Uno sguardo sull’UE – Maggio 2023

di Denise Boriero
Supervisione di Carlo Zadra
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Si riportano, di seguito, alcune tra le più importanti novità relative alle istituzioni dell’UE, attinenti ai temi della Compliance:

Atti delle istituzioni UE
  • Accordo tra il Parlamento UE e il Consiglio UE sul Chips Act

Il 18 aprile 2023 il Parlamento UE ed il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo politico sul Chips Act (proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’impresa comune “Chip” Chips Act). Ora l’accordo deve essere approvato formalmente da ciascuna istituzione secondo le rispettive procedure interne, al fine della sua adozione definitiva. La Commissione europea, che aveva proposto la normativa in oggetto nel febbraio 2023, accoglie con favore il traguardo raggiunto. I semiconduttori sono al centro della corsa tecnologica mondiale e di forti interessi geostrategici ed è per questo che l’UE vuole rendersi più indipendente in questo settore.
Tale normativa mira a creare le condizioni per sviluppare una base industriale che permetta di raddoppiare la quota del mercato mondiale di semiconduttori detenuta dall’UE, portandola dal 10% ad almeno il 20% entro il 2030. La proposta era già stata dettagliata in questa rubrica nei precedenti numeri (“Uno sguardo sull’UE”, Rivista Compliance, gennaio 2023).

  • Il Consiglio UE apre i negoziati col Parlamento UE sulla proposta di direttiva relativa alle quotazioni con azioni a voto plurimo

In data 19 aprile il Consiglio UE ha raggiunto un accordo interno e deciso di avviare i negoziati con il Parlamento UE un sulla proposta di Direttiva relativa alle strutture con azioni a voto plurimo. Lo scopo della direttiva è quello di incentivare i proprietari di PMI a quotare le proprie imprese nei mercati utilizzando strutture con azioni a voto plurimo. Tale modalità consente il mantenimento del controllo da parte dei fondatori, andando così a superare lo scoglio che spesso si pone alla base della mancata quotazione. Allo stesso tempo vengono tutelati anche gli azionisti con quote inferiori, cercando inoltre di tenere in considerazione la normativa di tutti gli Stati membri che sul punto è molto variegata, nonché il pieno rispetto dei dati alla luce del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Non appena anche il Parlamento UE avrà adottato la propria posizione in merito, inizieranno i negoziati tra quest’ultimo e il Consiglio UE in prima lettura, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

  • Proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri

Nell’ambito dello Spazio europeo di Libertà, Giustizia e Sicurezza, la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento per facilitare il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri dell’UE sulla base dell’articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, relativo alle competenze dell’UE in materia di armonizzazione minima delle regole di diritto e procedura penale. La proposta mira a ridurre il numero di procedimenti penali multipli instaurati in diversi paesi nel rispetto del principio del ne bis in idem, instaurando specifici canali digitali per la comunicazione e il trasferimento dei procedimenti. La proposta sarà ora esaminata internamente da entrambi i «colegislatori» europei (Parlamento UE e Consiglio UE) e successivamente da essi negoziata nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

  • Inaugurazione del Centro europeo per la trasparenza algoritmica (ECAT)

Nell’ambito dell’applicazione del regolamento sui servizi digitali (DSA) il 18 aprile 2023 è stato inaugurato, a Siviglia (Spagna), il Centro europeo per la trasparenza algoritmica (ECAT). L’ECAT, così come lascia intendere il suo nome, mira a vigilare sui sistemi algoritmici, in particolare su quelli delle piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi, al fine di assicurare il rispetto dei nuovi obblighi introdotti dal DSA (vedi al riguardo gli approfondimenti nei precedenti numeri dicembre 2022 e marzo 2023 di questa rubrica.

  • Un italiano, Vittorio Di Bucci, nominato cancelliere del Tribunale dell’UE

Il Dott. Di Bucci, attualmente direttore dell’équipe servizi del Servizio giuridico della Commissione europea, è stato nominato cancelliere della giurisdizione in data 26 aprile 2023 dai Giudici del Tribunale riuniti in conferenza plenaria.
Vittorio Di Bucci è il terzo Cancelliere del Tribunale dalla sua creazione nel 1989. Prima di lui erano stati nominati il dott. Hans Jung (19892005) e il dott. Emmanuel Coulon (2005-2023). Sarà fissata a breve la data della cerimonia ufficiale di giuramento e insediamento.

