.) quanto a quelle funzionali alla confisca (art. 321, comma 2, del c.p.p.).
Iniziamo dalla prima ipotesi.
Come noto, il sequestro eseguito a norma del primo comma dell’art. 321 del c.p.p. – cd. “impeditivo” – è motivato dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente a un reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Inoltre, implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, derivandone che (ricorrendo i richiamati presupposti) possono essere sequestrate anche cose in proprietà di un terzo, estraneo al reato e in buona fede8. In altri termini, richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa9. Quanto alla nozione di pertinenza, essa non può estendersi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e il reato10.
Per tutto quanto sopra detto circa la qualificazione dei crediti d’imposta in argomento come “inesistenti”, appare di tutta evidenza che essi siano “pertinenti ai reati” e, in quanto tali, sequestrabili ex art. 321, comma 1, del c.p.p., dal momento che indubitabilmente la possibilità di permanente loro utilizzazione protrarrebbe e/o aggraverebbe le conseguenze del reato.
Più complessa è la seconda ipotesi, quella cioè del sequestro funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, del c.p.p., poiché quest’ultima cautela reale può operare nei confronti del “terzo estraneo” al reato purché questi non abbia ricavato “vantaggi ed utilità dal reato” e non versi in una situazione di “buona fede”.
Primo aspetto che dobbiamo trattare è quello della nozione di “terzo estraneo al reato”, evidenziando che per costante giurisprudenza non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità, con l’ulteriore precisazione che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell’elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella “buona fede” del terzo, ossia nella non conoscibilità – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato (rectius: indagato)11.
Quanto, poi, ai vantaggi e alle utilità conseguiti dal cessionario che provvede alla monetizzazione del credito al cedente, essi appaiono palesi in quanto i crediti vengono ceduti ad un valore inferiore rispetto a quello nominale, realizzando così un “utile”. Di talché non appare revocabile in dubbio che il cessionario abbia tratto un vantaggio di tipo economico dall’operazione e la sua posizione (agli effetti del sequestro e della successiva confisca) sia quella di un soggetto difficilmente qualificabile come “persona estranea al reato”; anzi emergendo la sussistenza di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato.
Sulla “buona fede”, infine, illuminanti appaiono i richiami che si rinvengono nelle motivazioni della riportata Sentenza n. 45558/2022, segnatamente riferiti:

  • agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, all’evidenza applicabile anche a Poste Italiane s.p.a., in virtù della sua qualifica di impresa pubblica controllata da Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze12 13, che se correttamente adempiuti (già in via preventiva e non successiva all’acquisizione dei crediti) avrebbero consentito di rilevare talune anomalie nell’operatività connessa alla cessione dei crediti da parte di taluno degli indagati;
  • alle numerose comunicazioni inviate dall’Ufficio di Informazione Finanziaria, al fine di mettere in guardia le “Pubbliche amministrazioni” dai rischi di operazioni fraudolente collegate al meccanismo del cd. Superbonus 110%14;
  • all’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, sì da affermare di essere stato in “buona fede”, non potendo conoscere l’utilizzo del bene per fini illeciti, dai quali ricavare i necessari spunti per la valutazione della sussistenza o meno dell’atteggiamento psicologico di cui si discute.

A parere di chi scrive, dunque, fermo restando che il cessionario consegue sempre un vantaggio dalla ricezione dei crediti d’imposta inesistenti (che quindi potrà utilizzare) – non potendosi definire (ai fini del sequestro e della successiva confisca) “terzo estraneo al reato” – il discrimen per negare la possibilità di adottare un provvedimento cautelare funzionale alla confisca è rappresentato dalla verifica della sussistenza o meno dell’ulteriore requisito della “buona fede” nell’acquisto, il quale se riferito al cessionario Poste Italiane s.p.a. – operatore soggetto agli adempimenti prevista dalla normativa antiriciclaggio – non appare così scontato.
Sotto tale ultimo profilo, offresi l’ulteriore spunto di riflessione inerente l’eventuale contestazione anche al cessionario del reato di Indebita compensazione ex art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, sul rilievo dell’applicabilità della disciplina del “dolo eventuale”. Trattasi di un’ipotesi che, chi scrive, ritiene “probabile” al verificarsi dei principi espressi nella Sentenza n. 38343/2014 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione penale.

