di Giorgia Farella
Le Comunità Energetiche sono assetti che rappresentano una delle leve abilitanti il processo di transizione energetica, in quanto favoriscono sia la diffusione delle fonti rinnovabili sia il setup di sistemi di generazione e consumo distribuiti. Proprio per questo ricevono incentivi con una premialità per l’autoconsumo e – talvolta – finanziamenti a fondo perduto.
La normativa che le renderà attuabili nella loro versione definitiva e più ampia è però ancora “work in progress” e presenta alcune lacune, oltreché “ombre” che perplimono alcuni operatori di settore.
In questo contributo verranno affrontati lo status quo normativo, le principali novità della bozza del decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili inviata in UE per approvazione e alcune considerazioni su lacune e ombre di cui sopra.
Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili?
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono gruppi di individui (cittadini, enti locali, associazioni, condomini, terzo settore, cooperative, enti religiosi e PMI) che si uniscono per produrre, condividere e autoconsumare energia elettrica da fonti rinnovabili e fornire benefici ambientali, economici e sociali valorizzando i territori.
Le tecnologie utilizzabili all’interno delle CER devono essere fonti rinnovabili, e la potenza nominale dei singoli impianti che le compongono non deve superare 1 MW.
Per promuovere questo tipo di configurazioni è previsto un incentivo in tariffa sull’energia “autoconsumata virtualmente” (vedasi immagine sottostante).

A che punto siamo?
Alla data in cui è stato redatto questo articolo è ancora in vigore la fase transitoria (con CER sottese alle stesse cabine secondarie e potenze nominali dei singoli impianti non superiori a 200 kW).
Lo scorso 23 febbraio il MASE ha però reso noto di aver avviato l’iter per l’approvazione della Commissione Europea relativamente al decreto che metabolizza il cosiddetto RED II europeo (ovvero che prevede CER sottese alle stesse cabine primarie e potenze nominali dei singoli impianti non superiori a 1 MW).
| Applicabilità ad oggi | Potenza nominale dei singoli impianti | Area fisica di fattibilità della CER | |
| Fase Transitoria | Sì | = 200 kW | Sottesa a una stessa cabina secondaria |
| Fase Definitiva | Non ancora, alla data di redazione del presente articolo | = 1 MW | Sottesa a una stessa cabina primaria |
Si riassume quindi nell’immagine sottostante cosa c’è (lato sinistro, in verde) e cosa manca (lato destro, in rosso) per poter beneficiare appieno delle CER nella loro configurazione definitiva.

Relativamente alla pubblicazione della mappatura delle cabine primarie da parte dei distributori di energia, essa è indubbiamente di estrema utilità per permettere di capire – già in fase di studio di fattibilità di una CER – l’area convenzionale (sottesa a una cabina primaria) che definisce chiaramente il perimetro in cui possono sottostare i membri della CER stessa.
Detto ciò, si sottolinea che secondo la delibera 727/2022/R/eel i soggetti interessati possono inviare le loro osservazioni relative alle aree convenzionali entro il 31 maggio 2023. A seguito del ricevimento delle osservazioni, le singole imprese distributrici potranno quindi prevedere opportune modifiche funzionali entro il 30 luglio 2023.
La bozza di decreto inviata alla Commissione Europea
Si evidenziano di seguito due aspetti legati alla bozza di decreto inviata dal MASE alla Commissione Europea per sua approvazione.
Nuove metodologie di calcolo della tariffa premio
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è incaricato di corrisponde al referente della Comunità Energetica (ovvero alla Comunità Energetica stessa in qualità di soggetto giuridico) tre diverse tipologie di somme:
Tariffa premio incentivante + Ristoro di componenti tariffarie +
(se richiesto) Corrispettivo per la vendita di energia
La prima delle tre componenti è una tariffa incentivante in forma di tariffa premio sull’energia condivisa, finalizzata proprio a incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè i membri della Comunità Energetica) e non la cessione di energia. La tariffa è, pertanto, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.