Attività giurisprudenziale
  • La Corte di Giustizia UE boccia la proroga automatica delle concessioni balneari

Con sentenza del 20 aprile 2023, C-348/22 | Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), la Corte di Giustizia UE (di seguito “la Corte”) ha interpretato la Direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno nel senso che le disposizioni da essa previste che sono rilevanti nel caso di specie hanno effetto diretto e si oppongono ad un meccanismo di proroga automatica delle concessioni balneari. Esse impongono, invece, che le concessioni siano oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. La norma italiana, che prevedeva il rinnovo automatico fino al 2033, deve dunque essere disapplicata dalle autorità nazionali competenti in virtù del riconosciuto principio del primato del diritto europeo su quello interno.
La vicenda trae origine dal rinnovo delle concessioni balneari effettuate in automatico nel 2020 dal Comune di Ginosa in accordo alla normativa italiana del 2018, contestate con parere motivato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il TAR Puglia, inizialmente chiamato a pronunciarsi, ha riconosciuto che la normativa italiana fosse contraria alla Direttiva 2006/123, chiedendosi tuttavia se la medesima fosse di diretta applicazione (principio dell’effetto diretto) e dichiarandola una direttiva di armonizzazione e non di liberalizzazione, da adottarsi quindi all’unanimità e non a maggioranza del Consiglio, contrariamente a quanto accaduto. A seguito del rinvio pregiudiziale effettuato proprio dal TAR Puglia, con la pronuncia in esame la Corte ha dichiarato che la Direttiva si applica a tutte le concessioni per l’occupazione di beni demaniali marittimi, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o riguardino un solo Stato. Inoltre, la Corte riconosce la possibilità che la valutazione circa la scarsità delle risorse ricomprenda sia un criterio astratto e generale a livello nazionale, sia uno in concreto nello specifico territorio dell’ente pubblico interessato, purché il tutto si basi su fattori oggettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati. La Corte riconosce altresì la legittimità della base giuridica scelta dal Consiglio per l’adozione della Direttiva a maggioranza qualificata, ricordando che la base giuridica di un provvedimento deve derivare dallo scopo e dal contenuto del provvedimento stesso; la Corte riconosce infine che la Direttiva ha effetto diretto e quindi comporta la disapplicazione della normativa interna discordante da quella europea.

  • Condizioni per l’applicazione di un sequestro conservativo su conti correnti bancari

Con la sentenza Starkinvest (C-291/21) la Corte si è espressa in materia di sequestro conservativo su conti correnti al fine del recupero dei crediti ai sensi del Regolamento UE 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Tale Regolamento istituisce per l’appunto una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Il Giudice del rinvio, il Tribunale di primo grado di Liegi (Belgio), è stato chiamato a giudicare la legittimità di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti (chiesta dalla società belga Starkinvest e riguardante le somme rinvenute sul conto bancario francese di una società irlandese). In particolare, il giudizio instaurato dinanzi al giudice nazionale mirava a verificare la sufficienza delle prove circa la necessità urgente dell’intervento e che non ci fosse altro modo per tutelare il creditore. In tale ambito il Tribunale di Liegi ha sollevato una serie di questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima si è espressa in primis chiarendo la definizione di credito ai sensi del Regolamento in esame (“diritto a una somma di denaro specifica divenuta esigibile o il diritto a una somma di denaro determinabile derivante da un’operazione o da un evento passato, a condizione che il credito possa essere fatto valere in giudizio”) e in seguito evidenziando che l’articolo 7, paragrafo 2, di suddetto Regolamento richiede che un importo specifico del debito sia incluso in una sentenza o in un’ordinanza ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sequestro sui beni del debitore. L’assenza di un importo definito potrebbe configurare un abuso di potere da parte del creditore che chiede l’esecuzione di un sequestro conservativo.

  • L’esecuzione del Mandato d’arresto europeo in caso di gravi danni per la salute dell’arrestato