Conclusioni

La materia dei bonus edilizi è oggi, più che mai, sotto i riflettori per varie ragioni.
Le imponenti misure economiche sotto forma di crediti d’imposta messe in campo dal legislatore a sostegno delle imprese del settore edile e dell’occupazione, per fronteggiare le conseguenze della grave crisi economica e finanziaria derivata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, hanno determinato un notevole impulso agli interventi sul patrimonio edilizio, grazie alla possibilità offerta al cittadino di optare – in luogo della classica detrazione d’imposta in rate annuali – per l’utilizzo di due nuovi strumenti normativi: lo “sconto in fattura” e la “cessione del credito a terzi”.
In Italia, però, se da un lato abbiamo assistito ad una impennata dell’indice di attività del settore delle costruzioni (un vero e proprio boom che colloca il nostro Paese ai primi posti in Europa), dall’altro si sono riscontrati – e sin da subito – disarmanti fenomeni truffaldini connessi all’utilizzo di predetti opzionabili strumenti, da parte di (falsi) beneficiari di ingenti crediti d’imposta (inesistenti) originati da (fittizi) interventi edilizi.
Circostanze, queste, che hanno indotto il legislatore a correre ai ripari, adottando specifici decreti “antifrode”, in particolare dapprima limitando la circolazione dei crediti e imponendo precisi obblighi documentali; successivamente cancellando l’esercizio delle suddette opzioni (dal 17 febbraio del corrente anno) e vietando l’acquisito dei crediti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il tutto in una situazione di “stallo” di crediti per centinaia di milioni di euro (alla data 14 dicembre 2022, i crediti bloccati nei cassetti fiscali di imprese, banche e contribuenti, relativi ai bonus edilizi e al periodo compreso tra ottobre 2020 e novembre 2022, ammontavano nel complesso a 99,4 miliardi di euro, dei quali 52,1 miliardi afferenti il Superbonus 110% e 24,8 miliardi il Bonus facciate)15.
Appare evidente, dunque, la delicatezza del tema e – per il futuro – l’importanza non solo delle attività investigative finalizzate all’accertamento di condotte illecite e all’applicazione degli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti, ma anche di quelle preventive necessarie per intercettare sul nascere possibili fenomeni fraudolenti, a tutela del bilancio nazionale e dell’Unione Europea16, dell’economia e degli onesti cittadini e imprenditori del settore edile.

  1. Fonte: audizione in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Giuseppe Zafarana in data 22/02/2023. ↩︎
  2. Art. 12-ter del D.Lgs. n. 74/2000. ↩︎
  3. Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001. ↩︎
  4. Sul principio di diritto in generale: Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 40847/2019, Bellucci. ↩︎
  5. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 40867/2022. ↩︎
  6. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 45558/2022 (udienza: 16/11/2022). ↩︎
  7. Cassazione civile, Sezione 5, Sentenza n. 34443/2021. ↩︎
  8. Cit. Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 40867/2022, con richiami a Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 57595/2018 e Sezione 3, Sentenza n. 40480/2010. ↩︎
  9. Cassazione penale, Sezione 2, Sentenza n. 28306/2019; Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 31415/2016; Cassazione penale, Sezione 3, Sentenza n. 9149/2019; Cassazione penale, Sezione 5, Sentenza n. 26444/2014. ↩︎
  10. Cit. Cassazione penale, Sezione 5, Sentenza n. 26444/2022. ↩︎
  11. Cassazione penale, Sezione 2, 14 dicembre 1992, Tassinari; Cassazione penale, Sezione 3, 19 gennaio 1979, Ravazzani, tutte richiamate dalla Sentenza n. 9/1999 delle Sezioni Unite (Bacherotti). ↩︎
  12. Rientrante nella nozione di “Pubbliche amministrazioni” quali destinatarie della normativa antiriciclaggio ex art. 1, comma 2, lettera hh) del D.Lgs. n. 231/2007. ↩︎
  13. Cit. Cassazione penale, Sezione 2, Sentenza n. 20683/2022. ↩︎
  14. Comunicazioni del 16 aprile 2020 e del 11 febbraio 2021. ↩︎
  15. Fonte: risposta da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al question time presso la Camera dei Deputati in data 14/12/2022. ↩︎
  16. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede circa 13,5 miliardi di euro per parziale finanziamento dei crediti di imposta generati dall’applicazione della normativa in materia di “Superbonus 110%” di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (sia Ecobonus che Sismabonus al 110%) – ambito “Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica”. ↩︎
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