Tale tariffa era – nella versione transitoria – pari a 110 €/MWh. Nella versione in bozza del nuovo decreto che il MASE ha inviato alla Commissione Europea, invece, è stata nettamente modificata e resa variabile in funzione di:
- Potenza dell’impianto;
- Zona geografica (+);
- Eventuale contributo in conto capitale (-).
| Valore variabile della tariffa premio in funzione della potenza dell’impianto | P > 600 kW | TP: 60 + max (0; 180 – Pz) Max 100 €/MWh |
| 200 kW < P < 600 kW | TP = 70 + max (0; 180- Pz) Max 110 €/MWh | |
| P = 200 kW | TP: 80 + max (0; 180 – Pz) Max 120 €/MWh | |
| Correzione in funzione della zona geografica | Nord: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto | + 10 €/MWh |
| Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo | + 4 €/MWh | |
| Altre regioni | + 0 €/MWh |
Nella tabella, Pz è il Prezzo Zonale orario dell’energia elettrica.
Dettagli sui contributi a fondo perduto
Sui canali ufficiali del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica vengono citati contributi a fondo perduto:
- rivolti ai territori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti;
- fino al 40% dell’investimento;
- validi fino a una potenza massima agevolabile di 2 GW fino al 30 giugno 2026;
- cumulabili con gli incentivi in tariffa citati nel precedente capoverso.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, …);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese sono poi ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Alcune considerazioni degli operatori di settore
Come anticipato nell’introduzione al contributo, quanto contenuto nel decreto inviato alla Commissione Europea ha sia delle “ombre” (che perplimono alcuni operatori di settore nonché possibili player interessati a entrare nelle CER) che delle lacune (che richiedono maggiori dettagli quantomeno all’interno delle future regole tecniche).
Di seguito si elencano alcune di tali considerazioni, condivise tramite note degli operatori o delle associazioni di settore.
Riguardo alla tariffa premio…
- Per gli impianti da 200 a 600 kW è prevista una parte fissa di 70 €/MWh (con tetto massimo di 110 €/MWh), mentre per gli impianti con potenza > 600 kW la parte fissa è pari a 60 €/MWh (con un massimo di 100 €/MWh). In entrambi i casi la parte variabile non può superare i 40 €/MWh.
- Le nuove modalità di calcolo della tariffa premio comportano, specie per gli impianti di cui sopra, il riconoscimento di valori tariffari ritenuti da alcuni non sufficientemente stimolanti per permettere di raggiungere la massiva realizzazione di configurazioni di autoconsumo, in linea con gli ambiziosi obiettivi nazionali (pari a 5 GW entro il 31/12/2027). A titolo di esempio, se si considerano i valori Pz del 2022 la parte variabile degli incentivi sarebbe pari a 0 €/MWh. Utilizzando invece la media PUN di gennaio e febbraio 2023 (come approssimazione del Pz medio a livello nazionale) la parte variabile degli incentivi sarebbe pari a circa 12 €/MWh. Proprio per questo motivo sono state inviate al governo delle richieste di revisione dei valori tariffari della parte fissa al fine di poter riequilibrare gli importi incentivanti e renderli più coerenti con i precedenti valori, anche per tutelare i soggetti giuridici della CER che hanno tendenzialmente bisogno di un flusso economico quanto più possibile stabile per coprire i costi operativi e per poter ridistribuire una parte del valore ai membri delle configurazioni.
- La strutturazione di una tariffa “a gradini” in funzione del range di potenza su cui ricade la taglia dell’impianto potrebbe inoltre portare alla tendenza di far convergere gli impianti verso dimensionamenti al limite massimo di soglia; per esempio, a parità di superficie disponibile risulterebbe più conveniente un impianto da 599 kW piuttosto che da 630 kW. Una soluzione potrebbe essere la revisione delle formule di calcolo della tariffa premio per consentire un graduale (lineare?) decremento della tariffa in funzione della taglia d’impianto, in sostituzione dei “gradini”.
Riguardo ai produttori terzi…
Facendo seguito a quanto emerso durante il seminario ARERA del 22 febbraio relativamente agli impianti di produzione rinnovabili gestiti da produttori terzi afferenti a una CER, si possono fare delle considerazioni sull’interpretazione del concetto di “disponibilità e controllo”. A riguardo, l’articolo 3.4 g) ii del TIAD (rif. delibera 727/22 di ARERA) recita che “rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.“. Tale previsione è presente anche nel D.Lgs. 199/2021 all’articolo 31.2 comma a).