La Grande Sezione della Corte ha stabilito che in materia di mandato d’arresto europeo, il pericolo per la salute di una persona gravemente malata per la quale l’arresto possa comportare un rischio di trattamento inumano o degradante comporta la sospensione dell’esecuzione del mandato e la richiesta da parte dell’autorità di esecuzione di informazioni all’autorità emittente sulle condizioni in cui intende perseguire o detenere tale persona.
La vicenda trae origine dal Tribunale municipale di Zara (Croazia), il quale nel 2019 aveva emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di E.D.L., residente in Italia, al fine di avviare un procedimento penale nei suoi confronti in Croazia. Una psichiatra incaricata dalla Corte d’Appello di Milano ha stabilito che E.D.L. soffre di un grave disturbo psicotico che necessita il trattamento con dei farmaci e che la detenzione comporterebbe un alto rischio di tentativi di suicidio. È stato chiesto quindi l’intervento della Corte Costituzionale italiana poiché le condizioni di salute non costituivano di per sé in realtà un motivo di sospensione dell’esecuzione del mandato ai sensi della normativa europea. La Suprema Corte ha sollevato un rinvio pregiudiziale ritenendo che i principi coinvolti non riguardassero soltanto la Carta Fondamentale italiana ma anche l’interpretazione del diritto europeo.
La Corte di Lussemburgo ha osservato che i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’UE e che il secondo di tali principi costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale. Ne consegue che la sospensione dell’esecuzione può essere disposta solo in casi eccezionali e indicati nella Decisione quadro sul MAE (2002/584).
Tuttavia, qualora vi siano motivi sostanziali, basati su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi manifestamente di mettere in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente la consegna. Tale potere sussiste in virtù del divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per rientrare in tale divieto, tale trattamento deve comunque raggiungere un livello minimo di gravità che superi il livello inevitabile di sofferenza insito nella detenzione. Inoltre l’autorità dell’esecuzione può richiedere informazioni circa le modalità di detenzione e qualora queste escludano il rischio di cui sopra, il MAE dovrà essere eseguito. Infine, se detto rischio può essere escluso in un tempo ragionevole, si dovrà concordare una nuova data per la consegna.

  • Rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato sul trattamento dei magistrati onorari

Il Consiglio di Stato ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della Direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (causa Peigli – C-41/23). I ricorrenti sono magistrati onorari (dunque non di concorso) che collaborano da diversi anni con il Ministero della Giustizia e chiedono che venga loro riconosciuto un rapporto a tempo indeterminato con tutto ciò che questo comporta (ad esempio, l’iscrizione permanente negli elenchi della magistratura professionale in base all’anzianità di servizio, la corresponsione di una retribuzione giornaliera proporzionale a quella dei funzionari di ruolo e lo stesso trattamento assistenziale e previdenziale, in via retroattiva). In alternativa, richiedono un risarcimento del danno per abuso del Ministero italiano di proroghe del contratto di lavoro. Il Consiglio di Stato chiede, in particolare, alla Corte di chiarire se il diritto alla retribuzione durante il periodo di ferie e la tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si applichino ai giudici onorari e ai vice procuratori onorari, nonché il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari (possa essere prorogato più volte senza la possibilità di trasformare tali rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La Corte si era già espressa con delle precedenti sentenze sulla normativa italiana relativa ai magistrati “laici”, ossia non togati, dichiarandola incompatibile con il diritto UE in quanto tratta in modo diverso questi ultimi dai giudici di carriera o permanenti, in particolare in materia previdenziale e pensionistica (C-236/20). Allo stesso modo, nella causa C-658/18, la Corte aveva già dichiarato l’esclusione dal diritto alle ferie e dalla tutela previdenziale contraria alla clausola n. 4 delle decisioni quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale.

  • Rinvio pregiudiziale sui poteri correttivi dell’autorità nazionale garante per la privacy

L’Alta Corte di Budapest (Fővárosi Törvényszék, Ungheria) ha sollevato un rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte per (Újpesti Polgármesteri Hivatal – C-46/23) per chiedere se l’autorità di controllo sui dati personali possa utilizzare il proprio potere correttivo e richiedere la cancellazione dei dati anche se gli interessati non ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 17 GDPR, e se tali dati siano da considerarsi illegittimamente detenuti anche qualora forniti direttamente dall’interessato per un fine preciso. I quesiti traggono origine, in particolare, in una situazione in cui un comune ungherese aveva deciso di riconoscere un aiuto finanziario ai cittadini più vulnerabili durante la pandemia da Covid-19 creando un data-base al fine di verificare l’effettiva ammissibilità di ciascun potenziale beneficiario. Nella creazione del data-base in oggetto vi erano state numerose violazioni del GDPR, tra le quali la mancata informazione degli interessati circa la portata del trattamento dei dati e dei loro diritti entro un mese (obbligo previsto dall’articolo 14 del GDPR). È stata dunque ordinata la cancellazione dei dati da parte dell’Autorità nazionale di controllo ed imposta una sanzione sia al comune che alla Tesoreria di Stato.

  1. Direttore dell’équipe Giustizia Affari Interni – Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione Europea.
    Il contributo fornito e le opinioni espresse nel presente ambito non rappresentano e non esprimono in alcun modo la posizione del Consiglio dell’Unione Europea. ↩︎
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