Questo permette a ogni produttore terzo di vendere direttamente a mercato con le modalità che preferisce l’energia elettrica immessa dagli impianti di sua proprietà, senza che vi siano vincoli derivanti dall’essere parte di una Comunità Energetica Rinnovabile. Tali proventi sarebbero pertanto del produttore terzo. Assunto ciò, l’unico vincolo da parte del produttore terzo verso la CER riguarda l’energia immessa dall’impianto, che sarà virtualmente disponibile per le unità di consumo afferenti alla CER ai fini della condivisione: non potrà quindi allocare virtualmente l’energia su altri soggetti consumatori oltre alla Comunità Energetica stessa. A questo vincolo si aggiunge l’impegno da parte del produttore di esercire l’impianto rinnovabile tenendo conto degli interessi della Comunità. Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- di privilegiare, in caso di impianto programmabile, la produzione contestualmente al consumo virtuale della Comunità (compatibilmente con le esigenze di gestione dell’impianto) al fine di massimizzare l’incentivo spettante alla CER; e
- di condividere con la CER la programmazione delle manutenzioni o di momenti di fermo impianto o di disservizio.
Un eventuale contratto di comodato d’uso o similare tra il produttore terzo e la CER limiterebbe notevolmente l’interesse del produttore terzo al finanziamento di nuovi impianti, perché tali impianti risulterebbero fuori dal suo controllo.
Riguardo ai vincoli…
- L’articolo 3 comma 4 del testo introduce l’obbligo di restituzione degli incentivi da parte dei beneficiari in caso di rinuncia agli stessi prima del termine del periodo di diritto. L’esigenza di dover rinunciare al periodo residuo di incentivazione può però manifestarsi per ragioni di varia natura, talvolta indipendenti dalla volontà dei soggetti partecipanti perché legate a dinamiche professionali o personali non sempre controllabili. Se però ad un certo punto si rinunciasse al periodo residuo d’incentivazione, nel pregresso periodo di funzionamento la CER avrebbe comunque prodotto i benefici economici, ambientali e sociali che sono alla base del riconoscimento di un meccanismo di incentivazione: perché dunque penalizzarla?
- Una considerazione simile si può fare relativamente all’articolo 13 comma 5, in cui si prevede la sospensione degli incentivi in caso di mancata trasmissione di una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni ed alle modalità della loro ripartizione tra i membri della configurazione. A riguardo, da un lato l’erogazione degli incentivi viene effettuata dallo stesso GSE, che ha quindi piena evidenza degli importi riconosciuti alle singole configurazioni. Dall’altro, gli accordi di ripartizione dei benefici economici sono contratti di diritto privato e vige quindi il principio di libertà negoziale tra le parti.
- Si evidenzia poi che l’articolo 5 comma 5 dispone la decadenza dagli incentivi con integrale recupero delle somme versate nel caso di perdita di uno o più requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3.
- Relativamente al titolo III della bozza di Decreto, vi è poi la disposizione di fondi PNRR destinati allo sviluppo di Comunità Energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Non è però d’immediata comprensione cosa debba essere ubicato all’interno dei Comuni: l’impianto? L’intera configurazione? La sede legale della Comunità? Non è chiaro, inoltre, se siano possibili installazioni di configurazioni intercomunali tra Comuni di diverse dimensioni.
Aggiornamenti sullo stato di avanzamento
Il 20 aprile 2023 si è svolta in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l'”Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00725″ a prima firma dell’On. Ilaria Fontana per chiedere al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarimenti in merito all’emanazione del decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili. Nello specifico, sono state richieste le motivazioni circa il ritardo nella pubblicazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021, le cui fasi di consultazione sono state concluse nel mese di dicembre 2022.
Le premesse dell’interrogazione ricordavano che:
- il Consiglio Ue ha fissato, nel giugno 2022, l’obiettivo generale circa la riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- il Consiglio ha inoltre concordato di fissare l’obiettivo vincolante del 40 per cento di energia da fonti rinnovabili per i medesimi termini, impegnando gli Stati membri ad aumentare i contributi nazionali stabiliti nei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima, da aggiornare nel 2023 e nel 2024;
- il perseguimento dei predetti obiettivi impone tuttavia una accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili (CER), quali vettori chiave della transizione energetica e del contrasto ai cambiamenti climatici;
- nella risposta all’interrogazione 5-00207 del 12 gennaio 2023 veniva preannunciata come ormai prossima l’emanazione del decreto di incentivazione delle configurazioni che utilizzano la rete elettrica di distribuzione per la condivisione dell’energia, con l’obiettivo di dare pieno impulso a fenomeni di condivisione di energia rinnovabile, mediante la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale, e favorendo dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up;
- da tali decreti attuativi dipendono i meccanismi di incentivazione e regolamentazione delle Cer ed essi costituiscono una parte fondamentale per avvicinare il Paese al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione europea citati in premessa;
- anche nella risposta all’interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00393 del 16 febbraio 2023 veniva infine preannunciata la conclusione a breve delle attività svolte nei precedenti tre mesi dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica “con la definizione dei provvedimenti attuativi “;
- non è ancora stata riportata notizia sul portale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica circa l’emanazione dei decreti attuativi citati nella citata risposta all’interrogazione immediata del 16 febbraio 2023.
Per il Governo è intervenuta in Commissione il Viceministro MASE Vannia Gava, il cui intervento è stato diffuso tramite una risposta scritta pubblicata giovedì 20 aprile 2023 nell’allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente). Il Viceministro ha fornito rassicurazioni circa l’effettiva trasmissione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Secondo Gava, non si ravvisa pertanto un eventuale ritardo in quanto il tempo intercorso tra la definizione del decreto, l’invio alla Commissione – e l’attesa della decisione della stessa Commissione, prodromica alla pubblicazione del decreto – rientrano “nel normale iter di approvazione tenuto conto delle usuali tempistiche in materia di aiuti di Stato”.
Approfondendo la risposta del Viceministro, si evince quanto segue.
Con riferimento alle questioni poste dall’interrogante, il Viceministro ha premesso che si è pienamente consapevoli della importanza della finalizzazione delle procedure di cui si chiede notizia, in quanto il provvedimento pone al centro delle scelte energetiche del Paese le comunità e, al contempo, ha l’effetto benefico di rivalorizzare i territori, aumentando la consapevolezza sull’autoconsumo di energia da fonti pulite.
Vieppiù, è stato introdotto nell’ordinamento nazionale a decorrere dal 2020 una disciplina sperimentale rivolta ad impianti di piccole dimensioni (fino a 200 kW) che ha definito modalità e condizioni per l’attivazione delle configurazioni di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ” e “comunità energetiche rinnovabili “, volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere ” l’energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.
Per dare continuità al settore, è stato previsto che i regimi vigenti restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi, che definiranno il nuovo quadro regolatorio per le comunità e l’autoconsumo singolo e collettivo.
In tale percorso si inserisce altresì il PNRR, con un investimento dedicato alle Comunità di energia rinnovabile e all’autoconsumo collettivo per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il coordinamento con gli strumenti di incentivazione al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa.
Per quanto concerne il perfezionamento dei provvedimenti attuativi di cui si chiede notizia, […] gli stessi sono stati trasmessi all’analisi della Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia.
Non si ravvisa, pertanto, un eventuale ritardo.
Difatti, il tempo intercorso fra la definizione del decreto attuativo, l’invio alle strutture della Commissione europea e l’attesa della decisione da parte della stessa Commissione, prodromica alla pubblicazione, rientra nel normale iter di approvazione, attese le usuali tempistiche per questo tipo di procedure concernenti specifici regimi di aiuto.
Il Viceministro ha infine sottolineato l’impegno profuso dal Ministero nel predisporre uno strumento che possa soddisfare al meglio le comprensibili aspettative da parte di operatori, imprese e cittadini nell’implementazione delle CER.
Conclusioni
L’intero settore energetico (e non solo) è in fermento per l’avvento delle Comunità Energetiche; non tanto per la fase transitoria citata dal Viceministro, che si limita a CER più piccole (ovvero in aree più ristrette e con impianti di potenza medio-bassa), quanto per la fase definitiva. Quest’ultima potrà infatti dare una grande accelerazione alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell’autoconsumo da fonti rinnovabili, rendendo il nostro paese più autosufficiente/indipendente energeticamente e la nostra rete elettrica più resiliente.
Manca poco (siamo all’ultimo miglio!) ed è fondamentale che ciascuna parte interessata dia un contributo sia relativamente a ciò che non risulta chiaro sia a ciò che lascia delle perplessità che potrebbero frenare la diffusione di questo promettente meccanismo.
Relativamente alle tempistiche effettive, purtroppo non ci sono informazioni certe; rumors nel settore dicono però che potrebbero volerci ancora alcune settimane per il via libera da Bruxelles.


